Gazzetta n. 252 del 29 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 27 settembre 2007, n. 178
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonche' attuazione della direttiva 2006/142/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, lettera f), che prevedono la possibilita' di emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'art. 1;
Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 2006/142/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, con la quale viene integrato l'elenco degli allergeni di cui alla direttiva 2003/89/CE;
Ritenuta la necessita' di emanare disposizioni integrative del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sia per meglio precisare le condizioni di esenzione dall'obbligo di indicazione degli ingredienti in etichetta, sia per dare attuazione alla direttiva 2006/142/CE, in applicazione dell'articolo 4 della legge n. 62 del 2005;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 25 gennaio 2007;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali, e per gli affari regionali e le autonomie locali; E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Casi di esenzione

1. L'articolo 6 del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
2-bis. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nel caso di ingredienti indicati all'allegato 2, sezione III. L'indicazione degli ingredienti non e' richiesta nel caso di formaggi, del burro, del latte e delle creme di latte fermentati, solo se utilizzati come prodotti finiti.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non pua' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n.
39, S.O..
- La direttiva 89/395/CEE e la direttiva 89/396/CEE
sono pubblicate nella G.U.C.E. 30 giugno 1989, n. L 186.
- La direttiva 2003/89/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
25 novembre 2003, n. L 308.
- La direttiva 2000/13/CE e' pubblicata nell G.U.C.E.
6 maggio 2000, n. L 109.
- Gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, della legge
18 aprile 2005 n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, S.O., cosi' recitano:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di
direttive comunitarie). - 1.-4. (Omissis).
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura
indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del
comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis».
«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della
delega legislativa). - 1. Salvi gli specifici principi e
criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al
capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive
da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono
informati ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le
discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla
normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti
modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le
materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti
oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti,
ove necessano per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291
euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via
alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente
protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La
sanzione amministrativa del pagamento di una somma non
inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e'
prevista per le infrazioni che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate sono detei-minate nella loro
entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva
dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole,
comprese quelle che impongono particolari doveri di
prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' dei vantaggio
patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o
alla persona o all'ente nel cui mteresse egli agisce. In
ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle
eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle
infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contempiate da leggi vigenti e
che non riguardano l'attivita' ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali possono essere previste
nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per
dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti
per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle
direttive stesse; alla relativa copertura, nonche' alla
copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia
possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle
competenti amininistrazioni, si provvede a carico del fondo
di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50
milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive gia' attuate con legge o con decreto
legislativo si procede, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto
legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che,
nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la
disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle
direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali
modificazioni comunque intervenute fino al momento
dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze
fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le
competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti
legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
differenziazione e adeguatezza e le competenze delle
regioni e degli altri enti temtonah, le procedure per
salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita'
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili;
h) i decreti legislativi assicurano che sia garantita
una effettiva parita' di trattamento dei cittadini italiani
rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione
europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello
di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei
vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni
discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento
in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare
riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di
attivita' commerciali e professionali, una disciplina piu'
restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri
Stati membri.».
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
- La direttiva 2004/77/CE e' pubblicata nelle G.U.C.E.
30 aprile 2004, n. L 162.
- La direttiva 2005/63/CE e' pubblicata nella G.UC.E.
4 ottobre 2005, n. L 258.
- La direttiva 2006/142/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
23 dicembre 2006, n. L 368.
- Il decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2006, n. 69.
- L'art. 4 della legge 18 aprile 2005, n. 62, cosi'
recita:
«Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli). -
1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici nell'attuazione delle normative
comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati,
ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina
comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del
costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono
predeterminate e pubbliche.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al
comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di
cui agli allegati A e B della presente legge, nonche' di
quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono
attribuite alle amministrazioni che effettuano le
prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.»



 
Art. 2.

Integrazione allegato 1 sez. III

1. All'allegato 1, sezione III, del decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, sono aggiunti i seguenti ingredienti:
«Lupini e prodotti derivati;
Molluschi e prodotti derivati.».



Note all'art. 2:
- Il testo dell'Allegato I, sezione III, del decreto
legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, come modificato dal
presente decreto e' il seguente:
«Allegato I, Sezione III (Allergeni alimentari).
Cereali contenenti glutine (cioe' grano, segale, orzo,
avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodotti
derivati;
Crostacei e prodotti derivati;
Uova e prodotti derivati;
Pesce e prodotti derivati;
Arachidi e prodotti derivati;
Soia e prodotti derivati;
Latte e prodotti derivati (compreso il lattosio);
Frutta a guscio cioe' mandorle (Amigdalus communis L.),
nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans regia),
noci di acagiu' (Anacardium occidentale), noci pecan (Carya
illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci del Brasile
(Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci del
Queensland (Macadamia ternifolia) e prodotti derivati;
Sedano e prodotti derivati;
Senape e prodotti derivati;
Semi di sesamo e prodotti derivati;
Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni
superiori a 10 mg/kg o 10 mg/l espressi come SO2.
Lupini e prodotti derivati;
Molluschi e prodotti derivati;»



 
Art. 3.

Norme transitorie

1. Le etichette non conformi a quanto previsto dall'articolo 1 possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2008 e i prodotti cosi' etichettati possono essere venduti fino al 23 dicembre 2008.
2. I prodotti di cui all'articolo 2 non conformi a quanto previsto dal presente decreto, etichettati prima del 23 dicembre 2008, possono essere venduti fino ad esaurimento delle scorte.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Bersani, Ministro per lo sviluppo
economico
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Turco, Ministro della salute
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Lanzillotta, Ministro per gli
affari regionali e le autonomie
locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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