Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
DIRETTIVA 18 settembre 2007
Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
E m a n a
la seguente direttiva:

Premessa.
L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede tra i compiti dell'Osservatorio nazionale per il Volontariato l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di avanzate metodologie di intervento.
Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento stabilisce:
- i requisiti soggettivi delle associazioni proponenti;
- i requisiti oggettivi per la presentazione di progetti sperimentali per l'anno 2007;
- le priorita' e i criteri di valutazione individuati dall'Osservatorio, a cui fare riferimento nella selezione dei progetti presentati.

1. Requisiti soggettivi.
Possono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.
I progetti possono essere presentati da:
1) singole associazioni di volontariato;
2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.
Ciascuna organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, piu' di un progetto.
In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilita' del progetto e' comunque dell'associazione proponente.
Nella ipotesi di cui al punto 2):
- tutte le organizzazioni di volontariato devono essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva ed iscritte nei registri regionali del Volontariato;
- qualora il progetto proposto venga ammesso al contributo, dovra' essere indicata l'associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.

2. Requisiti oggettivi e priorita'. 2.1 Ambiti operativi.
Per l'anno 2007 i progetti devono essere indirizzati in particolare ad azioni di contrasto del disagio sociale e di promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile, anche con l'eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonche' del Terzo settore attraverso l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.
I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
1) innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;
2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;
3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del Terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.
Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente illustrati nell'ambito della descrizione del progetto.
Sara' data priorita' ai progetti concernenti:
A. iniziative destinate allo sviluppo ed al rafforzamento dei legami sociali in ambiti territoriali limitati, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate;
B. nuove metodologie e nuove attivita' progettate allo scopo di individuare, prevenire e contrastare il disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati;
C. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficolta', persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilita' fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari) e creazione di servizi territoriali innovativi in grado di contribuire a sostenere sia i bisogni espressi dalle categorie suddette, sia la costruzione di legami sociali;
D. promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile, nonche' percorsi formativi ed informativi di cittadinanza attiva e partecipata, a partire dalla programmazione sociale territoriale.
In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

3. Durata dei progetti.
A pena di inammissibilita' le iniziative progettuali proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi.

4. Disponibilita' finanziarie.
Le disponibilita' finanziarie per la realizzazione dei progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00).

5. Costo dei progetti e modalita' di erogazione del contributo.
Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilita', non potra' superare l'ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).
L'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico obbligo deve essere indicato nella domanda di contributo e deve essere riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.
I costi previsti per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonche' i rimborsi delle spese del personale interno ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della realizzazione del progetto, non devono superare il 30% dell'ammontare complessivo del costo del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione.
Le spese per l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere contenuti entro l'importo massimo del 20% del costo complessivo del progetto.
Rimane comunque esclusa dai costi finanziari del progetto ogni spesa non riconducibile ad attivita' prevista nel progetto.
Costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura potranno essere imputati al progetto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una modalita' di ripartizione percentuale commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.
Il legale rappresentante dell'associazione proponente o, nel caso in cui il progetto sia presentato congiuntamente ad altre organizzazioni, dell'associazione capofila dichiarera', sotto la propria responsabilita', che il progetto non e' stato gia' oggetto di contributo da parte di altri fondi pubblici; dovra' inoltre indicare l'eventuale co-finanziamento, che non e' cumulabile con il costo totale del progetto e non puo' costituire la quota parte dell'ente proponente e capofila, precisandone la specifica fonte e quota pubblica e/o privata.

