Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2007 (vai al sommario)
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
DECRETO 18 settembre 2007
Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE
dell'Istituto
superiore di sanita'
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente il procedimento amministrativo ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, e sue successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, riguardante il regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1995, n. 331, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1995, n. 183, che ha adottato il «Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita»;
Vista la circolare del direttore pro-tempore del 25 ottobre 1995, prot. n. 38521SAP 3.3, contenente misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la circolare del direttore pro-tempore del 23 settembre 1997, prot. n. 33092/SP 3.3, contenente direttive in merito alle modalita' di informazione sui procedimenti amministrativi e adempimenti del responsabile del procedimento in merito all'accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n. 458, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 1996, n. 208, che ha adottato il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto superiore di sanita»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, con cui e' stato emanato il nuovo «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e che ha previsto, all'art. 1, che le pubbliche amministrazioni provvedano a disciplinare il diritto di accesso tramite provvedimenti organizzatori generali;
Riconosciuta l'opportunita' di dettare le misure idonee a permettere l'esercizio del diritto di accesso ai predetti documenti in linea con la normativa attualmente vigente e di fornire indicazioni per una trattazione omogenea, da parte di tutte le strutture dell'Istituto, delle istanze relative al diritto di accesso;
Vista la delibera n. 12/A allegata al verbale n. 77, adottata dal C.D.A. del 17 luglio 2007;
Vista la nota di approvazione del Ministero della salute - Direzione generale ricerca scientifica e tecnologica - DGRST6\I.4.d.a.1.6/60-5899 del 6 settembre 2007;
E m a n a l'unito regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 settembre 2007
Il presidente: Garaci
 
Allegato
Regolamento in materia di diritto di accesso ai documenti
amministrativi dell'Istituto superiore di sanita'
Art. 1.
Oggetto ed ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformita' a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni di seguito denominata: «legge».
Per «documento amministrativo» si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico provvedimento, detenuti dall'Istituto Superiore di Sanita' e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitabile nei confronti dell'Istituto Superiore di Sanita', da chiunque (soggetto pubblico o privato) abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dall'Istituto Superiore di Sanita'.
L'Istituto non e' tenuto ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso.
Art. 2.
Competenza a decidere sull'istanza di accesso
Responsabile del procedimento di accesso e' il direttore dell'unita' organizzativa competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente, ovvero altro dipendente da questi designato, al quale spetta la competenza a decidere sull'istanza di accesso.
Art. 3.
Presentazione della domanda di accesso
L'istanza di accesso va presentata direttamente o tramite servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via fax alla struttura dell'Istituto (Ufficio, Dipartimento, Centro nazionale, Servizio tecnico-scientifico) competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.
La richiesta di accesso puo' essere presentata anche per il tramite dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, che provvede tempestivamente a inoltrarla alla struttura competente.
La data di presentazione e' quella in cui l'istanza perviene in Istituto.
La richiesta deve contenere l'indicazione del documento oggetto dell'accesso, l'identificazione del richiedente e la specificazione dell'interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
All'atto di presentazione della richiesta d'accesso, il richiedente deve esibire un valido documento di identificazione, ovvero inviarne fotocopia, qualora l'istanza venga presentata via fax o tramite servizio postale.
Coloro i quali inoltrano la richiesta in rappresentanza di persone giuridiche o di enti, nonche' i tutori e i curatori delle persone fisiche, devono produrre, oltre al documento di identificazione personale, idoneo titolo che attesti tale qualita'.
Nel caso di rappresentanza di persone fisiche (a parte i casi di rappresentanza legale), il titolo di cui sopra consistera' in un atto di delega dell'interessato con sottoscrizione autenticata a norma dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per l'accesso a documenti che concernano la sfera di riservatezza del delegante, la delega deve essere specifica.
In caso di richiesta di accesso agli atti dell'Istituto presentata tramite un legale, l'istanza deve essere accompagnata da copia del mandato o dell'incarico professionale, ovvero deve essere sottoscritta, oltre che dal legale, anche dall'interessato.
Le amministrazioni, le associazioni e i comitati portatori di interessi pubblici o diffusi devono specificare con la richiesta di accesso l'interesse concreto alla visione del documento.
