Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 31 luglio 2007 |
Identificazione delle aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita' Europea, e successive modificazioni; Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, secondo il quale i regimi di aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono compatibili con mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del Trattato e sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'art. 88, paragrafo 3, del Trattato; Visto l'art. 4 del regolamento (CE) n. 2204/2002 che definisce i limiti generali di intensita' degli aiuti di Stato al di sotto dei quali gli aiuti sono considerati ammissibili; Visto l'art. 5 del regolamento (CE) n. 2204/2002, che definisce i limiti di intensita' degli aiuti di Stato per i regimi a favore dell'assunzione di lavoratori svantaggiati e disabili; Visto l'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002, che qualifica come lavoratori svantaggiati, tra gli altri, «qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»; Visto l'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente la definizione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali - ora del lavoro e della previdenza sociale - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle aree territoriali ove il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del venti per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del dieci per cento quello maschile; Visto l'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251, secondo cui, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, gli incentivi economici previsti dalla disciplina vigente in materia di contratto di formazione e lavoro trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori di cui all'art. 54, comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) nel rispetto del regolamento (CE) n. 2204/2002; Visto il decreto 17 novembre 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale si identificano le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per gli anni 2004, 2005 e 2006; Considerati i dati ufficiali sull'occupazione e disoccupazione pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica nella pubblicazione «Forze lavoro» Media 2005; Considerati i dati ufficiali pubblicati da Eurostat sul tasso di disoccupazione con riferimento alla media dell'Europa a 15 membri per gli anni 2002-2003-2004; Decreta: Art. 1. Identificazione delle aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 1. Le aree territoriali di cui all'art. 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono identificate per l'anno 2007 in tutte le regioni e province autonome. |
| Art. 2. Aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 1. Le aree territoriali di cui all'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 sono identificate nelle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. |
| Art. 3. Incentivi economici connessi alla stipula di contratti di inserimento lavorativo con lavoratori residenti nelle aree di cui all'art. 1 1. Gli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applicano ai contratti stipulati ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo solo ove le lavoratrici siano residenti nei territori di cui all'art. 2 del presente decreto. Roma, 31 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 292 |
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