6. Modalita' di presentazione dei progetti.
La domanda di contributo di cui alla presente Direttiva deve essere compilata, su carta semplice, secondo lo schema esemplificativo annesso alla presente Direttiva (Allegato 1) e deve essere corredata da uno specifico elaborato progettuale (Allegato 2) e da un piano economico (Allegato 3).
La domanda di contributo, recante sulla busta la dizione «Progetto Sperimentale volontariato - Direttiva 2007», deve essere indirizzata e spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, al Ministero della solidarieta' sociale Direzione generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali - Osservatorio Nazionale per il Volontariato - Divisione III Volontariato, via Fornovo n. 8 - 00192 Roma. Le domande spedite dovranno pervenire al predetto indirizzo entro le ore 12,00 del trentantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo, si intende differito al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
La domanda di contributo puo' essere, altresi', presentata a mano presso la Direzione generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni sociali, Divisione III, al medesimo indirizzo, entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza del predetto termine. In tale ultimo caso verra' rilasciata apposita ricevuta nelle giornate non festive dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedi' al venerdi'.
La data di acquisizione delle domande e' stabilita e comprovata, nel caso di spedizione, dal timbro a data apposto dalla Divisione III della Direzione generale del Volontariato e nel caso di presentazione diretta, dalla ricevuta rilasciata dalla suddetta Divisione con l'indicazione della data e dell'ora di consegna.
Rimane a rischio dell'Associazione l'eventuale ritardo nella spedizione postale o tramite corriere: l'inoltro della domanda e' infatti ad esclusivo rischio del mittente, essendo l'Amministrazione ricevente esonerata da ogni responsabilita' per gli eventuali ritardi di recapito, anche se dovute a cause di forze maggiori. 6.1. Motivi di inammissibilita'.
La richiesta di ammissione al contributo concernente ciascun progetto deve, a pena di inammissibilita':
1) essere presentata da parte di un'organizzazione che abbia i requisiti soggettivi indicati al paragrafo 1;
2) essere redatta e compilata secondo l'Allegato 1 della presente direttiva e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto o dei soggetti proponenti, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in caso di falsita' in atti o dichiarazioni mendaci;
3) essere corredata dal progetto per cui si chiede il contributo (avente i requisiti oggettivi sopraindicati, redatto in formato sia cartaceo sia elettronico, conformemente al formulario di cui all'Allegato 2 comprensivo del piano economico di cui all'Allegato 3 (allegati che tutti costituiscono parte integrante della presente Direttiva), unitamente ad una dichiarazione di autenticita' e veridicita' delle informazioni ivi contenute sottoscritta dal legale rappresentante;
4) contenere copia conforme dell'atto costitutivo dell'associazione e dello statuto, comprensivi di eventuali integrazioni (redatti conformemente al disposto del comma 3, art. 3, della legge n. 266/1991);
5) contenere copia conforme dell'atto di iscrizione nel Registro regionale o provinciale dell'organizzazione di volontariato proponente e delle eventuali organizzazioni di volontariato partner di cui all'art. 6 della legge n. 266/1991 e relativa dichiarazione resa dal legale rappresentante da cui risulti il permanere - alla data di presentazione della domanda di contributo - dell'iscrizione al suddetto Registro ove ha sede l'associazione;
6) contenere copia conforme dell'atto da cui risulti il conferimento dei poteri al legale rappresentante;
7) contenere copia del documento di riconoscimento e dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 e di non avere in corso procedimenti penali; in caso contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate e la relativa sentenza, specificando anche se siano stati applicati amnistia, indulto, perdono giudiziale, non menzione nonche' i procedimenti penali pendenti;
