Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. 147
Testo del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 208 del 7 settembre 2007), coordinato con la legge di conversione 25 ottobre 2007, n. 176, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Norme in materia di ordinamenti scolastici
1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del curriculum arricchito e' reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. (( Conseguentemente e' richiamato in vigore l'articolo 130, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel quale sono soppresse le parole: «, entro il limite dei posti funzionanti nell'anno scolastico 1988-1989,». )) La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attivita' di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti (( a legislazione vigente per il personale della scuola e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», definisce un piano triennale di intervento, anche in relazione alle competenze delle regioni in materia di diritto allo studio e di programmazione dell'offerta formativa, volto, in particolare, a: a) individuare misure di incentivazione e sostegno finalizzate all'incremento dell'offerta di classi a tempo pieno da parte delle istituzioni scolastiche anche al fine di garantire condizioni di accesso omogenee su tutto il territorio nazionale; b) sostenere la qualita' del modello del tempo pieno, anche in relazione alle esigenze di sostegno ai disabili e di integrazione sociale e culturale dei minori immigrati. Il predetto piano e' finanziato sulla base delle risorse definite in sede di intesa con la Conferenza unificata nell'ambito delle esistenti disponibilita' di bilancio. ))
2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:
«I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.».
3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, (( e' elevato ad euro 183.000.000 a decorrere dal 2007, )) per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, (( pari ad euro 45.000.000 annui, )) a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.». (( 4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle istituzioni scolastiche competenti». ))
5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunita', (( in possesso dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire )) dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, (( per effettuare verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilita' degli studenti, di norma, alla classe seconda e quinta della scuola primaria, alla prima e terza classe della scuola secondaria di I grado e alla seconda e quinta classe del secondo ciclo, nonche' altre rilevazioni necessarie per la valutazione del valore aggiunto realizzato dalle scuole. )) (( 6. (Soppresso). ))
7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarieta' sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilita', in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: (( «nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie» )) ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti».
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 130, comma 2, del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 130 (Progetti formativi di tempo lungo). -
1. (Omissis ...).
2. Le attivita' di tempo pieno, di cui all'art. 1 della
legge 24 settembre 1971, n. 820, potranno proseguire, alle
seguenti condizioni:
a) che esistano le strutture necessarie e che siano
effettivamente funzionanti;
b) che l'orario settimanale, ivi compreso il
«tempo-mensa», sia stabilito in quaranta ore;
c) che la programmazione didattica e l'articolazione
delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e
che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei
docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'art.
128.
3. I posti derivanti da eventuali soppressioni delle
predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati
esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di
cui all'art. 121.».
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2002):
«Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione
scolastica). - 1. (Omissis ...).
2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i
parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e
provvede alla determinazione della consistenza complessiva
degli organici del personale docente ed alla sua
ripartizione su base regionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, della legge
10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Ammissione). - 1.-3. (Omissis ...).
4. I candidati esterni debbono presentare domanda di
ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine
preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono
sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale territorialmente competente, il quale
provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 4, agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del
candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune
dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella
provincia e, nel caso di assenza anche in questa del
medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono
essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti,
dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di
provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta.
Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai
candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro
assegnate come sede di esame. La mancata osservanza delle
disposizioni del presente comma preclude l'ammissione
all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita' penali,
civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 2, della legge
11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di
raccordo tra la scuola e le universita):
«Art. 3 (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie
e abrogazioni). - 1. (Omissis ...).
2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme
contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi
di cui all'art. 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997,
n. 425, come sostituito dall'art. 1 della presente legge,
si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di
euro 138.000.000.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 634, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)»:
«634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a
633, con esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa
di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta
del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le
variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse
agli interventi previsti dai commi da 622 a 633.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (Definizione delle
norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al
primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della
legge 28 marzo 2003, n. 53), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 11 (Valutazione, scrutini ed esami). - 1. Ai fini
della validita' dell'anno, per la valutazione degli allievi
e' richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario
annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10.
Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto
limite.
2. La valutazione, periodica e annuale, degli
apprendimenti e del comportamento degli allievi e la
certificazione delle competenze da essi acquisite sono
affidate ai docenti responsabili degli insegnamenti e delle
attivita' educative e didattiche previsti dai piani di
studio personalizzati. Sulla base degli esiti della
valutazione periodica, le istituzioni scolastiche
predispongono gli interventi educativi e didattici,
ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli
apprendimenti.
