Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 18 ottobre 2007 |
Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005». (Decreto n. 13286). |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, recante «disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 15 dicembre 2005»; Ritenuta la necessita' di dettare disposizioni integrative del regime di condizionalita', in coerenza con il regolamento CE n. 1782/03 del Consiglio del 29 settembre 2003 e, in particolare, con le norme elencate nell'allegato IV; Ravvisata l'urgenza di prorogare il termine perentorio previsto per la definizione dei provvedimenti regionali in materia di condizionalita' per l'annualita' 2008, al fine di armonizzarli con le disposizioni del decreto 21 dicembre 2006 come modificato e integrato dal presente decreto, e renderli coerenti con i Programmi di sviluppo rurale 2007-2013; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 18 ottobre 2007;
Decreta:
Art. 1.
Modifiche e integrazioni al decreto 21 dicembre 2006
1. L'art. 2, comma 1 del decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini e per gli effetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/03, le regioni e province autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, per l'anno 2008 inderogabilmente entro il 31 dicembre 2007 e, per le annualita' successive, inderogabilmente entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti elencati nell'allegato 1 al presente decreto ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencate nell'allegato 2 al presente decreto.». 2. L'allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato A al presente decreto. 3. L'allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541, e' integralmente sostituito dall'allegato B al presente decreto. |
| Art. 2.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni di cui agli allegati A e B si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2007
Il Ministro: De Castro |
| Allegato A
(Allegato 1 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)
ELENCO «A» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 Campo di condizionalita': ambiente
Atto A1 - Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Art. 3, art. 4 (paragrafi 1, 2, 4), articoli 5, 7, 8. Recepimento. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003). L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE e' stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 24 settembre 2002). Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005). Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 429 recante l'elenco delle zone di protezione speciale classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2005). Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario 167 del 24 luglio 2007 Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)». Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, commi 1 e 2 nonche' gli «obblighi e divieti» elencati all'art. 6 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)». Atto A2 - Direttiva 80/68/CEE del Consiglio concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose. Articoli 4 e 5. Recepimento. Articoli 103 e 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006, supplemento ordinario n. 96) e successivi modifiche e integrazioni. Atto A3 - Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura. Art. 3, Paragrafi 1 e 2. Recepimento. Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 «Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1992). La norma si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi. Atto A4 - Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Articoli 4 e 5. Recepimento. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - supplemento ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni. Art. 74, lett. pp, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definizione di «zone vulnerabili». Art. 92 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle regioni. Decreto ministeriale 19 aprile 1999, «Approvazione del codice di buona pratica agricola» (supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 1999). Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (Supplemento ordinario n. 120 alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006). Le regioni e province autonome riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della direttiva 91/676/CEE. Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, individuano sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, dove attuate a livello regionale con i Programmi di azione, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, si applicano le disposizioni di cui al titolo V del citato decreto 7 aprile 2006. Atto A5 - Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Articoli 6, 13, 15 e 22 (lettera b). Recepimento. Legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» (Supplemento ordinario n. 41 Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, articoli 1 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (Supplemento ordinario n. 219/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997), articoli 3, 4, 5, 6 come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche» (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2003). L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409/CEE e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43/CEE e' stato divulgato con decreto ministeriale 3 aprile 2000 «Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000 e successive modifiche. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2004. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002). Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 427 recante «Annullamento della deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali e protette; gestione e misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) e delle zone speciali di conservazione (ZSC)» (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2005). Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 428 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005). Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 25 marzo 2005, n. 430 recante l'elenco dei proposti siti d'importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 giugno 2005). Decreto del 5 luglio 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 170 supplemento ordinario n. 167 del 24 luglio 2007 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)». Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 5, comma 2 del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, definiscono sulla base delle norme di recepimento della direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, n. 184 relativo alla «Rete Natura 2000 - Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)».
Campo di condizionalita': sanita' pubblica, salute, identificazione e registrazione degli animali
Atto A6 - Direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, (modificata dal regolamento (CE) n. 21/2004) relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali. Articoli 3, 4 e 5. Atto A7 - Regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione (abrogato dal regolamento (CE) n. 911/2004) che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 (abrogato dal regolamento (CE) n. 1760/2000) per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e di registrazione dei bovini. Articoli 6 e 8. Atto A8 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97. Articoli 4 e 7. Atto A8-bis - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (Gazzetta Ufficiale L 5 del 9 gennaio 2001, pagina 8). Articoli 3, 4 e 5. Recepimento. Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali.» (Gazzetta Ufficiale 14 giugno 1996, n. 138). Decreto ministeriale 16 maggio 2007 recante modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 317/96 (Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2007, n. 148). Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 «regolamento recante modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini» (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2001, n. 30). Decreto ministeriale 31 gennaio 2002 «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina» (Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2002, n. 72) come modificato dal decreto interministeriale del 13 ottobre 2004 (Gazzetta Ufficiale 11 ottobre 2005, n. 237) a sua volta modificato dal decreto ministeriale 23 gennaio 2007 (Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2007, n. 74). Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante «Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento ordinario n. 166 alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2005)». Legge della provincia autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura (B.U.R. n. 24 del 16 maggio 1995). Legge della regione Valle d'Aosta 26 marzo 1993, n. 17, recante «Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende agricole». Legge della regione Valle d'Aosta 28 aprile 2003, n. 17 «Istituzione e gestione del sistema informativo agricolo regionale (S.I.A.R.) e dell'anagrafe regionale delle aziende agricole valdostane».
