Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 settembre 2007
Ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra i sistemi di pesca e criteri di attribuzione e ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, come modificata dal decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della legge n. 963/1965;
Visto il decreto legislativo del 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio del 21 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 15 del 20 gennaio 2007;
Visto il regolamento (CE) n. 643/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 151 del 13 giugno 2007 che modifica regolamento (CE) n. 41/2007 con il quale e' stato esplicitato il totale ammissibile di cattura (TAC) del tonno rosso da parte delle flotte comunitarie attribuendo a quella italiana, per la campagna di pesca 2007, il massimale di 4.336,31 tonnellate;
Visto il regolamento (CE) n. 2807/1993 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalita' di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri;
Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario;
Visto il regolamento (CE) n. 869/04 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attivita' di pesca di taluni stock di grandi migratori;
Visto il regolamento (CE) n. 1984/03 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunita' un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso;
Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite;
Visti i regolamenti (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 (G.U.C.E. L 017 del 21 gennaio 2000) e n. 2318/2001 della Commissione del 29 novembre 2001 (G.U.C.E. L 313/9 del 30 novembre 2001) concernente il riconoscimento delle Organizzazioni di produttori;
Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1° aprile 1999, che prevede un piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia;
Visto il decreto ministeriale 7 febbraio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2000, relativo ai criteri per la gestione delle quote di cattura del tonno rosso, che prevede l'assegnazione della quota spettante ai soggetti riconosciuti, ovvero alle associazioni di produttori o ai consorzi costituiti allo scopo, anche al fine di coinvolgere direttamente le associazioni di produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2000, concernente la determinazione dei criteri per la ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, recante la ripartizione della quota nazionale 2001 tra sistemi di pesca;
Visti i decreti ministeriali di pari data 23 aprile 2001, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2001, concernenti la determinazione, per il 2001, delle quote individuali di tonno rosso rispettivamente per la pesca con i palangari e la circuizione per tonni;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 2002, di riconoscimento giuridico della FEDER OP.IT la quale rappresenta la maggior parte delle catture di tonno rosso con i sistemi a circuizione e a palangaro e che attualmente rileva quale unica associazione di produttori qualificabile «soggetto» attributario di quota ai sensi del decreto ministeriale 7 febbraio 2000;
Visto il decreto ministeriale 5 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006, recante la ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e criteri di attribuzione, nonche' ripartizione delle quote individuali per la campagna di pesca 2006, in particolare in riferimento all'art. 2, comma 6;
Ritenuta necessaria la suddivisione del suindicato TAC complessivo di 4.336,31 tonnellate in quote specifiche per i vari sistemi di pesca del tonno rosso;
Ritenuto necessario esplicitare le quote individuali di cattura in relazione a ciascuna unita' facente parte della flotta tonniera italiana aggiornata in funzione delle intervenute azioni di demolizione e sostituzione nonche' delle risultanze dei procedimenti di secondo grado conclusi;
Ritenuto necessario altresi' conferire ai «soggetti» di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 7 febbraio 2000 una quota complessiva pari alla somma delle quote individuali dei propri aderenti ai fini del coinvolgimento dei produttori nella gestione della pesca del tonno rosso;
Ritenuto di dover razionalizzare il sistema di dichiarazione e di monitoraggio delle quote, nel piu' stretto rispetto delle normative comunitarie citate;
Considerata l'opportunita' di valorizzare la continuita' dell'esercizio dell'attivita' di pesca del tonno rosso, in quanto strettamente connesso al principio di tradizionalita' alla base del sistema di contingentamento;
Considerata l'opportunita' di incentivare la selettivita' e l'economicita' dell'attivita' di pesca del tonno rosso, e che il sistema a circuizione e' per sua caratteristica piu' selettivo del sistema palangaro;
Decreta:
Art. 1.
1. La ripartizione del TAC complessivo di 4.336,31 tonnellate per la campagna di pesca 2007 e' ripartito tra sistemi di pesca come segue:

Palangaro (LL).... | 433,63 Circuizione (PS).... | 3.555,77 Pesca sportiva (SPOR).... | 86,73 Tonnara fissa (TRAP).... | 195,14 UNCL.... | 65,04
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2007 sono indicate negli allegati A e B del presente decreto in relazione a ciascuna unita' assegnataria, identificata con il numero UE, e sono state calcolate sulla base delle autorizzazioni 2006 secondo quanto previsto in base al decreto ministeriale 5 aprile 2006 recante ripartizione della quota nazionale di cattura del tonno rosso tra sistemi di pesca e autorizzazioni individuali per la campagna di pesca 2006 e dei criteri da esso richiamati all'art. 2.
2. Il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco degli autorizzati alla cattura del tonno rosso, e' subordinata al rispetto delle disposizioni previste dalle normativa comunitaria e nazionale, ed in particolare alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993, n. 2807/83 del 22 settembre 1983, n. 869/04 del 26 aprile 2004, n. 2454/93 del 2 luglio 1993, n. 1984/03 dell'8 aprile 2003, n. 2244/03 del 18 dicembre 2003 e n. 643/2007 del giugno 2007.
3. Il modello da utilizzare e' il «Log book Atlantico» ai sensi del regolamento (CE) n. 2807/83 del 22 settembre 1983 - allegato IV.
4. La mancata presentazione delle dichiarazioni di cattura per una campagna di pesca, fatta salva la sussistenza di cause impeditive di forza maggiore, comporta la cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso.
5. La percentuale di quote autorizzate derivante dalla cancellazione dall'elenco delle imbarcazioni di cui ai punti 2 e 4 sara' ripartita fra i soggetti di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 (recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso»).
6. Alle navi autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso e' fatto divieto di sbarcare o trasbordare al di fuori dei porti designati, indicati nell'allegato C del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Il totale ammissibile di catture afferente ciascun soggetto di cui al decreto ministeriale 7 febbraio 2000 recante «Criteri per la gestione delle quote di tonno rosso», ovvero afferente ciascuna organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi dei regolamenti CE nelle premesse citati, e' pari alla sommatoria delle quote individuali delle unita' aderenti a ciascun soggetto od organizzazione di produttori ed assegnatarie di quota ai sensi dell'art. 2.
2. Nell'ambito di ciascun soggetto di cui al precedente comma, e nell'ambito di ciascuna organizzazione di produttori, a partire dalla campagna di pesca del tonno rosso 2003, le quantita' non utilizzate di quota individuale possono essere compensate, fino al raggiungimento del totale ammissibile di cui al precedente comma 1, da eventuali eccedenze effettuate dagli aderenti al medesimo soggetto od organizzazione di produttori, non applicandosi le disposizioni richiamate all'art. 2.
3. I soggetti di cui al presente articolo sono tenuti ad informare la Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura delle quote assegnate e dei criteri seguiti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 7 febbraio 2000.
Il presente decreto sara' sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 settembre 2007
Il Ministro: De Castro
 