Le richieste non possono essere generiche ma devono consentire l'individuazione del documento cui si vuole accedere. Esse possono, peraltro, riferirsi a piu' documenti, ovvero a documenti giacenti presso strutture diverse dell'Istituto, purche' gli atti riguardino il medesimo procedimento.
Art. 4.
Accesso informale e formale
Le richieste di accesso possono essere informali o formali secondo il disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006.
Il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale qualora, in base alla natura del documento richiesto, non risulti l'esistenza di controinteressati.
Per «controinteressati» si intendono, ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90, «tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza».
Le richieste non formali possono essere anche verbali. Quelle formali possono essere solo scritte. Le richieste di accesso scritte, sia formali che informali, sono compilate secondo il formulario di cui all'allegato 1 o altro analogo.
Le richieste di accesso verbali ed i relativi procedimenti vanno annotati su un apposito registro conservato presso la struttura del responsabile del procedimento con l'indicazione della data di presentazione dell'istanza, del documento oggetto dell'accesso, degli estremi identificativi del richiedente e della motivazione della richiesta. Analogamente vanno annotati sul registro gli estremi dell'avvenuto accesso informale ovvero del diniego, controfirmato dal soggetto richiedente, o da persona dallo stesso incaricata, e dal responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento invita l'interessato a presentare richiesta d'accesso formale qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento o sull'esistenza di controinteressati.
L'invito alla presentazione di richiesta formale di accesso di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, e' redatto in calce al modulo della richiesta informale con indicazione della data e con la sottoscrizione del responsabile dell'ufficio. L'interessato vi appone la propria firma per presa visione. Se la richiesta e' presentata verbalmente l'invito alla presentazione di richiesta formale, redatto dal responsabile del procedimento, deve essere contestualmente consegnato all'interessato o recapitato allo stesso.
Il responsabile del procedimento e' tenuto a rilasciare ricevuta della avvenuta presentazione della richiesta formale.
Se dall'esame della richiesta di accesso vengono individuati soggetti controinteressati, il responsabile del procedimento, e' tenuto a darne comunicazione tempestiva agli stessi, mediante invio di copia dell'istanza con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica per coloro che hanno consentito tale forma di comunicazione.
I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi.
I controinteressati, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine l'Ufficio provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma precedente.
Le richieste formali di accesso di competenza di altre amministrazioni diverse dall'Istituto sono trasmesse a queste ultime dandone comunicazione al richiedente.
In caso di richieste irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento, in ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006 deve darne, entro dieci giorni, comunicazione al richiedente tramite raccomandata o altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta corretta.
Il termine finale del procedimento e' quello di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, pari a trenta giorni decorrenti dalla data di presentazione o ricezione della richiesta a norma dell'art. 25, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; tale termine resta, peraltro, sospeso nel caso di richiesta irregolare o incompleta per il periodo compreso tra la comunicazione al richiedente e la regolarizzazione.
Art. 5.
Accoglimento, differimento, limitazione
o rigetto dell'istanza
La decisione sulla richiesta dell'accesso formale e' comunicata all'interessato dal responsabile del procedimento competente.
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 184/2006, deve contenere l'indicazione dell'ufficio presso cui rivolgersi, e di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia. Trascorso il predetto periodo senza che il richiedente abbia preso visione del documento, la pratica e' archiviata e l'interessato deve presentare una nuova richiesta di accesso.
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, a norma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono essere adeguatamente motivati a cura del responsabile del procedimento con specifico riferimento alla normativa vigente, alle tipologie di documenti sottratti all'accesso, e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta.
In particolare la comunicazione deve contenere l'indicazione:
a) dell'ufficio che ha trattato la pratica di accesso;
b) del documento oggetto della richiesta;
c) dei motivi del rifiuto, della limitazione o del differimento;
d) della durata del differimento;
e) della decorrenza dei termini per la presentazione del ricorso.
Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Istituto, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Art. 6.
Disciplina dei casi di esclusione
I casi di esclusione dell'accesso sono stabiliti con il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 24 della legge, nonche' con il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso nell'ambito dell'Istituto Superiore di Sanita», adottato con il decreto ministeriale 17 luglio 1996, n. 458, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 24 e successive modificazioni o integrazioni.
Art. 7.