ELENCO «B» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2006 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03
Campo di condizionalita': sanita' pubblica, salute identificazione e registrazione degli animali
Atto B9 - Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Art. 3. Recepimento. Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 «Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari» (Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, supplemento ordinario n. 60). Decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 23 aprile 2001 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (Gazzetta Ufficiale 18 luglio 2001, n. 165 supplemento ordinario). Circolare MiPAF 30 ottobre 2002 Modalita' applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (Gazzetta Ufficiale 5 febbraio 2003, n. 29, supplemento ordinario n. 18). Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2002). Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004 - Supplemento ordinario n. 179). Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE. Articoli 3, 4, 5 (+5a) e 7. Recepimento. Decreto dirigenziale del 14 ottobre 2004 del Ministero della salute (Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 2004). Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 «Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali» (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2006). Atto B11 - Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1), 18, 19 e 20. Art. 4, paragrafo 1, e parte «A» dell'allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L139 del 30 aprile 2004). Art. 3, paragrafo 1, e allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L139 del 30 aprile 2004). Art. 5, paragrafi 1, 5 e 6 e allegati I e III del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea L 035 dell'8 febbraio 2005). Decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante «rintracciabilita' e scadenza del latte fresco» (Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2004). Decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante «linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilita' del latte» (Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005). Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005). Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi». (Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2007). Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13 e 15. Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica. Art. 3. Recepimento. Decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274 «Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica» (Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2006 supplemento ordinario n. 210). Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. Art. 3. Recepimento. Decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla «Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonche' di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini» (Gazzetta Ufficiale n. 115 del 10 luglio 1996 supplemento ordinario n. 115). Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini. Art. 3. Recepimento. Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante: attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini (Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2003 supplemento ordinario n. 138.
ELENCO «C» DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DALL'1/1/2007 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/2003 Campo di condizionalita': igiene e benessere degli animali
Atto C16 - Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4. Recepimento. Decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 «Attuazione della direttiva 91/629/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 1°³ settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1998 - rettifica nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 4 agosto 1999; Nota esplicativa del 25 luglio 2006, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di vitelli (Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2006). Atto C17 - Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Art. 3 e art. 4, paragrafo 1. Recepimento. Decreto legislativo. 30 dicembre 1992, n. 534 «Attuazione delle direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7) modificato dal decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (attuazione delle direttive 2001/88/CE e 2001/93/CE) - Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2004; Nota esplicativa del 2 marzo 2005, del Ministero della salute - Procedure per il controllo del benessere animale negli allevamenti di suini. Atto C18 - Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Art. 4. Recepimento. Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 «Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti» (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001) modificato dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306 - Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2004, n. 302. Circolare del Ministero della salute del 5 novembre 2001, n. 10 - Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 2001. |
| Allegato B
(Allegato 2 al decreto ministeriale 21 dicembre 2006, n. 12541)
ELENCO DELLE NORME PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (ART. 5 DEL REGOLAMENTO (CE) n. 1782/03 E ALLEGATO IV) Campo di condizionalita': buone condizioni agronomiche e ambientali
Obiettivo 1: Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee. Norma 1.1: Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio. Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti. Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, la norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocita' tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata in fossi ed alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta norma la condizionalita' e' da ritenersi rispettata. Intervento delle regioni e province autonome. Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, con riferimento alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei, in funzione della natura e della destinazione d'uso del suolo e dei caratteri morfometrici dei versanti; l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali; gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclivita' o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, e' necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalita' in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori. Deroghe. Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilita' del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, cosi' come individuate dalla regione o provincia autonoma. In tali casi, e' necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernine seminate prima del 31 dicembre 2006. Obiettivo 2: Sostanza organica del suolo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche. Norma 2.1: Gestione delle stoppie e dei residui colturali. Ambito di applicazione: superfici di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo nonche' la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, e' opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. E pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonche' della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Intervento delle regioni e province autonome Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e vegetazionali (presenza di boschi, etc.), al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali. Gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, e' necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica. Deroghe: Sono ammesse nei seguenti casi: 1. per le superfici investite a riso; 2. nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga e', comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE; 3. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorita' competente. Norma 2.2: Avvicendamento delle colture. Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a), comma 3, art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, e' opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo. Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo. Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o piu' anni consecutivi. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) e' considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale. Intervento delle regioni e province autonome. Le regioni e province autonome specificano, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: la durata massima della monosuccessione di cereali stabilendola, alternativamente, pari a due, tre, quattro o cinque anni o anche con durata differenziata in funzione di specifici gruppi di cereali, di determinati areali, di particolari caratteristiche pedoclimatiche e degli ordinamenti produttivi delle aziende, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali; gli impegni finalizzati a ripristinare il livello di sostanza organica del suolo nel caso in cui, a seguito del ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, sia stata accertata una diminuzione del livello di sostanza organica. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prevede una durata massima della monosuccessione pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, e' necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica. Deroghe: 1. monosuccessione di riso; 2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformita' alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel «periodo in deroga». Per «periodo in deroga» si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione; 3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane. Obiettivo 3: Struttura del suolo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate. Norma 3.1: Difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine. Ambito di applicazione: per l'impegno di cui alla successiva lettera a): Superfici di cui alla lettera e), comma 3, art. 2 del presente decreto; per l'impegno di cui alla successiva lettera b): superfici di cui alle lettere a) e b), comma 3, art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di mantenere la struttura del suolo, la presente norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura, assicurando altresi' un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. Sono quindi previsti i seguenti adempimenti: a) manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalita' nello sgrondo delle acque; b) esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidita' appropriate (stato di «tempera») e con modalita' d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano presenti nonostante l'applicazione puntuale della norma di cui alla lettera a), la condizionalita' e' da ritenersi rispettata. Intervento delle regioni e province autonome. Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: l'eventuale intervallo temporale di applicazione degli impegni; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, proprieta' fisiche dei terreni e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme; in riferimento all'impegno di cui alla lettera a), le caratteristiche della rete di sgrondo; in riferimento all'impegno di cui alla lettera b), l'eventuale indicazione delle modalita' d'uso delle macchine per determinate tipologie di lavorazioni del terreno. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo nonche' l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidita' appropriate (stato di «tempera») e con modalita' d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Deroghe. Sono ammesse nei seguenti casi in riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a): 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE. 2. In presenza di drenaggio sotterraneo. 3. In caso di trasformazione fondiaria, e' concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante. Obiettivo 4: Livello minimo di mantenimento: assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat. Norma 4.1: Protezione del pascolo permanente. Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c). a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni; b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorita' di gestione; c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque ed il rispetto della densita' di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non puo' essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non puo' essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno. Intervento delle regioni e province autonome Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2, comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti: l'indicazione del carico minimo e massimo di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata ogni anno; l'eventuale indicazione del carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo permanente, o regimi adeguati alternativi al pascolamento, per le superfici a pascolo permanente non rientranti nella tipologia di cui al precedente trattino; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche, per tipologia di pascolo permanente, al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la presente norma prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c). Deroghe. Nel caso di interventi agronomici e/o adempimenti, diversi da quelli della presente norma, ove previsti dal regolamento (CE) n. 796/2004 e successive modifiche e integrazioni, in ordine al precedente impegno a) e all'impegno c) ove previsto da specifiche disposizioni comunitarie o nazionali. Norma 4.2: Gestione delle superfici ritirate dalla produzione. Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, le superfici ritirate dalla produzione sono soggette alle seguenti prescrizioni: a) presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno; b) attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilita' del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccita', ed evitare la diffusione di infestanti. Intervento delle regioni e province autonome Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti: con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che: per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a i cinquanta giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non puo' essere inferiore a centoventi giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali; A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e, per l'impegno di cui alla lettera b), un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno. Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, e' compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore. Deroghe. I. Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione. In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide; 2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi; 3. colture a perdere per la fauna, lettera c) art. 1 del decreto ministeriale del 7 marzo 2002; 4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario. II. Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o piu' anni. In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi: 5. Lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione; 6. A partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria. In deroga all'impegno b), sono ammesse, le seguenti pratiche: 7. Idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonche' la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate: a) operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro puo' essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre puo' essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo; b) impiego di principi attivi diserbanti non residuali a basso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti e' giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensita' e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti della coltura programmata per l'anno successivo; c) e' ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purche' sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso. Le deroghe di cui ai presenti punti 6 e 7, lettere a) e b), non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorita' di gestione. Norma 4.3: Manutenzione delle piante d'olivo. Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera d) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti. Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti sono mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni: a) divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della legge 14 febbraio 1951, n. 144; b) attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonche' evitare il rischio di incendi. Intervento delle regioni e province autonome. Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti: la tipologia delle operazioni colturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura, e almeno una volta ogni tre anni per: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi; l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche; le modalita' e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di estirpazione delle piante di olivo; la potatura almeno una volta ogni 5 anni e, con frequenza almeno triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi. Deroghe. Sono ammesse nei seguenti casi: 1. In caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorita' competente in base a quanto previsto dalla legge 14 febbraio 1951, n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti. 2. In presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno b). Norma 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio. Ambito di applicazione: Superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'art. 2 del presente decreto. Descrizione della norma e degli adempimenti: Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoltori beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 devono rispettare i seguenti impegni: a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati; c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE; d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c). Intervento delle regioni e province autonome. Le regioni e province autonome, a norma dell'art. 2 comma 1 del presente decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma. A norma dell'art. 2, comma 2 del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle regioni e province autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione. Deroghe. Sono ammesse nei seguenti casi: 1. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), e' consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati). 2. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia. |
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