Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2007 |
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione. (Ordinanza n. 3624). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007, recante «Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale»; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante «Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi»; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccita', si sono manifestati gravi incendi anche con riferimento ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria; Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumita', dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensita'; Considerato che la natura e la particolare intensita' degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficolta' al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attivita' agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato, altresi', che gli incendi in rassegna per intensita' ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite; Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare gli interventi di carattere straordinario ed urgente anche con riferimento agli altri territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale interessati dalla situazione di criticita' in rassegna e non ricomprese nell'ambito di applicazione della citata ordinanza di protezione civile n. 3606/2007; Acquisita l'intesa delle regioni interessate; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1. 1. Il Capo Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale citato in premessa ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, provvede al coordinamento operativo per la realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi anche con riferimento ai territori delle regioni richiamate in epigrafe avvalendosi dei presidenti delle regioni o dei loro delegati. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumita' in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza, si avvale dei presidenti delle regioni o dei loro delegati. 3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 7. 4. Il Commissario delegato, sulla base delle indicazioni dei presidenti delle regioni, provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi, nonche' per il tramite dei Presidenti stessi o dei loro delegati provvede in particolare: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; b) alla ricognizione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia; c) a promuovere presso gli Enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione degli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi. 5. I presidenti delle regioni o i loro delegati pongono in essere ogni azione propulsiva affinche' i sindaci dei comuni delle regioni di cui alla presente ordinanza, promuovono ogni iniziativa volta a ridurre l'incendiabilita' dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali. 6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei Parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i presidenti delle regioni o i loro delegati, sentito il Corpo forestale dello Stato o regionale, operano d'intesa con i presidenti dei Parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, alla predisposizione dei piani recanti l'individuazione delle infrastrutture per l'avvistamento degli incendi e per l'approvvigionamento idrico antincendio e quanto altro ritenuto necessario ed il rapido accesso dei mezzi di soccorso alle aree percorse dal fuoco. Detti piani costituiscono un'apposita sezione dei piani regionali di cui all'art. 3 della citata legge n. 353/2000. A favore dei presidenti dei Parchi nazionali e regionali, nonche' degli Enti gestori delle aree naturali protette regionali, per le attivita' connesse all'attuazione della presente ordinanza, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 79 ed 80 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 7. I presidenti delle regioni o i loro delegati, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 353/2000, tramite apposito catasto, i soprassuoli gia' percorsi dal fuoco e provvedono a diffidarli ad adottare i provvedimenti di competenza entro ulteriori 15 giorni; in caso di inerzia, i presidenti delle regioni o i loro delegati agiscono in via sostitutiva raccogliendo e completando le informazioni di dettaglio relative agli altri eventi manifestatisi nell'anno in corso e, con riferimento all'ultimo quinquennio, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o regionale o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle metodologie utilizzate e delle informazioni ordinariamente raccolte dal Corpo forestale dello Stato o regionale e dei competenti assessorati, ed organizzate nell'ambito del sistema informativo della montagna, in raccordo con i sistemi informativi - ove disponibili - in possesso delle medesime amministrazioni regionali, provvedono sia a rendere disponibili tali informazioni presso i comuni, sia alla certificazione delle relative informazioni ai fini dell'accatastamento da parte dei comuni stessi. I comuni ricompresi all'interno di Parchi nazionali e regionali, o i presidenti di regione o i loro delegati, in via sostitutiva, informano l'Ente parco nazionale dell'attivita' di censimento o aggiornamento del catasto di cui al presente comma. 8. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonche' all'organizzazione dei modelli di intervento, in collaborazione con le province e le prefetture interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato o regionale nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali e degli assessorati competenti. 9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, i Presidenti delle regioni o i loro delegati provvedono in loro sostituzione. 10. I presidenti delle regioni o i loro delegati, sulla base delle indicazioni fornite dal Commissario delegato, pongono in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della legge n. 267/1998, entro la cessazione dello stato di emergenza, della relativa pianificazione di emergenza tenendo conto, ove possibile, degli effetti indotti sui soprassuoli percorsi dai fuochi. 11. Le regioni che hanno intrapreso iniziative di competenza finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza sono autorizzate a completare le attivita' avviate anche ricorrendo a specifiche tecnologie, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale. |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato anche per il tramite dei presidenti delle regioni provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attivita' finalizzate al superamento del contesto emergenziale e debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. 2. Il Commissario delegato anche per il tramite dei presidenti delle regioni e', inoltre, autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce rossa italiana e del Corpo dei vigili del fuoco volontari della provincia autonoma di Trento, nonche' degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessita' di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 194/2001. 3 . Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale delle regioni del Corpo forestale dello Stato o regionale nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco impiegati nelle attivita' di cui all'art. 1. I compensi accessori da corrispondere al personale delle regioni gravano sul bilancio regionale. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unita', il contributo medesimo e' stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati. 2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita'. |
| Art. 4. 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unita' immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato ad erogare, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unita' abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalita' sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati. 2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa e' assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attivita' lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa. 3. Per le medesime finalita', un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 puo' essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative. |
| Art. 5. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad erogare, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, un contributo, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attivita' turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. 2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attivita' turistico-ricettive, il Commissario delegato e' autorizzato, per il tramite dei presidenti delle regioni o dei loro delegati, ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non piu' agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non piu' agibili. 3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 4. Le domande per accedere al contributo di cui agli articoli 3, 4 e 5 dovranno essere presentate ai presidenti delle regioni per la relativa istruttoria. 5. I contributi di cui al presente articolo costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste. 6. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, cosi' come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a), e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonche' l'assegno per il nucleo familiare ove spettante. 7. Le regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise, Sardegna ed Umbria sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative, nonche' la possibilita' di avvalersi di esperti per i diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico. |
| Art. 6. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 132, 141, 241; legge 21 novembre 2000, n. 353, articoli 3, 4, 8, 10, comma 2; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 191, 192, 193, 196, 197 e 198; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36; decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 185, articoli 3 e 5; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali; leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 507. |
| Art. 7. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile cosi' come integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle amministrazioni regionali e dagli enti locali interessati. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, affidati dal Commissario delegato ai presidenti delle regioni, e' autorizzato il trasferimento delle risorse, nel limite di cui al comma 1, su apposite contabilita' speciali agli stessi intestate. |
| Art. 8. 1. All'art. 1, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2007, n. 3606, le parole «articolo 9» sono sostituite dalle seguenti «articolo 8»; al comma 8 del medesimo art. 1 le parole «e le prefetture» sono soppresse; al comma 9 le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti «comma 8»; al comma 6 dell'art. 2 della suddetta ordinanza le parole «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti «commi 6, 7 e 8»; al comma 2 dell'art. 8 dopo le parole «lettera b)» aggiungere le seguenti «e c)»; al comma 5 dell'art. 8, le parole «Per l'utilizzo delle risorse» sono sostituite dalle seguenti «Per la realizzazione degli interventi». 2. In relazione alla necessita' di fronteggiare il contesto emergenziale derivante dagli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro meridionale e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 2007 citato in premessa, il presidente del Comitato per il rientro di cui all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3504 del 2006 svolge anche le funzioni di responsabile del Servizio incendi boschivi dell'Ufficio 1° previsione, valutazione, prevenzione, mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. |
| Art. 9. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi |
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