Modalita' di esercizio dell'accesso
La visione del documento oggetto della richiesta di accesso ha luogo presso l'ufficio che lo ha formato o che lo detiene in forma stabile. Ove non sia possibile mettere il documento a disposizione dell'interessato contestualmente all'accoglimento della domanda di accesso, lo stesso e' reso, comunque, disponibile in un giorno che sia il piu' vicino possibile alla data di accoglimento della domanda, tenendo conto del tipo di documento e del tempo occorrente, nonche' della difficolta' per il suo reperimento, e, comunque, non oltre il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
I documenti ai quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo. L'esame e' effettuato dal richiedente o da persona da lui incaricata, con l'eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate le generalita', che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato puo' prendere appunti e trascrivere in tutto in parte i documenti presi in visione.
Nei casi di segretezza o di riservatezza di alcune informazioni, sono selezionate le parti di cui deve essere assicurata la disponibilita'. Della presa visione e' redatta apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato.
In caso di accesso a documenti mediante estrazione di copie l'accesso sara' consentito esclusivamente con l'ausilio di personale dell'Istituto. La consegna di copia dei documenti al richiedente deve essere attestata da dichiarazione per ricevuta sottoscritta da quest'ultimo.
Nel caso di documenti contenenti, in parte, informazioni segrete o non accessibili all'interessato, possono essere rilasciate copie parziali dei documenti stessi. Tali copie, ove possibile, devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le pagine omesse devono essere indicate.
Art. 8.
Rimborso delle spese per il rilascio delle copie
Il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al pagamento del costo di riproduzione, nella misura di euro 0,50 come importo per il rilascio da uno a due copie, di euro 1,00 per il rilascio da tre a quattro copie e cosi' di seguito, mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Se l'interessato chiede di ricevere tramite servizio postale le fotocopie dei documenti richiesti, queste sono inviate, all'indirizzo indicato nella richiesta, previo versamento delle spese di spedizione, calcolate dall'Ufficio sulla base dell'esame della richiesta, da corrispondersi mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto Superiore di Sanita'.
Art. 9.
Obbligo di pubblicazione
Ai sensi dell'art. 26 della legge, l'Istituto Superiore di Sanita' provvede alla pubblicazione dei documenti di interesse generale, mediante affissione dei medesimi nell'Albo dell'Istituto presso la portineria centrale in Viale Regina Elena 299, Roma.
E' altresi' predisposta sul sito internet dell'Istituto la pubblicazione e la consultazione di tutti gli atti a carattere generale o rivolti a destinatari indeterminati.
Art. 10.
Accesso per via telematica
Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera e), della legge, l'Istituto assicura che il diritto l'accesso potra' essere esercitato anche in via telematica con modalita' di invio delle domande e relative sottoscrizioni come disciplinate dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
Art. 11.
Archivio delle istanze e dei procedimenti di accesso
L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura l'archivio delle istanze e dei procedimenti di accesso i cui dati devono essere forniti da ciascun responsabile al termine del rispettivo procedimento.
 
Allegato 1 All'Istituto Superiore di Sanita - Viale Regina Elena n. 299 - 00161
Roma - Telefono 06/49901 Telefax 06/49387118 Oggetto della richiesta: Visione/Copia di atti e documenti
1. Il/la sottoscritto/a: cognome nome luogo e data di nascita residenza recapito telefonico documento d'identificazione
2. Amministrazione richiedente (nel caso sia un'amministrazione a effettuare la richiesta di accesso) ufficio di appartenenza
Motivo della richiesta
Indicazione dell'interesse alla visione/copia
3. Soggetto rappresentato e indicazione dei poteri di rappresentanza (nel caso di richiesta d'accesso effettuata da un soggetto rappresentante) .
Motivo della richiesta
Indicazione dell'interesse alla visione/copia
Generalita' dell'accompagnatore ed estremi del documento di identificazione
Documenti allegati a sostegno della richiesta
Chiede
1) di prendere visione dei seguenti documenti amministrativi:
2) di ottenere copia dei seguenti documenti: secondo le modalita' e le tariffe indicate da codesto Istituto.
Indirizzo per le comunicazioni:
Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003: Dichiaro di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e/o informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Data
Firma del richiedente
 
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