3. I docenti effettuano la valutazione biennale ai fini
del passaggio al terzo anno, avendo cura di accertare il
raggiungimento di tutti gli obiettivi formativi del
biennio, valutando altresi' il comportamento degli alunni.
Gli stessi, in casi motivati, possono non ammettere
l'allievo alla classe successiva all'interno del periodo
biennale.
4. Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado
si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi
gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis.
4-bis. Il consiglio di classe, in sede di valutazione
finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di
Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola
secondaria di primo grado, formulando un giudizio di
idoneita' o, in caso negativo, un giudizio di non
ammissione all'esame medesimo.
4-ter. L'esame di Stato comprende anche una prova
scritta, a carattere nazionale, volta a verificare i
livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti
dagli studenti. I testi relativi alla suddetta prova sono
scelti dal Ministro della pubblica istruzione tra quelli
predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di
formazione (INVALSI), conformemente alla direttiva
periodicamente emanata dal Ministro stesso, e inviati alle
istituzioni scolastiche competenti».
5. Alle classi seconda e terza si accede anche per
esame di idoneita', al quale sono ammessi i candidati
privatisti che abbiano compiuto o compiano entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di eta'
e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima
classe della scuola secondaria di primo grado, nonche' i
candidati che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni.
6. All'esame di Stato di cui al comma 4 sono ammessi
anche i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il
30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il
tredicesimo anno di eta' e che siano in possesso del titolo
di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di
primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano
conseguito il predetto titolo da almeno un triennio e i
candidati che nell'anno in corso compiano ventitre anni di
eta'.
7. Il miglioramento dei processi di apprendimento e
della relativa valutazione, nonche' la continuita'
didattica, sono assicurati anche attraverso la permanenza
dei docenti nella sede di titolarita', almeno per il tempo
corrispondente al periodo didattico.».
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286 (Istituzione del
Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione, nonche' riordino dell'omonimo
istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo
2003, n. 53), come modificato dalla presente legge:
«Art. 6 (Comitato di indirizzo). - 1. Il comitato di
indirizzo e' composto dal Presidente e da due membri, nel
rispetto del principio di pari opportunita', in possesso
dei requisiti di qualificazione scientifica e conoscenza
riconosciuta dei sistemi di istruzione e valutazione in
Italia e all'estero. Almeno uno dei membri deve provenire
dal mondo della scuola. La commissione esaminatrice,
nominata dal Ministro, e' composta da tre membri compreso
il Presidente, dotati delle necessarie competenze
amministrative e scientifiche.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 630, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi
educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di eta',
sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento
qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24
ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita'
pedagogica, flessibilita', rispondenza alle caratteristiche
della specifica fascia di eta'. I nuovi servizi possono
articolarsi secondo diverse tipologie, con priorita' per
quelle modalita' che si qualificano come sezioni
sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo
lungo l'asse cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero
della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle
sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di
innovazione ordinamentale ai sensi dell'art. 11 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente
che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. A tale
fine sono utilizzate annualmente le risorse previste
dall'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53,
destinate al finanziamento dell'art. 2, comma 1,
lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'art. 2
del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e'
abrogato.».
- Si riporta il testo dell'art. 91 della legge
27 dicembre 2002, n. 289 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)»:
«Art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro). - 1. Al
fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle
lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, e'
istituito dall'anno 2003 il fondo di rotazione per il
finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei
luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di
cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori
di lavoro presentano apposita domanda al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali contenente le seguenti
indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere
ammesse al finanziamento;
b) entita' del finanziamento richiesto, in valore
assoluto e in percentuale del costo di progettazione
dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
3. Il prospetto contenente le informazioni di cui al
comma 2 e le relative modalita' di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali da emanare entro il 31 marzo 2003. In
caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarita'
nell'impiego del contributo, il finanziamento e' revocato
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali.
4. I criteri per la concessione dei finanziamenti sono
determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni
caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme
rimborsate e' determinato in misura non inferiore allo 0,50
per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al
cinquanta per cento mediante un piano di ammortamento di
durata non superiore a sette anni, articolato in rate
semestrali posticipate corrisposte a decorrere dal terzo
anno successivo a quello di effettiva erogazione delle
risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
5. Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate
sul fondo nazionale per le politiche sociali a sostegno
delle politiche in favore delle famiglie di cui all'art.
46, comma 2, e nel limite massimo di 10 milioni di euro,
sono preordinate le risorse da destinare per la
costituzione del fondo di rotazione di cui al comma 1. Per
gli anni successivi, con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, e' determinata la quota da
attribuire al predetto fondo di rotazione nell'ambito del
menzionato fondo nazionale per le politiche sociali.
