Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI |
PROVVEDIMENTO 12 settembre 2007 |
Atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea, relativo a istanze presentate da compagnie aeree. |
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto il regolamento comunitario 847/2004 del 24 aprile 2004, concernente la negoziazione e l'applicazione degli accordi sui servizi aerei tra Stati membri e Paesi terzi; Viste le osservazioni della Commissione europea in merito alla opportunita' di modificare la direttiva del Ministro dei trasporti, in data 7 luglio 2000, riguardante l'atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei per destinazioni esterne all'Unione europea, relativo ad istanze presentate da compagnie aeree; Visto che l'esigenza di allocazione dei diritti di traffico ha carattere di continuita'; Considerata la necessita' che la concessione di diritti di traffico per collegamenti aerei, regolati da accordi di traffico con Stati terzi, sia improntata a criteri oggettivi e trasparenti nell'interesse degli utenti e dell'industria del trasporto aereo; Considerata la necessita' che tutte le informazioni debbono essere a disposizione dei vettori comunitari attraverso la loro pubblicazione per via informatica; Emana il presente atto di indirizzo per l'affidamento di servizi aerei, relativamente ad istanze presentate da compagnie aeree, che abroga e sostituisce la precedente direttiva del 7 luglio 2000. Il presente atto di indirizzo, il programma di consultazioni previsto, il complesso dei diritti di traffico e le relative procedure di assegnazione saranno resi disponibili alle compagnie aeree dell'Unione europea per via informatica e queste dovranno avvenire, secondo criteri non discriminatori, in base ai sottoelencati parametri: 1. obiettivi generali: a) sviluppo dell'interscambio commerciale e turistico; b) promozione dell'industria di trasporto aereo e del sistema generale dell'aviazione civile; c) pluralismo delle imprese; d) sviluppo del sistema aeroportuale; 2. quadro di riferimento: a) coerenza con la struttura e composizione generale dei servizi offerti dall'industria di trasporto aereo; b) operabilita' delle rotte in relazione alle interconnessioni fra i diversi accordi di traffico esistenti ed alle concrete e ragionevolmente prevedibili possibilita' di sviluppo; c) possibilita' di integrazione dei collegamenti in essere con ulteriori rotte potenziali, sulla base delle aspettative di evoluzione dei rapporti internazionali; 3. criteri generali relativi alle imprese in rapporto alle richieste formulate: a) capacita' finanziaria; b) capacita' tecnica; c) capacita' organizzativa, da valutarsi sulla base di: 1) missione aziendale; 2) rete commerciale, attuale o pianificata; 3) business plan; 4. soggetti legittimati: tutti i soggetti legittimamente interessati hanno il diritto di ottenere informazioni, esprimere i loro interessi e sottoporre domande che dovranno essere valutate in modo pari ed equo; 5. criteri specifici della rotta (qualita' del servizio proposto dai richiedenti) da valutarsi sulla base dei seguenti elementi: a) benefici dei consumatori e promozione della competitivita' del mercato; b) esercizio diretto da parte del vettore; c) ampiezza della copertura temporale (anno - stagione - parte di stagione); d) grado di utilizzazione dei diritti di traffico esistenti, in termini: 1) di punti di inizio e di destinazione e di capacita'; e) distribuzione e numero delle frequenze; f) esercizio di un rotta che copra nel modo piu' diffuso e capillare il territorio nazionale con servizi aerei da/per Paesi terzi; g) articolazione del servizio (scalo di inizio e di destinazione, non-stop, diretto con scalo/i intermedio/i, scalo/i oltre, cambio di aereo); h) rete attuale e pianificazione dei collegamenti eserciti in proprio e/o tramite altri vettori; i) tipologia degli aeromobili; l) classi di servizio offerte; m) tariffe scomposte per stagioni (alta, bassa e intermedia); sistemi di vendita aperti all'utenza; n) indicazione circa l'immediata e concreta disponibilita' degli aeromobili, ovvero circa le modalita' di acquisto e/o finanziamento; o) data di inizio dei servizi; p) esercizio indiretto (modalita' operative, rischio commerciale, rapporti contrattuali specifici sulla rotta); q) eventuali servizi o operazioni gia' svolte sulla rotta (linea e/o charter e/o tramite code sharing, franchising, wet lease); 6. decisioni: ogni decisione sara' adottata entro e non oltre sessanta giorni successivi all'ultimo giorno utile per la presentazione delle richieste; 7. salvaguardie: a) applicazione del principio «use or lose it» per mancata attivazione, ritardo nell'attivazione, attivazione parziale o sospensione del servizio, non dipendenti da cause di forza maggiore e riconosciute dall'amministrazione, d'ufficio o a seguito di istanza da parte di altri interessati; b) possibilita' di sospensione o revoca dell'affidamento per mancato rispetto degli standard previsti; c) divieto di cessione delle concessioni, salvo preventiva autorizzazione dell'amministrazione concedente; La mancata o ritardata attivazione, cosi' come l'interruzione del servizio per un'intera stagione di traffico, saranno assunti come elementi negativi per la valutazione delle successive assegnazioni di ulteriori rotte. La presente direttiva viene trasmessa ai competenti organi di controllo per il visto e la registrazione. Roma, 12 settembre 2007 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 109 |
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