Gazzetta n. 251 del 27 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 3 ottobre 2007 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 21 e dell'articolo 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; nonche' del trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari di detto trattamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni. (Decreto n. 41827). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 8, quinto e sesto comma del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto l'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito con modificazioni nella legge 26 gennaio 1994, n. 56; Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608 ed in particolare l'art. 4, commi 6 e 21 e l'art. 9, comma 25, punto b), e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la delibera CIPE - Comitato interministeriale per la programmazione economica, del 26 gennaio 1996, registrata dalla Corte dei conti il 5 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 63, con la quale sono stati definiti i criteri di priorita' per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 6, comma 21, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, da ultimo reiterato dall'art. 4, comma 21 del sopracitato decreto-legge n. 510/1996, convertito con modificazioni, nella legge n. 608/1996; Visto l'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 39223 del 6 settembre 2006, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 34; Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha disposto, tra l'altro, che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', gia' previsti da disposizioni di legge, anche in deroga alla normativa vigente in materia; Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le ricadute sul piano occupazionale derivanti da gravi crisi aziendali e/o settoriali, di autorizzare per l'anno 2007, la corresponsione di proroghe dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' nei confronti dei lavoratori dipendenti ed ex dipendenti di aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di ammortizzatori sociali, con particolare riferimento alla citata legge n. 223/1991, per l'anno 2007; Ritenuto che la proroga dei suddetti trattamenti, ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, mira alla gestione di crisi occupazionali ovvero al reimpiego dei lavoratori nelle attivita' che verranno avviate nelle aree in fase di reindustrializzazione, ove siano gia' stati stipulati protocolli d'intesa o intese di programma con le regioni ovvero con le parti sociali; Viste le istanze di accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale,per l'anno 2007, presentate dalle aziende rientranti nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 21, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Considerato che il numero delle unita' interessate al trattamento straordinario di integrazione salariale e di mobilita', per l'anno 2007, e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2006, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende gia' beneficiarie del predetto trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b) del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.144.604,70. |
| Art. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prorogato, fino al 31 dicembre 2007, l'accesso al trattamento di mobilita' in favore dei lavoratori gia' beneficiari del predetto trattamento ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, nel limite di spesa di euro 1.262.957,40. |
| Art. 3. L'erogazione del trattamento di cui al precedente art. 1 per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. |
| Art. 4. La misura dei trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 e' ridotta del 40%. |
| Art. 5. L'onere complessivo, pari ad euro 2.407.562,10, gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1078 del 20 marzo 2007, registrato al conto impegni n. 9 sul capitolo 7202 della UPB 3.2.3.1 per il corrente esercizio finanziario (PG 02). |
| Art. 6. Ai fini del rispetto della disponibilita' finanziaria, nel limite di euro 1.144.604,70 per il trattamento di integrazione salariale straordinaria e di euro 1.262.957,40 per il trattamento di mobilita', l'I.N.P.S. - Istituto nazionale della previdenza sociale, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 ottobre 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa |
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