6. Il comma 6 dell'art. 70 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che la deduzione
relativa alle spese di partecipazione alla gestione dei
nidi e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, prevista per i
genitori e i datori di lavoro, si applica con riferimento
ai nidi e ai micro-nidi gestiti sia dai comuni sia dai
datori di lavoro. Dalle disposizioni di cui al periodo
precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4-bis, della
legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione),
come modificato dalla presente legge:
«4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del
titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il
riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso
alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che
verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per
il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia
riconosciute paritarie si applica l'art. 334 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei
corsi abilitanti appositamente istituiti.».
 
Art. 2.
Norme urgenti in materia di personale scolastico
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 503: (( 01) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Organo competente per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
02) il comma 2 e' abrogato; ))

1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformita' del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo piu' favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della liberta' di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere e' reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento.»;
2) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5»;
b) all'articolo 506:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale»;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare puo' essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento e' revocato di diritto.»; (( c) l'articolo 468 e' sostituito dal seguente:
«Art. 468 (Trasferimento per incompatibilita' ambientale). - 1. Quando ricorrano ragioni d'urgenza, il trasferimento d'ufficio per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede puo' essere disposto anche durante l'anno scolastico. Se ricorrono ragioni di particolare urgenza, puo' essere nel frattempo disposta la sola sospensione dal servizio da parte del dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, se trattasi di personale docente ed educativo, o da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, se trattasi di dirigente scolastico. Il provvedimento deve essere immediatamente comunicato per la convalida al dirigente dell'ufficio scolastico regionale, se disposto nei confronti di personale docente ed educativo, ovvero al capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione, se riguarda dirigenti scolastici. In mancanza di convalida, e in ogni caso in mancanza di presentazione della richiesta di parere dell'organo collegiale competente, nel termine di dieci giorni dall'adozione, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
2. Qualora le ragioni d'urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi e comprovati fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o piu' docenti, lesivi della dignita' delle persone che operano nell'ambito scolastico, degli studenti e dell'istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione educativa, il dirigente scolastico, nella garanzia del rispetto dei principi costituzionali e del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, attuativo della direttiva 2000/78/CE, puo' adottare il provvedimento di sospensione senza sentire il collegio dei docenti, con le modalita' previste dal comma 1. Nel caso in cui i fatti di cui al primo periodo del presente comma siano riferibili a comportamenti di dirigenti scolastici, il provvedimento di sospensione e' adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale e la convalida e' operata, entro il termine di dieci giorni, dal capo del competente dipartimento del Ministero della pubblica istruzione. Entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di sospensione, il docente o il dirigente scolastico interessati possono produrre proprie memorie difensive all'organo competente a disporre la convalida. In mancanza di convalida, il provvedimento di sospensione e' revocato di diritto».
c-bis) all'articolo 469:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il trasferimento d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente ed educativo, determinato da accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede, e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su parere del competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale per il personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere del corrispondente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono essere resi nel termine di novanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione del provvedimento»;
2) il comma 2 e' abrogato;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e raggiungibilita». ))

2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono direttamente al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, (( fermo restando che tale modalita' di conferimento delle supplenze si applica )) nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587. (( Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i tempi e le modalita' per la trasmissione delle liste aggiornate alle istituzioni scolastiche ai fini del conferimento delle supplenze, e delle conseguenti comunicazioni da parte delle istituzioni medesime ai competenti centri per l'impiego. ))
4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni gia' irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.
5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternita', nonche' quello nominato per supplenze brevi (( e che si trova in congedo di maternita' ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' alle indennita' di cui all'articolo 24 del medesimo testo unico, )) sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennita' di cui al presente comma e' attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 503, 506, 469 e
587 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, come modificato dalla presente legge:
«Art. 503 (Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
e destituzione). - 1. Organo competente per l'irrogazione
delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2,
lettere b), c), d) ed e), e' il dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale.
2. (abrogato).
3. Nei riguardi del personale docente, degli
assistenti, delle assistenti-educatrici, degli
accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei
Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte
drammatica e di danza e' attribuita al direttore
dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto
dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari
dell'avvertimento scritto e della censura.
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3
e' attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto
previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere
all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi
dei direttori e di quelle superiori alla censura nei
riguardi del rimanente personale.
