Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 2 ottobre 2007 |
Aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas, ai sensi della deliberazione 2 febbraio 2007, n. 17/07. (Deliberazione n. 247/07). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 2 ottobre 2007; Visti: la direttiva n. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003; la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 17 luglio 2002, n. 137/2002; la deliberazione dell'Autorita' 1° luglio 2003, n. 75/2003 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti; la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2003, n. 144/2003, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della societa' Societa' Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti; la deliberazione dell'Autorita' 26 febbraio 2004, n. 22/2004; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/2004 (di seguito: deliberazione n. 138/2004); la deliberazione dell'Autorita' 6 giugno 2006, n. 108/2006 (di seguito: deliberazione n. 108/2006); la deliberazione dell'Autorita' 2 febbraio 2007, n. 17/2007 (di seguito: deliberazione n. 17/2007); la deliberazione dell'Autorita' 1° agosto 2007, n. 203/2007 (di seguito: deliberazione n. 203/2007). Considerato che: l'art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che l'Autorita' fissi i «criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' del trasporto e del dispacciamento» e che definisca «gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento»; e che entro tre mesi dal provvedimento con il quale l'Autorita' fissa detti criteri, le imprese di trasporto «adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' che ne verifica la conformita' con i suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita', il codice di rete s'intende conforme»; la deliberazione n. 138/2004 definisce garanzie di libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e norme per la predisposizione dei codici di rete di distribuzione, ai sensi del citato art. 24, comma 5 del decreto legislativo n. 164/2000; l'art. 3, comma 1 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita', ad integrazione dei criteri definiti dalla medesima deliberazione, adotti un codice di rete tipo, in esito ad un procedimento che coinvolga, ove possibile, anche le associazioni rappresentative delle imprese di distribuzione, anche mediante gruppi di lavoro, da avviare e disciplinare con successivo provvedimento del direttore generale dell'Autorita'; con la deliberazione n. 108/2006 l'Autorita' ha approvato il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas; l'art. 3, comma 4 della deliberazione n. 138/2004 prevede che l'Autorita' approvi con cadenza di norma annuale gli aggiornamenti del codice di rete tipo che integrano di diritto i codici di rete adottati ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a) della medesima deliberazione; con la deliberazione n. 17/2007 l'Autorita' ha definito i profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e ha modificato la deliberazione n. 138/2004 al fine di attuare una ridefinizione dei processi allocativi, sia in termini di responsabilita' dei soggetti interessati sia in termini di tempistiche e modalita' operative; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha fissato l'entrata in vigore dell'obbligatorieta' d'uso dei profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas e delle modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004, di cui al punto precedente, al 1° ottobre 2007; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto l'approvazione con successivo provvedimento degli aggiornamenti al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas che si rendono necessari a seguito delle modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 di cui sopra, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima deliberazione; con la medesima deliberazione l'Autorita' ha previsto che le imprese di trasporto Snam Rete Gas e SGI presentassero per la loro approvazione proposte di modifica dei propri codici di rete al fine di recepire le nuove disposizioni introdotte dalla deliberazione n. 17/2007; con la deliberazione n. 203/2007 l'Autorita' ha approvato le proposte di modifica dei codici di rete per l'attivita' di trasporto delle societa' Snam Rete Gas e SGI, anche ai sensi della deliberazione n. 17/2007. Ritenuto che: sia necessario aggiornare il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione, al fine di recepire le modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 138/2004 e la definizione dei profili di prelievo standard, di cui alla deliberazione n. 17/2007;
