Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2007 |
Interventi conseguenti alla dichiarazione di «grande evento», in relazione alla celebrazione dell'incontro internazionale per la pace che si terra' dal 21 al 23 ottobre 2007, nel territorio della citta' di Napoli. (Ordinanza n. 3625). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 ottobre 2007, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della citta' di Napoli in relazione alla celebrazione dell'incontro internazionale per la pace; Considerato che dal 21 al 23 ottobre 2007 si celebrera' a Napoli l'incontro internazionale per la pace intitolato: «Religioni e culture», articolato in momenti di preghiera che si terranno in otto diversi punti della citta', in tavole rotonde dedicate ed in una manifestazione di appello per la pace che avra' luogo in piazza del Plebiscito; Considerato inoltre che nelle predette manifestazioni saranno coinvolti i massimi esponenti nazionali ed internazionali delle comunita' ecclesiali, nonche' rappresentanti degli Stati esteri ed illustri rappresentanti della cultura italiana e straniera; Considerato che l'incontro in rassegna richiamera' nella citta' di Napoli una notevole affluenza di giovani e che si rendera' necessario adottare specifici interventi e provvedimenti volti a garantire un regolare afflusso e deflusso delle persone nell area interessata dall'evento ed in quelle limitrofe, in condizioni di massima sicurezza; Tenuto conto che l'imminenza e la complessita' del «grande evento» comportano l'inderogabile necessita' del reperimento urgente di idonei beni, forniture e servizi, da impiegare per il perseguimento delle finalita' in questione, nonche' la necessita' dell'utilizzo del personale delle amministrazioni locali interessate; Ravvisata la necessita' di attuare con urgenza tutti gli interventi strutturali ed infrastrutturali occorrenti alla celebrazione delle manifestazioni connesse al «grande evento», nonche' di definire i relativi aspetti organizzativi, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della sicurezza e dell'ordine pubblico, della mobilita', della ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della assistenza sanitaria; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»; Vista la delega al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006; D'intesa con la regione Campania; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Prefetto di Napoli dott. Alessandro Panza e' nominato Commissario delegato per il «grande evento» di cui in premessa, e provvede alla definizione ed all'attuazione delle iniziative dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali, strutturali e delle opere di adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di beni, forniture e servizi, comunque necessari e strumentali per la funzionale organizzazione dell'incontro nazionale che si terra' nel territorio del comune di Napoli, assicurando condizioni di adeguata accoglienza e mobilita' ai partecipanti alla celebrazione stessa ed alle connesse manifestazioni che si terranno nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento». |
| Art. 2. 1. Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194. |
| Art. 3. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54, comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141, 241; legge 27 dicembre 2002, n. 289, articoli 24 e 29, comma 7, lettera d); decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; contratto collettivo nazionale dei lavoratori, comparto Ministeri, e successive modifiche ed integrazioni, art. 19; decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17; leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli interventi previsti dalla presente ordinanza. |
| Art. 4. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite di 500.000,00 euro a valere sul fondo della protezione civile che verra' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato. |
| Art. 5. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2007 Il Presidente: Prodi |
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