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a
dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad
infliggere la sanzione acquisito il parere del consiglio di
disciplina del consiglio scolastico provinciale o del
consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale
docente della scuola materna, elementare e media, ovvero,
di personale docente degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli
nazionali, nel rispetto del principio costituzionale della
liberta' di insegnamento. Il predetto parere e' reso nel
termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della
richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione
di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si
rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine,
l'amministrazione puo' procedere all'adozione del
provvedimento.
5-bis. Fuori dei casi previsti dall'art. 5 della legge
27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve
essere concluso entro novanta giorni successivi alla data
in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni
per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al
comma 5.».
«Art. 506 (Sospensione cautelare e sospensione per
effetto di condanna penale). - 1. Al personale di cui al
presente titolo si applica quanto disposto dagli
articoli dal 91 al 99 del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare
obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto
all'ufficio scolastico regionale.
3. La sospensione cautelare facoltativa e' disposta, in
ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione.
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la
sospensione cautelare puo' essere disposta, nei confronti
del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo
convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio
scolastico regionale cui il provvedimento deve essere
immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti
scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine
di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione
cautelare disposta nei confronti del personale docente, il
provvedimento di sospensione e' revocato di diritto.
Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro
il medesimo termine di cui al secondo periodo, della
sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti
scolastici, il provvedimento e' revocato di diritto.
5. La sospensione e' disposta immediatamente d'ufficio
nei casi di cui all'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16. La sospensione cosi' disposta cessa quando nei
confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se
non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione o sentenza di annullamento
ancorche' con rinvio. L'organo competente a provvedere al
riguardo e' determinato ai sensi del comma 2.».
«Art. 469 (Organi competenti). - 1. Il trasferimento
d'ufficio per soppressione di posto o di cattedra e'
disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale. Il trasferimento d'ufficio del personale docente
ed educativo, determinato da accertata situazione di
incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede,
e' disposto dal dirigente preposto all'ufficio scolastico
regionale, su parere del competente consiglio di disciplina
del consiglio scolastico provinciale per il personale
docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e
della scuola secondaria di primo grado, ovvero su parere
del corrispondente consiglio per il contenzioso del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il
personale docente degli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore e artistica. I suddetti pareri devono
essere resi nel termine di novanta giorni successivi al
ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni
per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti
istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente
tale termine, l'amministrazione puo' procedere all'adozione
del provvedimento.
2. (Abrogato).
3. Qualora, per mancanza di sedi disponibili, il
trasferimento d'ufficio debba aver luogo per provincia
diversa da quella in cui l'interessato presta servizio, la
sede e' stabilita sulla base di criteri di viciniorita' e
raggiungibilita'.».
«Art. 587 (Le assunzioni tramite l'ufficio provinciale
del lavoro). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 16 della
legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni,
nel caso si tratti di assunzioni per qualifiche funzionali
per cui non sia richiesto un titolo di studio superiore
alla scuola dell'obbligo, si applicano al personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario.
2. Il comma 1 si applica soltanto dopo l'esaurimento
delle graduatorie permanenti compilate per il conferimento
delle supplenze annuali di cui al precedente art. 581.».
- Si riporta il testo dell'art. 9-bis, comma 2 del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale)
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'art. 1,
comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di collocamento).
- 1. (Omissis).
2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro
subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e
continuativa, anche nella modalita' a progetto, di socio
lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione
con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi
compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le
pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione
al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a
quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di trasmissione. La
comunicazione deve indicare i dati anagrafici del
lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione
qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il
trattamento economico e normativo applicato. La medesima
procedura si applica ai tirocini di formazione e di
orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa
ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute
a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui
ambito territoriale e' ubicata la loro sede operativa,
l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori
temporanei assunti nel mese precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 4-bis, comma 5, del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della
legge 17 maggio 1999, n. 144):
«Art. 4-bis (Modalita' di assunzione e adempimenti
successivi). - 1.-4. (Omissis).
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di
competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da
rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a
rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque
giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale
e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del
rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo
indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a
contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro
a contratto a tempo indeterminato;
e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore
di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di
essa.».
- Si riporta il testo dell'art. 21, primo comma, della
legge 29 aprile 1949, n. 264 (Provvedimenti in materia di
avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori
involontariamente disoccupati), come sostituito dall'art.
6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n.
297:
«Art. 21. I datori di lavoro sono tenuti altresi' a
comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i
cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a
tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione
sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto
dell'assunzione.».