Delibera:
1. di approvare le modifiche ed integrazioni al codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas riportate in allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (allegato A); 2. di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione; 3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il testo del codice di rete tipo per il servizio di distribuzione gas, come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento puo' essere proposto ricorso davanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento. Milano, 2 ottobre 2007
Il presidente: Ortis |
| Allegato A
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL CODICE DI RETE TIPO PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS
a) Al glossario sono aggiunte le seguenti definizioni: «Profilo di prelievo»: e' la ripartizione temporale dei prelievi per il Punto di Riconsegna rilevati sino alla data dell'ultima lettura e una proiezione dei prelievi presunti nel periodo successivo, tenuto conto del prelievo annuo; «Profilo di prelievo standard»: e' il profilo di prelievo normalizzato definito sulla base della categoria d'uso, della classe di prelievo e di eventuali altre variabili, composto da valori percentuali giornalieri la cui somma e' 100; b) al glossario e' abrogata la seguente definizione: «Uso civile»: intendendo come appartenenti a tale tipologia le utenze caratterizzate da una notevole variabilita' stagionale di prelievi, riconducibile ad un utilizzo del gas a fini di riscaldamento, in coerenza con quanto riportato nei codici di rete del trasporto approvati dall'Autorita'; c) al paragrafo 1.2 «Norme di legge nazionali» sono aggiunti i seguenti provvedimenti: decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e s.m.i. Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10; d) al paragrafo 1.4 «Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono cancellati i seguenti provvedimenti: Deliberazione n. 125/2004. Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1° novembre 2004 - 30 settembre 2005. Deliberazione n. 157/2005. Controlli tecnici della qualita' del gas per il periodo 1° ottobre 2005 - 30 settembre 2006. Deliberazione n. 249/2005. Disposizioni urgenti in materia di allocazione dei quantitativi di gas presso i punti di riconsegna condivisi del sistema di trasporto, di cui agli articoli 19 e 31 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004; e) al paragrafo 1.4 «Provvedimenti dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas» sono aggiunti i seguenti provvedimenti: Deliberazione n. 11/2007. Obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas. Deliberazione n. 17/2007. Definizione di profili di prelievo standard e categorie d'uso del gas, di cui all'art. 7 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 29 luglio 2004, n. 138/2004, anche ai fini della riforma del bilanciamento gas. Deliberazione n. 181/2007. Controlli tecnici della qualita' per il periodo 1° ottobre 2007 - 30 settembre 2008. f) al paragrafo 2.2 «Informazioni relative agli Impianti di distribuzione gestiti» e' aggiunto il seguente alinea: dati statistici aggregati, aggiornati entro la fine di ciascun anno solare, relativi al numero dei Punti di Riconsegna attivi e ai volumi riconsegnati, dettagliati in relazione a ciascun profilo di prelievo standard definito; g) il paragrafo 4.4 «Definizione e pubblicazione di Profili di prelievo relativi a Categorie d'uso del gas» e' sostituito dal seguente: 4.4. Determinazione del profilo di prelievo dei Punti di Riconsegna. Per ciascun Punto di Riconsegna attivo l'Impresa di Distribuzione determina un profilo di prelievo sulla base dei profili di prelievo standard di cui all'art. 7 della deliberazione n. 138/2004 e di quanto comunicato dall'Utente all'atto della richiesta di accesso per attivazione del Punto di Riconsegna. I profili di prelievo standard associati a categorie d'uso del gas vengono definiti ed aggiornati dall'Autorita' sulla base di alcuni parametri, quali: la categoria d'uso, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dell'utilizzo del gas; la classe di prelievo, che caratterizza il profilo di prelievo in funzione dei giorni settimanali in cui il prelievo ha valore significativo; la zona climatica, cosi' come definita dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni. L'Impresa di distribuzione ha facolta', previa motivata richiesta da sottoporre al parere dell'Autorita', di codificare dei profili di prelievo standard aggiuntivi, aventi caratteristiche analoghe a quelle dei profili di prelievo standard codificati dall'Autorita'. Tali profili di prelievo aggiuntivi devono essere resi pubblici anche attraverso il proprio sito internet. Il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna puo' essere aggiornato dall'Impresa di distribuzione ad ogni lettura del Contatore, ed e' comunque aggiornato dalla stessa Impresa almeno una volta all'anno, in corrispondenza dell'inizio di ciascun anno termico, per tenere conto degli eventuali scostamenti tra il dato di prelievo annuo inizialmente comunicato dall'Utente ed il reale andamento dei prelievi. Le modalita' di aggiornamento dei profili di prelievo devono essere rese pubbliche dall'Impresa di distribuzione, anche tramite il proprio sito internet; h) il paragrafo 9.2 «Procedure funzionali all'Allocazione dei quantitativi di gas tra gli Utenti dei punti di riconsegna condivisi del Sistema di trasporto» e' sostituito dal seguente: 9.2.1. Determinazione dei dati funzionali all'Allocazione da parte dell'Impresa di distribuzione. L'Impresa di distribuzione: determina i volumi di competenza di ciascun Utente del servizio di distribuzione immessi al Punto di Consegna dell'Impianto di distribuzione, funzionali alla ripartizione tra gli utenti del servizio di trasporto dei volumi di gas riconsegnati in ciascun Punto di Riconsegna del Sistema di trasporto interconnesso con il sistema di distribuzione (inteso come Impianto di distribuzione alimentato da uno o piu' punti fisici di alimentazione interconnessi a valle) e/o immessi mediante l'utilizzo di sistemi temporanei di alimentazione; comunica, tra i dati di cui al punto precedente, quelli funzionali al processo di Allocazione: all'impresa di trasporto, che li utilizza ai fini dell'Allocazione su base giornaliera per gli utenti del servizio di trasporto; agli Utenti del servizio di distribuzione. I quantitativi di gas riconsegnato, correlati a ciascun Punto di Consegna e di competenza di ciascun Utente, sono determinati in base ai prelievi dei singoli Punti di Riconsegna ad esso contrattualmente abbinati, per la cui determinazione l'Impresa di distribuzione adotta le procedure dettagliate di seguito. Tutti i dati relativi ai prelievi di cui ai paragrafi successivi, in assenza di Gruppi di misura con Correttore dei volumi, saranno riportati in condizioni standard moltiplicandoli per un opportuno fattore di correzione corrispondente al: coefficiente di correzione dei volumi in riconsegna, determinato dall'Impresa di distribuzione con apposita metodologia in accordo con gli Utenti del servizio di distribuzione (in assenza di accordo verra' utilizzata la metodologia indicata nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00), per le riconsegne in Media pressione e per quelle in Bassa pressione con Contatore di classe non inferiore a G40; coefficiente «M» del Comune in cui sono ubicati i Punti di Riconsegna, definito dalla deliberazione n. 237/2000, negli altri casi. 9.2.1.1. Determinazione dei dati con dettaglio giornaliero. L'Impresa di distribuzione provvede a determinare i volumi giornalieri riconsegnati presso ciascun Punto di Riconsegna; a tal fine: 1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato); 2. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo giornaliero utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4 (prelievo giornaliero stimato); 3. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna. L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati cosi' determinati con il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo giornaliero rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 3, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1 e 2, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 2, andando cosi' a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo annuale di esercizio dell'impianto termico si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica). 9.2.1.2. Determinazione dei dati con dettaglio mensile. In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.1.1, fino alla fine dell'anno termico 2008-2009 e solo nel caso in cui l'Impresa di distribuzione non utilizzi profili di prelievo standard aggiuntivi rispetto a quelli definiti dall'Autorita' con proprio provvedimento, i dati funzionali all'allocazione possono essere determinati con dettaglio mensile; a tal fine l'Impresa di distribuzione: 1. acquisisce e registra il valore del prelievo giornaliero di ciascun giorno del mese dei Punti di Riconsegna per i quali tale dato risulti disponibile (prelievo giornaliero misurato); 2. acquisisce e registra il valore del prelievo mensile dei Punti di Riconsegna caratterizzati da frequenza mensile di rilevazione del dato di misura e con disponibilita' di lettura effettiva in corrispondenza della fine del mese (la lettura effettiva puo' essere riferita al periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il primo giorno lavorativo successivo all'ultimo giorno del mese e ricondotta all'ultimo giorno del mese utilizzando il profilo di prelievo del Punto di Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4) (prelievo mensile misurato); 3. per tutti gli altri Punti di Riconsegna effettua una stima del prelievo mensile utilizzando il profilo di prelievo di ciascun Punto di Riconsegna, determinato con le modalita' descritte al punto 4.4 (la stima puo' riguardare l'intero mese o solo una parte di esso, in relazione alla disponibilita' o meno di una lettura effettiva nel corso del mese stesso) (prelievo mensile stimato); 4. individua, mediante misura o stima alla riconsegna, l'eventuale quantitativo mensile o giornaliero immesso a proprio titolo direttamente al Punto di Consegna. L'Impresa di distribuzione provvede a riconciliare i dati cosi' determinati con il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna. A tal fine determina la differenza tra il quantitativo mensile rilevato presso il Punto di Consegna, diminuito del quantitativo di cui al precedente punto 4, e la somma dei quantitativi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, e la attribuisce in proporzione ai singoli prelievi di cui al precedente punto 3, andando cosi' a correggere la stima precedentemente effettuata (nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e aprile si devono considerare i prelievi stimati dei soli Punti di Riconsegna con profilo di prelievo associato a categorie d'uso del gas con componente termica). 9.2.1.3. Rideterminazione dei dati funzionali all'allocazione. Qualora l'Impresa di distribuzione entri in possesso di nuovi dati relativi a prelievi afferenti a mesi precedenti a quello di competenza (ad esempio, in seguito a correzione di errori materiali di precedenti letture), l'Impresa stessa procede alla rideterminazione dei dati funzionali all'Allocazione dei suddetti mesi precedenti, secondo criteri trasparenti e resi pubblici, comunicandoli all'impresa di trasporto nell'ambito della finestra temporale al cui interno l'impresa di trasporto stessa considera come ancora provvisori i bilanci della Rete di trasporto. 9.2.2. Trasmissione dei dati funzionali all'Allocazione all'impresa di trasporto. 9.2.2.1 Trasmissione dei dati con frequenza giornaliera. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto i dati determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione. La trasmissione deve avvenire entro le ore 18 del primo giorno lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (giorno di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza. Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione valgono le modalita' descritte al comma 3 dell'art. 19 della deliberazione n. 138/2004. 9.2.2.2. Trasmissione dei dati con frequenza mensile. In alternativa alla procedura descritta al precedente punto 9.2.2.1, fino alla fine dell'anno termico 2010-2011, i dati funzionali all'allocazione possono essere trasmessi all'impresa di trasporto con frequenza mensile. L'Impresa di distribuzione trasmette all'impresa di trasporto: i dati determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.1, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione; in tal caso possono essere considerati come misurati anche i dati ottenuti dalla ripartizione giornaliera effettuata attraverso l'utilizzo dei profili di prelievo standard di un dato di misura rilevato con frequenza mensile; ovvero i dati determinati con le modalita' descritte al punto 9.2.1.2, in forma aggregata per Punto di Consegna, per ciascun Utente del servizio di distribuzione e per ciascun profilo di prelievo standard definito, al fine di consentire all'impresa di trasporto il completamento della procedura di allocazione giornaliera. La trasmissione deve avvenire entro il quinto giorno lavorativo e comunque non oltre il giorno nove del mese successivo a quello cui si riferiscono i dati stessi (mese di competenza). Entro i medesimi termini tali dati vengono resi disponibili agli Utenti, per quanto di loro competenza. Nel caso di impianti di distribuzione interconnessi o porzioni di impianto gestiti da piu' Imprese di distribuzione valgono le modalita' descritte al comma 1 dell'art. 29 della deliberazione n. 138/2004. |
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