8) contenere una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione dalla quale risulti che lo stesso progetto non e' oggetto di altri finanziamenti con risorse pubbliche dirette o indirette;
9) contenere una dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione di volontariato, in cui viene indicata la parte del progetto eventualmente co-finanziata da altre associazioni di volontariato, da cooperative sociali, IPAB, Fondazioni, Enti pubblici territoriali o altri soggetti, che non e' cumulabile con il costo totale del progetto e non puo' costituire la quota parte dell'ente proponente e capofila;
10) contenere una dichiarazione del legale rappresentante relativa alla natura e alle origini delle risorse a carico dell'Associazione proponente (di cui al precedente paragrafo 5);
11) contenere un'attestazione resa dal legale rappresentante, di eventuali collaborazioni con altre associazioni di volontariato e con enti pubblici e/o soggetti privati nel quadro del progetto, specificando ruolo/funzione nella realizzazione del progetto;
12) contenere il curriculum dell'associazione di volontariato e i curriculum degli eventuali partner non istituzionali;
13) pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente Direttiva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (di cui al precedente paragrafo 6);
14) contenere il piano economico debitamente compilato con le spese rispondenti alle pertinenti macrovoci di cui all'Allegato 3;
15) prevedere che il costo complessivo del progetto non sia superiore a euro 50.000,00;
16) prevedere che i costi relativi alle risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonche' ai rimborsi spese del personale interno ed esterno) non siano superiori al 30% del costo totale del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione;
17) prevedere che i costi per l'acquisto e/o noleggio delle attrezzature, beni strumentali e materiale didattico non siano superiori al 20% del costo totale del progetto;
18) prevedere una richiesta che non sia finalizzata all'acquisto ed alla ristrutturazione di beni immobili;
19) prevedere eventuali oneri relativi ad attivita' promozionali, seminari e convegni dell'organizzazione proponente esclusivamente collegati e connessi direttamente al progetto per cui si chiede il contributo;
20) prevedere eventuali spese riguardanti l'ordinario funzionamento e la gestione dell'organizzazione, nonche' spese per le attrezzature o ogni altro tipo di spesa strettamente finalizzata alla realizzazione del progetto;
21) contenere la dichiarazione firmata dal rappresentante legale, relativa a eventuali ulteriori finanziamenti, pubblici e/o privati (di cui al paragrafo 5);
22) prevedere l'attestazione, nel caso in cui il progetto venga realizzato da piu' organizzazioni congiuntamente, o con enti pubblici e/o soggetti privati, del ruolo e/o funzione svolti da ciascuna di esse nella realizzazione del progetto, nonche' della associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiranno la rappresentanza mediante formale atto di procura legale;
23) prevedere che il progetto non sia attinente alla materia di protezione civile;
24) prevedere che il progetto non sia attinente alla materia di cooperazione internazionale allo sviluppo (di cui alla legge n. 49/1987);
25) verificare che l'associazione abbia presentato le relazioni finali per progetti finanziati dall'Osservatorio e gia' terminati;
26) prevedere che tutto cio' che e' stato allegato sia conforme a indicazioni contenute nella presente Direttiva.
Sono escluse le domande di contributo proposte da associazioni che abbiano ricevuto contestazioni in via amministrativa e/o giudiziaria da parte della Direzione generale per il Volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali Ministero della solidarieta' sociale, formalizzate mediante atti di autotutela amministrativa o attraverso procedure di natura giudiziaria.
In tutti i casi in cui e' richiesta la copia conforme all'originale essa deve essere presentata conformemente alle modalita' prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