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53):
«Art. 24 (Prolungamento del diritto alla corresponsione
del trattamento economico). - 1. L'indennita' di maternita'
e' corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto
di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3, lettere b) e c),
che si verifichino durante i periodi di congedo di
maternita' previsti dagli articoli 16 e 17.
2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio
del periodo di congedo di maternita', sospese, assenti dal
lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono
ammesse al godimento dell'indennita' giornaliera di
maternita' purche' tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto
periodo non siano decorsi piu' di sessanta giorni.
3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni,
non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti
gestori delle relative assicurazioni sociali, ne' del
periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia
del figlio fruito per una precedente maternita', ne' del
periodo di assenza fruito per accudire minori in
affidamento, ne' del periodo di mancata prestazione
lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo
parziale di tipo verticale.
4. Qualora il congedo di maternita' abbia inizio
trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di
lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di
congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennita'
di disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita' anziche' all'indennita' ordinaria di
disoccupazione.
5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel comma 4, ma che non e' in godimento della
indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non
soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita', purche' al momento dell'inizio del congedo di
maternita' non siano trascorsi piu' di centottanta giorni
dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo
biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo
favore, nell'assicurazione obbligatoria per le indennita'
di maternita', ventisei contributi settimanali.
6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di
maternita' iniziato dopo sessanta giorni dalla data di
sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo
stesso, sospesa e in godimento del trattamento di
integrazione salariale a carico della Cassa integrazione
guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento,
all'indennita' giornaliera di maternita'.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai casi di fruizione dell'indennita' di
mobilita' di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n.
223.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 129, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005)»:
«129. La spesa per supplenze brevi del personale
docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, al lordo
degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non puo'
superare l'importo di 766 milioni di euro per l'anno 2005 e
di 565 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
adotta ogni idonea misura per assicurare il rispetto dei
predetti limiti.».
 
Art. 3.
Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori
1. Al fine di garantire una piu' ampia assunzione di ricercatori nelle universita' e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui (( all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, )) come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (( 1-bis. La qualita' dell'attivita' scientifica e didattica dei ricercatori assunti dalle universita' a seguito di concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' sottoposta dopo tre anni dalla data di assunzione alla valutazione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. In caso di valutazione negativa il Ministero dell'universita' e della ricerca, in sede di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario delle universita' per gli anni successivi, provvede a detrarre dalla quota spettante all'universita' interessata una quota pari al trattamento economico complessivo medio dei ricercatori universitari. La valutazione e' ripetuta dopo ulteriori tre anni. ))
Riferimenti normativi.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 648, 650, 651
e 652 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2007):
«648. Al fine di consentire il reclutamento
straordinario di ricercatori, il decreto di cui al
comma 647 definisce un numero aggiuntivo di posti di
ricercatore da assegnare alle universita' e da coprire con
concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.».
«650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel
limite di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 80 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.».
«651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645,
entro il 30 aprile 2007 il Ministro dell'universita' e
della ricerca, sentiti i presidenti degli enti interessati,
bandisce un piano straordinario di assunzioni di
ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca,
definendone il numero complessivo e le modalita'
procedimentali con particolare riferimento ai criteri di
valutazione dei pregressi rapporti di lavoro, dei titoli
scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.».
«652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651,
e' autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno
2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a)
della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi
di finanza pubblica):
«Art. 5 (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato
alle universita' sono iscritti in tre distinti capitoli
dello stato di previsione del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
a) fondo per il finanziamento ordinario delle
universita', relativo alla quota a carico del bilancio
statale delle spese per il funzionamento e le attivita'
istituzionali delle universita', ivi comprese le spese per
il personale docente, ricercatore e non docente, per
l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e
per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota
destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attivita'
previste dalla L. 28 giugno 1977, n. 394.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Disposizioni per il
coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Competenze del MURST). - 1. A partire dal
1° gennaio 1999 gli stanziamenti da destinare al Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR), di cui all'art. 11 della
legge 22 dicembre 1977, n. 951, all'ASI, di cui all'art.
15, comma 1, lettera a), della legge 30 maggio 1988, n.
186, e all'art. 5 della legge 31 maggio 1995, n. 233;
all'Osservatorio geofisico sperimentale (OGS), di cui
all'art. 16, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 399;
agli enti finanziati dal MURST ai sensi dell'art. 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gia'
concessi ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni, sono determinati con unica autorizzazione di
spesa ed affluiscono ad apposito fondo ordinario per gli
enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST,
istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero.
