Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 18 ottobre 2007
Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite e disposizioni per l'uso del sinonimo «Tai», della varieta' di vite «Tocai friulano», nella designazione e presentazione della relativa tipologia di vino di talune denominazioni di origine controllata della regione Veneto, a decorrere dalla campagna vendemmiale 2007/2008.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo
Visto il regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione del 29 aprile 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 118 del 4 maggio 2002, che fissa talune modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli;
Visto l'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002, contenente i nomi delle varieta' di vite o i loro sinonimi comprendenti un'indicazione geografica che possono figurare in etichettatura dei vini, conformemente alla deroga di cui all'art. 19, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 753/2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 518, recante norme per la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ed il decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 290, che regolamenta l'indicazione supplementare in etichetta di tale materiale;
Visto in particolare l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1164/1969, che istituisce il Registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 242 del 14 ottobre 2004, recante «Modificazioni al registro nazionale delle varieta' di vite di cui al decreto ministeriale 6 dicembre 2000», con il quale, in particolare, e' stato pubblicato l'intero registro aggiornato delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 61 del 14 marzo 2006, e il relativo decreto di rettifica 30 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 93 del 21 aprile 2006, recante modificazioni al Registro nazionale delle varieta' di vite;
Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 182 del 7 agosto 2007, recante disposizioni transitorie per l'uso del sinonimo «Friulano» della varieta' di vite «Tocai friulano», con il quale, tra l'altro, e' stato da ultimo aggiornato il citato Registro nazionale delle varieta' di vite;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini»;
Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le denominazioni di origine controllata ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini DO della regione Veneto: «Colli Berici», «Colli Euganei», «Corti Benedettine del Padovano», «Garda», «Lison-Pramaggiore», «Merlara», «Riviera del Brenta», «Vini del Piave o Piave», le quali prevedono la tipologia di vino designata con il sinonimo «Tocai italico» della varieta' di vite «Tocai friulano»;
Visti i decreti con i quali sono state riconosciute le indicazioni geografiche tipiche ed approvati e modificati i disciplinari di produzione dei vini IGT della regione Veneto;
Considerato che, ai sensi della predetta deroga comunitaria, era consentito per l'Italia l'utilizzo della varieta' di vite «Tocai friulano» e del suo sinonimo «Tocai italico», esclusivamente per la designazione e presentazione dei v.q.p.r.d. delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, per un periodo transitorio fino al 31 marzo 2007, in conformita' alle disposizioni previste dall'Accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria di cui alla decisione 93/724/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, concernente la conclusione di un accordo tra la Comunita' europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini;
Considerato che sono tuttora pendenti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea le cause C-23/07 e C-24/07, nonche' sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04, promosse dal Governo italiano e da altri enti ed organizzazioni di produttori, con le quali, in particolare, la medesima Corte e' stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimita' dell'uso del nome «Tocai» anche dopo il predetto termine del 31 marzo 2007 di cui all'allegato II del citato regolamento (CE) n. 753/2002;
Visto il regolamento (CE) n. 382/2007 della Commissione del 4 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 95 del 5 aprile 2007, applicabile dal 1° aprile 2007, recante la modifica del citato regolamento (CE) n. 753/2002, con il quale in particolare all'allegato II sono state soppresse le deroghe per l'uso del «Tocai friulano» e del sinonimo «Tocai italico»;
Considerato che, in applicazione del regolamento (CE) n. 753/2002, come da ultimo modificato con il citato regolamento (CE) n. 382/2007, a partire dal 1° aprile 2007, i produttori di vini a denominazione di origine che utilizzavano in etichetta il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico» non potranno piu' imbottigliare e commercializzare detti vini con la denominazione «Tocai», fatte salve le disposizioni per lo smaltimento dei prodotti detenuti per la vendita conformemente alle disposizioni di cui alla citata circolare ministeriale n. 212 dell'8 marzo 2007 relativa ad analoga fattispecie;
Vista la documentata istanza presentata dalla regione Veneto in data 6 agosto 2007, con la quale, in considerazione della scadenza della citata deroga per l'uso del sinonimo «Tocai italico» e tenuto conto degli interessi dei produttori dei citati vini DO della regione, ha chiesto al Ministero l'adozione delle opportune disposizioni nazionali intese a consentire l'uso del sinonimo «Tai» per la designazione e presentazione della relativa tipologia degli stessi vini DO a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale, in particolare, mediante l'iscrizione del sinonimo «Tai» nel Registro nazionale delle varieta' di vite, in corrispondenza della varieta' di vite «Tocai friulano», ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT della regione Veneto;
Considerato altresi' che con la predetta istanza la regione Veneto ha chiesto l'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di viti del sinonimo «Tai rosso», in corrispondenza della varieta' «Tocai rosso», ai fini della designazione e presentazione dei vini DO e IGT della regione Veneto;
Considerato che il Comitato nazionale per la classificazione delle varieta' di viti nella seduta del 17 ottobre 2007 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel Registro nazionale delle varieta' di viti dei sinonimi «Tai» e «Tai rosso», per le rispettive varieta' «Tocai friulano» e «Tocai rosso», per i vini DO e IGT della regione Veneto;
Attesa la necessita' di accogliere, conformemente al parere favorevole espresso dal citato Comitato, la predetta richiesta della regione Veneto, in particolare al fine di non pregiudicare, per la campagna vendemmiale in corso, in maniera irreparabile l'attivita' dei produttori vitivinicoli veneti interessati all'uso del citato sinonimo «Tai» per la relativa tipologia dei citati vini DOC interessati;
Considerato che, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento n. 753/2002, il predetto sinonimo «Tai» puo' figurare in etichetta qualora espressamente previsto dallo Stato membro per i vini a denominazione di origine in questione;
Ritenuto pertanto di dover procedere, nei termini sopra specificati, al formale adeguamento dei disciplinari di produzione delle citate DOC della regione Veneto, al fine di prevedere che il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico», per la relativa tipologia di vino, debba intendersi sostituito dal sinonimo «Tai»;
Ritenuta, pertanto, la necessita' ed urgenza di adottare, a decorrere dalla corrente campagna vendemmiale 2007/2008, le disposizioni di che trattasi, fatto salvo l'esito del futuro pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle richiamate cause C-23/07 e C-24/07, nonche' sulle cause n. T-417/04, T-418/04, T-431/04, per quanto concerne l'eventuale futuro utilizzo del sinonimo di vitigno «Tocai italico»;
Decreta:
Art. 1.
1. Il Registro nazionale delle varieta' di vite, aggiornato da ultimo con il decreto ministeriale 31 luglio 2007 richiamato nelle premesse, e' integrato come segue:
a) fatto salvo l'esito del futuro pronunciamento della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle cause richiamate in premessa, all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 235 - varieta' Tocai Friulano B. - e' inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «TAI», con la seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D. e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto.»;
b) all'allegato 1, sezione I - vitigni ad uve da vino - al codice 236 - varieta' Tocai Rosso N. - e' inserito, nell'apposita colonna, il sinonimo «Tai Rosso», con la seguente annotazione: «Ai soli fini della designazione dei V.Q.P.R.D e I.G.T. provenienti dalle uve raccolte nella regione Veneto.».
 
Art. 2.
1. Nei disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine della regione Veneto: «Colli Berici», «Colli Euganei», «Corti Benedettine del Padovano», «Garda», «Lison-Pramaggiore», «Merlara», «Riviera del Brenta», «Vini del Piave o Piave», il riferimento al sinonimo di vitigno «Tocai italico», per la relativa tipologia di vino, e' sostituito dal sinonimo «Tai».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2007
Il Capo Dipartimento: Ambrosio
 
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