7. Valutazione dei progetti. 7.1 procedura e criteri di valutazione.
La valutazione dei progetti ai fini della ammissibilita' al contributo verra' compiuta da una apposita Commissione, nominata dal Presidente dell'Osservatorio nazionale per il Volontariato entro il termine di acquisizione delle domande di cui al paragrafo 6.
Le domande pervenute verranno esaminate sotto il profilo di ammissibilita' e successivamente si procedera' alla valutazione dei progetti dichiarati ammissibili. I criteri sono individuati nella seguente scheda di valutazione:

=====================================================================
Criteri individuati per la scheda di |
valutazione |Punteggio massimo attribuibile ===================================================================== Congruita' del progetto rispetto ai | requisiti e alle priorita' riportate | nella direttiva | 0-14 --------------------------------------------------------------------- Congruita' ed effettiva corrispondenza| progettuale rispetto ai fabbisogni e | agli obiettivi che si intendono | realizzare (es. bisogno rilevato, | obiettivi, singole fasi e azioni, | pianificazione, realizzazione | effettiva, ecc.) | 0-10 --------------------------------------------------------------------- Rispondenza e congruenza tra le aree | di intervento individuate, il contesto| sociale e territoriale e il bisogno, | gli obiettivi previsti e le azioni, | con la e/o le metodologie adottate | 0-10 --------------------------------------------------------------------- Presenza di autovalutazione | 0-4 --------------------------------------------------------------------- Coerenza tra contenuti del progetto e | piano economico | 0-4 --------------------------------------------------------------------- Presenza di aspetti innovativi | 0-8 --------------------------------------------------------------------- Presenza di caratteristiche | sperimentali | 0-8 --------------------------------------------------------------------- Definizione e descrizione dei | destinatari dell'intervento | 0-8 --------------------------------------------------------------------- Collaborazioni e/o accordi con altre | associazioni di volontariato, soggetti| del terzo settore, gruppi informali, | enti pubblici e/o del privato sociale,| sindacati, scuole di ogni ordine e | grado | 0-12 --------------------------------------------------------------------- Capacita', espressa nel progetto, | delle organizzazioni di volontariato a| mettersi in rete | 0-6 --------------------------------------------------------------------- Presenza informazioni relative ai | volontari e al personale coinvolto | 0-8 --------------------------------------------------------------------- Presenza e/o previsione di piani | formativi | 0-4 --------------------------------------------------------------------- Iniziative di Comunicazione pubblica | sul progetto | 0-4 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 100

La Commissione provvedera' alla stesura della graduatoria finale che verra' approvata dall'Osservatorio nazionale per il Volontariato.
Il contributo per i progetti esaminati potra' essere totalmente o anche parzialmente corrispondente alla richiesta formulata dall'Associazione proponente. Nella seconda ipotesi e' consentita una rimodulazione quantitativa e proporzionale del progetto, da concordare con l'Amministrazione erogante, e comunque tale da non compromettere il perseguimento delle finalita' previste.
La graduatoria verra' riportata in un provvedimento del Direttore Generale che sara' pubblicato sul sito internet del Ministero (www.solidarietasociale.gov.it).
La predetta graduatoria contiene l'elenco dei progetti nell'ordine del punteggio decrescente, attribuito dalla Commissione di valutazione, finanziabili fino ad assorbimento delle risorse previste dalla presente Direttiva.
Per quanto riguarda i progetti immediatamente successivi in graduatoria ritenuti idonei, ma non ammessi a contributo per esaurimento delle risorse disponibili, l'Amministrazione potra' procedere alla loro inclusione nell'iniziativa sperimentale denominata «Adotta un Progetto», come descritta sul sito internet del Ministero.
Non sono ritenuti idonei, e quindi finanziabili, i progetti che riportino un punteggio inferiore a 40 punti.
Per la presentazione dei progetti e per i progetti ammessi a contributo le organizzazioni di volontariato potranno usufruire della consulenza gratuita dei Centri di Servizio per il Volontariato (di cui al decreto ministeriale dell'8 ottobre 1997), per la predisposizione degli atti formali necessari all'avvio del progetto e per la predisposizione della rendicontazione del progetto stesso. Al fine di rendere il piu' efficace possibile il supporto alle Associazioni di volontariato, sara' mantenuto uno stretto collegamento tra il Ministero ed il Coordinamento Nazionale CSV.Net, ed i restanti centri non aderenti.