Al medesimo fondo affluiscono, a partire dal 1° gennaio
1999, i contributi all'Istituto nazionale per la fisica
della materia (INFM), di cui all'art. 11, comma 1, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 506, nonche' altri
contributi e risorse finanziarie che saranno stabilite per
legge in relazione alle attivita' dell'Istituto nazionale
di fisica nucleare (INFN), dell'INFM e relativi laboratori
di Trieste e di Grenoble, del Programma nazionale di
ricerche in Antartide, dell'Istituto nazionale per la
ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna. Il fondo
e' determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni e integrazioni. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente
tra gli enti e le istituzioni finanziati dal MURST con
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, comprensivi di indicazioni per i
due anni successivi, emanati previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia, da
esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla richiesta. Nelle more del perfezionamento dei
predetti decreti e al fine di assicurare l'ordinata
prosecuzione delle attivita', il MURST e' autorizzato ad
erogare acconti agli enti sulla base delle previsioni
contenute negli schemi dei medesimi decreti, nonche' dei
contributi assegnati come competenza nel precedente anno.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo il Consiglio nazionale della
scienza e tecnologia (CNST), di cui all'art. 11 della legge
9 maggio 1989, n. 168, e' soppresso. Sono fatti salvi le
deliberazioni e gli atti adottati dal predetto organo fino
alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Alla legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le
seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) (omissis);
b) nella lettera c) del comma 1 dell'art. 2, le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
c) (omissis);
d) nelle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 2 le
parole «sentito il CNST» sono soppresse;
e) (omissis);
f) il comma 3 dell'art. 2 e' soppresso;
g) i commi 1 e 2 dell'art. 3 sono soppressi e nel
comma 3 dell'art. 3 le parole «sentito il CNST» sono
soppresse;
h) nel comma 2 dell'art. 8 le parole da «il quale»
fino a «richiesta» sono soppresse;
i) l'art. 11 e' soppresso.
5. Nel comma 9, secondo periodo, dell'art. 51 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole da «previo
parere» fino a «n. 59» sono soppresse.
6. E' abrogata ogni altra vigente disposizione che
determina competenze del CNST.
7. E' abrogato l'art. 64 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, a partire dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui alla
lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della legge 9 maggio
1989, n. 168, come modificata dalla lettera e) del comma 4.
8. Fino alla data di insediamento dei CSN e dell'AST,
l'art. 4, comma 3, lettera a), non si applica nella parte
in cui sono previste loro osservazioni e proposte
preliminarmente all'approvazione del PNR. In sede di prima
applicazione del presente decreto, in assenza di
approvazione del PNR, il Fondo speciale puo' essere
ripartito, con delibera del CIPE, finanziare interventi di
ricerca di particolare rilevanza strategica.
9. I comitati nazionali di consulenza, il consiglio di
presidenza e la giunta amministrativa del CNR sono
prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di riordino del CNR stesso, da emanarsi ai
sensi degli articoli 11, comma 1, lettera d), 14 e 18 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e comunque non oltre il
31 dicembre 1998.
10. L'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e
tecnologica sulla montagna, di cui all'art. 5, comma 4,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' inserito tra gli enti
di ricerca a carattere non strumentale ed e' disciplinato
dalle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio
1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni,
alle quali si uniforma il decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
previsto dal predetto art. 5, comma 4, della legge n. 266
del 1997.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 138, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«Art. 2. - (Omissis ...).
138. Al fine di razionalizzare il sistema di
valutazione della qualita' delle attivita' delle
universita' e degli enti di ricerca pubblici e privati
destinatari di finanziamenti pubblici, nonche'
dell'efficienza ed efficacia dei programmi statali di
finanziamento e di incentivazione delle attivita' di
ricerca e di innovazione, e' costituita l'Agenzia nazionale
di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR), con personalita' giuridica di diritto pubblico,
che svolge le seguenti attribuzioni:
a) valutazione esterna della qualita' delle attivita'
delle universita' e degli enti di ricerca pubblici e
privati destinatari di finanziamenti pubblici, sulla base
di un programma annuale approvato dal Ministro
dell'universita' e della ricerca;
b) indirizzo, coordinamento e vigilanza delle
attivita' di valutazione demandate ai nuclei di valutazione
interna degli atenei e degli enti di ricerca;
c) valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei
programmi statali di finanziamento e di incentivazione
delle attivita' di ricerca e di innovazione.».
 
Art. 3-bis.
Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e di Bolzano (( 1. Sono fatte salve le competenze esercitate dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano. ))
 
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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