Allegato A
FLOTTA TONNIERA - CIRCUIZIONE PER TONNI

=====================================================================
Organizzazioni di produttori |Quota (tonnellate) 2007 ===================================================================== Associazione produttori tonnieri del Tirreno | di Salerno.... | 2.566,8 --------------------------------------------------------------------- Organizzazione produttori tonnieri siciliani | di Messina.... | 472,2 --------------------------------------------------------------------- Associazione tonnieri Campana.... | 424,8 --------------------------------------------------------------------- Organizzazione produttori tonnieri | dell'Adriatico.... | 145,3 --------------------------------------------------------------------- Armatori ed operatori della pesca di | Cesenatico.... | 50,2

NON ADERENTI AD OP

=====================================================================
Numero UE | Quota (tonnellate) 2007 ===================================================================== 15024.... | 27,7 17309.... | 10,0 17327.... | 3,4 17335.... | 1,2 17610.... | 10,8 19038.... | 5,1 19248.... | 6,5
 
Allegato B
FLOTTA TONNIERA - PALANGARI

=====================================================================
Organizzazioni di produttori |Quota (tonnellate) 2007 ===================================================================== {Il Palangaro & C.} di Marsala.... | 150,25 --------------------------------------------------------------------- O.P.PE.F.S. di Fano.... | 19,94 --------------------------------------------------------------------- Quota da destinare ai sensi dell'art. 2, | comma 6, del decreto ministeriale 2 giugno | 2006.... | 168,33

NON ADERENTI AD OP

=====================================================================
Numero UE | Quota (tonnellate) 2007 ===================================================================== 15880.... | 5,67 15964.... | 2,63 16038.... | 0,98 16103.... | 7,94 16118.... | 8,52 16137.... | 2,43 16145.... | 1,73 16157.... | 6,15 16193.... | 10,66 16195.... | 1,84 16198.... | 2,13 16202.... | 2,39 16212.... | 9,78 17865.... | 15,75 24600.... | 2,77 24835.... | 4,69 25285.... | 4,79 25566.... | 2,08 26143.... | 1,81 26885.... | 2,79
 
Allegato C
LISTA DEI PORTI DESIGNATI
1) ACCIAROLI
2) ACIREALE
3) AGROPOLI
4) ANCONA
5) AUGUSTA
6) BAGNARA CALABRA
7) BARI
8) BISCEGLIE
9) BRINDISI
10) CAGLIARI
11) CASTELLAMMARE DI STABIA
12) CASTELLAMMARE DEL GOLFO
13) CATANIA
14) CESENATICO
15) CETRARO
16) CIVITANOVA MARCHE
17) CIVITAVECCHIA
18) CORIGLIANO CALABRO
19) CROTONE
20) FANO
21) FORMIA
22) GAETA
23) GELA
24) GENOVA
25) GIOIA TAURO
26) GIULIANOVA
27) IMPERIA
28) LA SPEZIA
29) LAMPEDUSA
30) LICATA
31) LIVORNO
32) MARINA DI CAMEROTA
33) MARSALA
34) MESSINA
35) MILAZZO
36) MOLA
37) MOLFETTA
38) MONOPOLI
39) NAPOLI
40) OLBIA
41) ORISTANO
42) ORTONA
43) PALERMO
44) PANTELLERIA
45) PESARO
46) PESCARA
47) PONZA
48) PORTO EMPEDOCLE
49) PORTO PALO DI CAPO PASSERO
50) PORTO S. GIORGIO
51) POZZALLO
52) POZZUOLI
53) RAVENNA
54) REGGIO CALABRIA
55) RIMINI
56) S. ANTIOCO/CALASETTA
57) S. BENEDETTO DEL TRONTO
58) SALERNO
59) SANREMO
60) SAPRI
61) SAVONA
62) SCHIAVONEA
63) SCIACCA
64) SIRACUSA
65) TERMINI IMERESE
66) TERMOLI
67) TORRE ANNUNZIATA
68) TORRE DEL GRECO
69) TRANI
70) TRAPANI
71) VASTO
72) VIAREGGIO
73) VIBO VALENTIA
74) VIBO MARINA
75) VIESTE
 
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