8. Esiti della valutazione dei progetti. 8.1 Progetti ammessi a contributo.
L'Amministrazione invia apposita comunicazione circa l'esito della valutazione e della ammissione/non ammissione a contributo.
Le organizzazioni di volontariato ammesse a contributo dovranno, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione, inviare a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno la seguente documentazione:
- certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell'organizzazione che ha ottenuto il contributo;
- composizione dell'attuale organo rappresentativo dell'Associazione;
- codice fiscale dell'organizzazione;
- estremi del conto corrente bancario/postale (codice CAB e ABI) o di altra forma per l'accreditamento della somma concessa;
- ultimo bilancio consuntivo dell'ente approvato;
- documentazione inerente l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attivita', nonche' per la responsabilita' civile verso terzi dei volontari e degli eventuali destinatari che prenderanno parte alle attivita' progettuali.
Il mancato invio o l'invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine sopra indicato, comportera' la decadenza dal diritto al contributo. In entrambi i casi citati, potra' subentrare nel diritto al contributo il progetto immediatamente successivo nella graduatoria di quelli dichiarati ammissibili dalla Commissione di valutazione. 8.2 Inizio delle attivita' progettuali.
L'avvio delle attivita' progettuali avviene a seguito della stipula della convenzione predisposta dall'Amministrazione conformemente al modello allegato alla presente direttiva (Allegato 4), e comunque entro trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione. Ogni eventuale e motivata richiesta di differimento di tale termine deve essere espressamente autorizzata dalla Divisione III Volontariato della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.
Il legale rappresentante dell'associazione (o dell'associazione capofila) deve inviare esplicita dichiarazione recante l'indicazione della effettiva data di inizio delle attivita' nel rispetto delle modalita' indicate dall'Amministrazione, intendendosi per tali anche le attivita' propedeutiche e, contestualmente, un nuovo calendario delle stesse, qualora esso differisca da quanto previsto nel progetto iniziale.
Le spese sostenute dopo la firma della convenzione e prima della data di comunicazione sopra citata restano a carico dell'associazione in caso di mancata registrazione dell'atto, ove ritenuta necessaria da parte dei competenti organi di controllo. 8.3 Il partenariato.
In caso di partenariato, all'associazione capofila, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ammissione al contributo, deve essere attribuita mediante formale atto di procura notarile, la rappresentanza legale ed il potere di incassare, in nome e per conto delle altre associazioni partner dell'iniziativa. 8.4 Attivita' promozionale del progetto.
E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di citare in ogni materiale approntato per la realizzazione del progetto la circostanza che il medesimo e' realizzato con il contributo del Fondo nazionale per il volontariato - Ministero della solidarieta' sociale.

9. Modalita' di erogazione del contributo.
Il contributo verra' erogato in due fasi:
- la prima quota, su richiesta del beneficiario e comunque fino ad un massimo del 70% del contributo concesso, verra' versato previa presentazione di apposita garanzia fideiussoria di cui al successivo punto 11, tenuto conto della disponibilita' di cassa sul competente capitolo di bilancio;
- la seconda quota, pari al saldo, verra' versata al termine della realizzazione del progetto e a seguito dell'esito positivo dell'accertamento da parte dell'Amministrazione della relazione finale sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi programmati, nonche' della rendicontazione delle spese sostenute per l'intero progetto corredata delle relative fatture e/o giustificativi di spesa.
L'effettiva erogazione del saldo deve avvenire entro dodici mesi a far data dal positivo esito della verifica amministrativo-contabile, tenuto conto delle disponibilita' di cassa sul competente capitolo di bilancio.
Il Ministero della solidarieta' sociale si riserva la facolta' di effettuare controlli e di disporre eventuali atti di autotutela amministrativa anche in itinere.

10. Modalita' di affidamento di attivita' a soggetti esterni.
La realizzazione di progetti finanziati secondo quanto stabilito dalla presente direttiva non puo' essere in alcun modo affidata a soggetti esterni, salvo che nel caso di specifiche attivita' che l'associazione non e' in grado di svolgere per mancanza di professionalita' interne. Tali attivita' non possono in alcun modo riguardare le funzioni di direzione, coordinamento e gestione.
L'affidamento a soggetti esterni di specifiche attivita' puo' essere previsto sin dalla definizione del progetto per il quale si presenta domanda di contributo. In tal caso, all'atto dell'effettiva realizzazione del progetto e' necessario presentare documentazione appropriata che illustri nel dettaglio (sia dal punto di vista amministrativo che contabile) le attivita' che si intendono affidare all'esterno.
Qualora l'esigenza di affidare a soggetti esterni alcune specifiche attivita' insorga in corso di realizzazione del progetto, e' necessario inoltrare all'Amministrazione motivata richiesta di autorizzazione, nel rispetto delle condizioni e modalita' sopra indicate.

