Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 9 ottobre 2007
Riconoscimento, al prof. Ja¨n Kyjovsky¨, di titolo di formazione estero, acquisito nella Comunita' europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
per gli ordinamenti scolastici
Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;
Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunita' europea dal prof. Ja¨n Kyjovsky¨, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, nonche' alla conoscenza della lingua italiana;
Rilevato che il riconoscimento e' richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessato e' abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);
Rilevato, altresi', che l'esercizio della professione in argomento e' subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;
Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 settembre 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;
Accertato che:
sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;
il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;
l'esperienza posseduta integra e completa la formazione professionale;
Decreta:
1. Il titolo di formazione cosi' composto:
diploma di istruzione superiore:
a) «Absolventske' Vysvedce±enie» - titolo di istruzione professionale superiore conseguito il 27 giugno 1980;
b) «Diplom n. 000815» - Laurea in violino conseguita presso la Facolta' musicale di Bratislava (Rep. Slovacca) nell'anno accademico 1987/1988, rilasciato il 16 marzo 1988;
titolo di abilitazione all'insegnamento: abilitazione all'insegnamento di violino, conseguita il 24 giugno 1986, a seguito di partecipazione a concorso ordinario per esami e titoli a posti per l'insegnamento di violino, rilasciata dal Konzervatorium V Kosõiciach di Kosõice in data 11 giugno 2001, posseduto dal cittadino comunitario (slovacco) Ja¨n Kyjovsky¨, nato a Kosõice (Rep. Slovacca) il 2 dicembre 1957, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e' titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:
31/A - educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
32/A - educazione musicale nella scuola media;
77A - strumento musicale nella scuola media - Violino.
2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 9 ottobre 2007
Il direttore generale: Dutto
 
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