IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e visti in particolare: il comma 1, che pone a carico del gestore della rete stradale di interesse nazionale e autostradale l'obbligo di utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radio, nonche' gli strumenti di informazione di cui al successivo comma 3 per notiziare gli utenti, anche in forma comparata, sui prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati; il comma 2, che impone al gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale di utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, l'utenza circa le condizioni di grave limitazione di traffico che la stessa potrebbe subire accedendo alla rete di competenza; il comma 3, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero dei trasporti, il compito di disciplinare l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai precedenti commi; Vista la proposta del Ministero dei trasporti, trasmessa con nota del 19 luglio 2007, n. 11978; Considerato che occorre favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore dei carburanti e garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche' facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato; Preso atto che il Ministero dei trasporti ha espresso l'intendimento di disciplinare, in una prima fase, l'uso dei dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti per tenere gli utenti al corrente delle condizioni di traffico in atto e l'installazione degli strumenti di informazione di pubblica utilita' per rendere noti agli utenti stessi i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti, rinviando ad una successiva fase la disciplina delle convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle predette informazioni; Ritenuto di condividere tale impostazione; Udita la relazione del Ministro dei trasporti, che rappresenta l'urgenza di adottare la delibera attuativa del disposto dell'art. 2, comma 3, del citato provvedimento normativo e riferisce le notizie da fornire tramite gli installandi strumenti di informazione al «prezzo della benzina senza servizio»;
Delibera:
1. Dispositivi di informazione sulle condizioni del traffico. Il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale deve informare in tempo reale gli utenti delle condizioni di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando i dispositivi di informazione di pubblica utilita' esistenti in accesso alla rete e in itinere per avvertire tempestivamente i medesimi utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli stessi potrebbero subire accedendo o percorrendo la rete stessa. 2. Strumenti di informazione dei prezzi dei carburanti. 2.1 Il gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali deve installare strumenti di informazione di pubblica utilita', utilizzando modalita' telematiche di trasmissione dati, per rendere edotti gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le tratte delle medesime strade ed autostrade. 2.2 Grava sul gestore di ciascun impianto di distribuzione dei carburanti, presente lungo le tratte delle strade ed autostrade di cui al precedente punto 2.1, l'obbligo di comunicare, in tempo reale, al sistema informativo istituito dal gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali, i prezzi praticati, ai fini esclusivi di assicurare l'informazione di cui al medesimo punto 2.1. 2.3 Gli strumenti di informazione di pubblica utilita' devono fornire almeno le seguenti informazioni: a) il prezzo senza servizio della benzina senza piombo e del gasolio per autotrazione; b) la distanza dal relativo impianto di rifornimento; c) il logo della societa' di distribuzione, la cui apposizione, per le finalita' di cui alla presente delibera, e' consentita in deroga al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2.4 Attraverso gli strumenti di informazione di pubblica utilita' dovranno essere fornite le informazioni di cui al precedente punto 2.3 relative al massimo a tre stazioni di servizio consecutive. 2.5 Con apposito provvedimento del Ministro dei trasporti sono definite le modalita' di installazione e la configurazione dei singoli dispositivi di pubblica utilita', al fine di assicurare la loro uniformita' sul territorio nazionale. Roma, 20 luglio 2007 Il Presidente: Prodi Il segretario del CIPE: Gobbo |