11. Fideiussione.
Le associazioni beneficiarie dei contributi devono stipulare apposita fideiussione (bancaria o assicurativa) a garanzia dell'anticipo percepito (pari al 70% del contributo ministeriale al progetto).
La fideiussione, che costituisce costo imputabile al progetto, deve:
a) essere presentata contestualmente alla richiesta di anticipo, secondo il fac-simile predisposto dall'Amministrazione e pubblicato sul sito del Ministero (www.solidarietasociale.gov.it);
b) essere rilasciata da parte di Istituti bancari e da parte di intermediari finanziari non bancari iscritti negli elenchi previsti dal decreto legislativo n. 385/1993 e, specificamente:
- elenco speciale vigilato dalla Banca d'Italia (art. 107), consultabile sul sito www.bancaditalia.it;
- elenco delle imprese autorizzate da ISVAP all'esercizio nel ramo cauzione, consultabile sul sito www.isvap.it;
c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, secondo comma, del codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione che rilevi a carico della associazione inadempienze nella realizzazione dell'iniziativa o del progetto o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente dai giustificativi prodotti;
d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validita', in deroga all'art. 1957 del codice civile, fino a ventiquattro mesi successivi alla data di presentazione al Ministero della solidarieta' sociale della rendicontazione finale, desumibile dalla convenzione o da eventuale successiva determinazione ministeriale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

12. Controllo e Monitoraggio.
La Divisione III della Direzione generale per il Volontariato effettuera' attivita' di controllo e monitoraggio, secondo la normativa nazionale di riferimento, alle associazioni i cui progetti saranno finanziati.
Potranno essere formulati quesiti direttamente alla Direzione generale, la quale provvedera' a diffonderne la conoscenza nei casi ritenuti di interesse generale.
L'Osservatorio nazionale per il Volontariato viene coinvolto nella attivita' di monitoraggio dei progetti ammessi a contributo.
Le organizzazioni di volontariato sono tenute ad inviare, a meta' della realizzazione delle attivita' progettuali, una relazione sullo stato di avanzamento del progetto accompagnata da un prospetto riepilo-gativo delle spese sostenute nel periodo di riferimento, secondo modelli e formulari che saranno pubblicati sul sito di questo Ministero (www.solidarietasociale.gov.it).
In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile la prosecuzione del progetto, ovvero di un uso dei fondi erogati non conforme alle finalita' della presente direttiva, l'ufficio competente potra', in qualsiasi momento e previa visita della commissione, disporre l'interruzione del progetto e revocare il contributo.
In caso di mancata realizzazione dell'intero progetto o di parte di esso, l'associazione dovra' provvedere alla restituzione del contributo o dell'acconto percepito corrispondente alla parte del progetto approvato la cui utilizzazione non e' documentata.
Entro trenta giorni dal termine delle attivita' progettuali le organizzazioni di volontariato invieranno alla Divisione III della Direzione generale per il Volontariato la relazione finale, nonche' il rendiconto amministrativo contabile sul costo complessivo delle spese sostenute, per la verifica di competenza da parte del Ministero della solidarieta' sociale. A conclusione della verifica l'Amministrazione provvedera' ad erogare la rimanente quota parte del contributo e rilascera' la dichiarazione di svincolo per la polizza fideiussoria.
La presente direttiva, con i relativi allegati, sara' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet www.solidarietasociale.gov.it.
Roma, 18 settembre 2007

Il Ministro: Ferrero

Registrato dalla Corte dei conti il 19 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 321

--------

Allegati:
- Domanda di contributo (Allegato n. 1).
- Formulario di presentazione del progetto (Allegato n. 2).
- Piano economico (Allegato n. 3).
- Facsimile Convenzione (Allegato n. 4).
 
Allegato 1

----> Vedere allegato a pag. 11 <----
 
Allegato 2

----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 18 <----
 
Allegato 3

----> Vedere allegato da pag. 19 a pag. 25 <----
 
Allegato 4

----> Vedere allegato da pag. 26 a pag. 30 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone