Gazzetta n. 253 del 30 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Arancia di Ribera»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Arancia di Ribera» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dal Consorzio di tutela «Arancia Ribera di Sicilia» con sede c/o Ufficio ESA - C.so Regina Margherita, 238 - 92016 Ribera (Agrigento), esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE
PROTETTA DELL'«ARANCIA DI RIBERA»

Art. 1.

Denominazione

La Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» e' riservata ai frutti che rispondono alle indicazioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» e' riservata alle produzioni derivanti dalle seguenti varieta':
a) Brasiliano con i cloni: Brasiliano comune, Brasiliano risanato;
b) Washington Navel, Washington Navel comune, Washington Navel risanato, Washington Navel 3033;
c) Navelina con i cloni: Navelina comune, Navelina risanata e Navelina ISA 315.
All'atto della sua immissione al consumo la Denominazione d'Origine Protetta «Arancia di Ribera» presenta le seguenti caratteristiche:
frutto (esperidio):
diametro traverso minimo di 67 mm;
calibro minimo di 8 secondo la classificazione europea, calibro 108 secondo la classificazione classica (n. 108 frutti in cassa standard 49\times 33\times 18-20);
forma tipicamente sferica-ellissoidale (ovoide o schiacciata o ellittica) con ombelico interno;
colore della buccia arancio uniforme, con tendenza al rossastro a fine inverno;
polpa con colore arancio uniforme, tessitura fine e soda, senza semi;
succo;
colore arancio;
resa in succo non inferiore al 35%;
contenuto di solidi solubili compreso tra 9 e 15 Brix;
acidita' compresa tra 0.75 e 1.50;
rapporto solidi solubili/acidi organici titolabili non inferiore a 8.
La DOP «Arancia di Ribera» e' riservata alle arance appartenenti alla categoria commerciale «Extra» e «I».

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione dell'«Arancia di Ribera» comprende le aree della Provincia di Agrigento ricadenti nei comuni di: Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana e Villafranca Sicula e della Provincia di Palermo nel comune di Chiusa Sclafani.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata in modo da garantire il rispetto delle norme contenute nello specifico disciplinare. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei confezionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantita' prodotte, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche iscritte negli elenchi sono assoggettate al controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La produzione della «DOP Arancia di Ribera» proviene da impianti condotti con i seguenti metodi:
a) tradizionale: ottenuto mediante l'adozione dei sistemi ordinari praticati nel comprensorio ai sensi delle norme di «Normale buona pratica agricola» in conformita' ai Regolamenti comunitari e nel rispetto dei limiti dei residui di fitofarmaci;
b) integrato: ottenuto con l'osservanza delle norme tecniche di produzione integrata della Regione Siciliana in conformita' ai Regolamenti comunitari in materia agroambientale;
c) biologico: in conformita' al Regolamento CEE 2092/91 e successive modificazioni.
La densita' di piantagione e' compresa tra 400 e 650 piante per ettaro.
I portinnesti ammessi sono i seguenti: Citrus aurantium (arancio amaro o melangolo), citrange Troyer, citrange Carrizo, citrumeli, Poncirus trifoliata, mandarino Cleopatra, Citrus macrophylla, esenti da virosi e dotati di alta stabilita' genetica.
L'operazione di raccolta avviene manualmente e il distacco dei frutti deve essere effettuato con forbici.
La produzione massima per gli agrumeti non puo' superare i 400 quintali per ettaro. In annate eccezionalmente favorevoli tali limiti possono essere superati al massimo del 10%.
E' fatto assoluto divieto di praticare la deverdizzazione dei frutti.

Tecniche di allevamento

Per la produzione della «DOP Arancia di Ribera» sono utilizzate due tipologie d'impianto: costituzione di nuovi agrumeti attraverso messa a dimora di giovani piante da vivaio, riconversione varietale di agrumeti gia' esistenti con le nuove cultivar.
In entrambi i casi il materiale di propagazione utilizzato (marze, portinnesti, piante innestate) deve essere certificato. Nuovo impianto.
Il sesto adottato deve essere tale da consentire un'agevole esecuzione delle principali operazioni colturali e il transito delle attrezzature agricole e al contempo garantire un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo delle piante. A tal fine la densita' d'impianto nei nuovi impianti dovra' essere compresa tra 400 e 650 piante/Ha, in dipendenza del portinnesto utilizzato.
La messa a dimora viene effettuata nel periodo invernale, a partire dal mese di dicembre fino a tutto marzo, con piante di uno o due anni e punto di innesto ad un altezza compresa tra 50 e 60 cm avendo cura di non ricoprire il colletto per prevenire l'insorgenza di fitopatie. Reinnesto.
La tecnica del reinnesto si esegue su agrumeti preesistenti che rispondano ai seguenti requisiti minimi:
densita' compresa tra 400 e 650 piante/ha;
buone condizioni vegetative e sanitarie.
I reinnesti si effettuano nella stagione primaverile, nei mesi di marzo e aprile, adottando la tecnica «a penna», «a corona» o «a pezza». Il reinnesto deve essere preceduto da una energica potatura, direttamente sul fusto o le branche principali della varieta' che si vogliono reinnestare. Potatura.
Gli interventi di potatura vengono eseguiti da febbraio a settembre e devono consentire la formazione di una struttura a «globo» armonica e «piena». La potatura viene effettuata annualmente con interventi cesori moderati, miranti ad evitare che si crei un affastellamento della vegetazione all'interno della chioma. Gestione della flora spontanea.
Il controllo delle erbe infestanti viene effettuato con poche lavorazioni meccaniche, utilizzando attrezzi che operano superficialmente per evitare di danneggiare l'apparato radicale. Lavorazioni.
La prima lavorazione si esegue nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 aprile e ha lo scopo di ripulire il terreno e interrare i concimi, che vengono distribuiti in questo periodo dell'anno. Successivi interventi sono consentiti nel periodo primaverile/estivo, ad allegagione avvenuta. Nutrizione e concimazione.
La concimazione viene eseguita nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 settembre, anche in fertirrigazione. Metodo convenzionale e integrato.
La concimazione si esegue con concimi organici e/o granulari complessi organici o organo-minerali o minerali interrati con una leggera lavorazione del terreno. Metodo biologico.
La concimazione si esegue con prodotti autorizzati ai sensi del Reg. CE 2092/91 e successive modifiche. Si esegue con concimi organici o organo-minerali interrati tramite una leggera lavorazione del terreno o in fertirrigazione. Irrigazione.
L'irrigazione avviene con il metodo a microgetto localizzato sia a «farfalla» che «a baffo». Difesa fitosanitaria.
La prevenzione ed il controllo fitosanitario dai fitopatogeni, insetti e acari fitofagi si differenzia a seconda della tecnica di produzione attuata, (tradizionale, integrata o biologica). Raccolta.
La raccolta per la varieta' Navelina inizia il 1° novembre e termina alla fine di febbraio; mentre per le varieta' Brasiliano e Washington navel inizia nella prima decade di dicembre e termina alla fine di maggio. Il taglio dei frutti e' effettuato con l'ausilio di forbici al fine di evitare il distacco del calice. Condizionamento.
Per i frutti non immessi immediatamente al consumo, dopo la raccolta e' permessa la conservazione a basse temperature. Le condizioni di conservazione nelle celle frigorifere sono: temperature compresa tra 3 e 6 °C., umidita' relativa tra il 75-95%. I tempi di condizionamento non devono superare i 90 giorni dalla raccolta.
Al fine di salvaguardare la qualita' e l'integrita' delle produzioni a «DOP», tutte le operazioni di condizionamento dovranno avvenire all'interno dell'area di produzione delimitata ai sensi dell'art. 3, in quanto lunghi trasporti e successive manipolazioni favoriscono l'insorgenza di fenomeni patogeni e contaminazioni del prodotto.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le caratteristiche peculiari dell'Arancia di Ribera sono:
una consistenza della polpa tale che le vescicole di succo si dissolvono in bocca lasciando pochissimi residui membranosi;
un perfetto equilibrio tra gusto, aroma e profumo;
polpa bionda e zuccherina adatta al consumo fresco e che la distingue dalle altre varieta' siciliane pigmentate di rosso e dal sapore subacido.
E' provato che queste caratteristiche qualitative ed organolettiche si differenziano da quelle provenienti da altri areali di coltivazione, conferendole una propria identita' nei mercati nazionali ed europei, oramai dal 1950 circa con la denominazione Arancia di Ribera. Maggiore impulso all'affermazione dell'Arancia di Ribera viene dato dall'organizzazione della Fiera Mercato, gia' dalla prima edizione del 1966, che diventa «Sagra dell'Arancia di Ribera» dal 1985.
Queste qualita' esclusive sono essenzialmente legate ai fattori ambientali: clima, terreno e acqua. Gli aranceti, infatti, sono presenti sia ai lati dei fiumi Verdura e Magazzolo che sui versanti dei medesimi, dove la natura dei terreni e' costituita da un alto contenuto di argilla tale che il terreno si crepacci durante l'estate: Questi suoli che appartengono all'ordine dei Vertisuoli e degli Inceptsuoli hanno una grande potenzialita' agronomica. Ma e' soprattutto l'ottima qualita' e l'abbondanza dell'acqua fornita dai due fiumi che permette una perfetta irrigazione ideale per l'esaltazione delle qualita' organolettiche di questo prodotto.
La sapienza dell'uomo nel coltivare e curare gli aranceti nel rispetto delle tradizioni e culture locali e la salubrita' dell'ambiente contribuiscono armonicamente a fornire a questo prodotto qualita' uniche.
Altri parametri importanti che caratterizzano l'arancia di Ribera sono:
l'ottimo rapporto tra i solidi solubili totali e gli acidi organici:
la facilita' di distacco della buccia dall'endocarpo;
l'elevato grado di digeribilita' e di pronta assimilazione, tanto da consigliarne il consumo anche di sera;
la pezzatura media dei frutti alquanto elevata;
l'assenza di semi;
il colore arancio intenso della buccia e del succo;
l'elevato contenuto in vitamina C;
la succosita' elevata che la rende una buona varieta' anche da succo.
L'areale in cui viene coltivata l'Arancia di Ribera e' una vera «oasi arancicola» totalmente distaccata dal contesto agrumicolo regionale.
La particolare conformazione del territorio, e soprattutto gli effetti della presenza del mare, determinano condizioni termiche e igrometriche, durante l'anno, che ben si sposano con le esigenze ecofisiologiche dell'arancio. Assai raramente si verificano danni da calamita' naturali (gelate, venti sciroccali) a carico della coltura.
Altri due importanti fattori legati all'ambiente di coltivazione sono rappresentati dall'ottima qualita' delle acque di irrigazione, di composizione equilibrata, con bassa conducibilita' e dall'assenza di inquinanti nell'aria e nel terreno.
Nella vallata del fiume Verdura documenti storici dimostrano la coltivazione di eccellenti produzioni di «melarance», di arance vaniglia e di altri agrumi gia' a partire dagli inizi del 1800, in cui si descrive un territorio ricco e con acque dolcissime e prodotti che venivano trasportati a Palermo ed esportati fino in America. Altri documenti descrivono la presenza di arance ombelicate nel bacino del mediterraneo nello stesso periodo.
Quindi un'areale di coltivazione ricco ed eccellente, con diverse varieta' tra le quali varieta' ombelicale gia' a partire dal 1800.
Le prime piante di Brasiliano giunsero a Ribera acquistate da alcuni agricoltori riberesi a Palermo intorno agli anni '30. La perfetta acclimatazione di questi aranci, l'abbondante produzione, l'eccellente qualita' del frutto, spinsero gli agricoltori locali a propagare ed impiantare il Brasiliano nei loro campi in sostituzione degli aranci piu' antichi. La coltura ando' affermandosi a poco a poco ma con continuita', tanto che nel 1940 investiva gia' 100 ettari e circa 6.350 nel 2000.
L'arancia di Ribera trovo' ben presto un centro di ideale diffusione lungo la vallata del fiume Verdura, grazie anche alla possibilita' di attingere acqua per l'irrigazione. Ben presto la vallata si trasformo' in un continuo aranceto.
Il principale attore di queste trasformazioni e' stato sempre l'agricoltore, che ha saputo cogliere le caratteristiche e le condizioni ottimali dell'ambiente, acquisendo una capacita' professionale unica, punto di riferimento per l'intero territorio regionale relativamente alla coltivazione degli agrumi e creando una ricchezza ed un paesaggio unici al mondo.
L'importanza economica e sociale della coltura dell'arancio nel territorio riberese e' dimostrata dal numero di aziende interessate, che oggi sono circa 4.000. Gli agricoltori, da tempo impegnati nella coltivazione di questo agrume, hanno ormai acquisito una elevata professionalita' nel settore, che si evidenzia nella fase colturale, con l'adozione di tecniche innovative e razionali, nonche' nella fase produttiva e commerciale.
Il territorio agricolo di Ribera ha rappresentato per molti decenni il punto di riferimento piu' all'avanguardia dell'intero territorio regionale ed in alcuni casi anche a livello nazionale per le capacita' professionali delle maestranze, per le avanzate tecniche colturali messe a punto dai coltivatori, per la qualita' delle produzioni ottenute, che continuano a riscuotere notevole successo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformita' del prodotto al disciplinare e' svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 ed 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

L'«Arancia di Ribera DOP» e' immessa al consumo nelle seguenti confezioni:
contenitori e/o vassoi di legno, plastica e cartone del peso fino ad un massimo di 25 kg.;
sacchi retinati del peso massimo di 5 kg.;
bins alveolari del peso massimo di 40 kg.
Le confezioni, i sacchi ed i bins devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del sigillo.
La confezioni recano obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili:
1. La denominazione «Arancia di Ribera D.O.P.» e il Logo, con caratteri superiori a quelli delle altre diciture presenti in etichetta;
2. La varieta' di arance: Brasiliano, Washington navel e Navelina;
3. Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e/o confezionatrice;
4. La categoria commerciale di appartenenza «Extra» o «I».
E' altresi' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purche' questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, all'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonche' a altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalita' e i contenuti del presente disciplinare. Debbono inoltre comparire gli elementi atti a individuare nome, ragione sociale e indirizzo del confezionatore. E' facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta dei frutti.
Il Logo dell'«Arancia di Ribera DOP» risulta cosi' composto:
Dicitura «Arancia di Ribera D.O.P. Denominazione di Origine Protetta» in carattere Textile, «Arancia di Ribera», minuscolo con le iniziali maiuscolo ad eccezione dell'art. «di», «DOP» in maiuscolo puntato e «Denominazione di Origine Protetta» tutto maiuscolo. La dicitura Arancia di Ribera e' sormontata da un accenno di sky-line del frutto con i contorni e colori tipici dell'arancia di Ribera: grossa dimensione, buccia arancione e foglie larghe. Nel lato sinistro della dicitura «D.O.P» e' presente la Sicilia geografica stilizzata.
Indici colorimetrici:
foglia verde (74%C 18%M 100%Y 4%K );
frutto arancio (1%C 77%M 100%Y 0%K );
blu per la dicitura (100%C 91%M 31%Y 24%K ).

----> Vedere immagine a pag. 87 <----

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata l'«Arancia di Ribera» «DOP», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta Denominazione d'Origine Protetta senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il prodotto «Arancia di Ribera» «DOP», certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del prodotto «Arancia di Ribera DOP» siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della DOP riuniti in Consorzio, incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della Denominazione d'Origine Protetta. In assenza di un Consorzio di tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal MIPAAF, in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CE) 510/06.
 
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