Gazzetta n. 250 del 26 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 22 maggio 2007, n. 177
Regolamento recante modifiche al decreto 30 marzo 2001, n. 400, concernente criteri e modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 24 del decreto legislativo n. 114 del 1998, che prevede interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, come modificato dall'articolo 54, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto in particolare il comma 4 dell'articolo 24 predetto, che prevede il finanziamento delle societa' finanziarie, costituite da consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, per l'esercizio di talune attivita';
Considerato che il comma 5 dell'articolo 24, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'arti-gianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la definizione dei criteri e delle modalita' per la concessione dei predetti finanziamenti;
Visto l'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 4, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone l'iscrizione degli intermediari finanziari in un apposito elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi;
Visto l'articolo 113 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che dispone che i soggetti che esercitano le attivita' indicate nel citato articolo 106 in via prevalente, non nei confronti del pubblico, siano iscritti ad una apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;
Visto l'articolo 155 del predetto decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che prevede che i consorzi di garanzia collettiva fidi, di primo e di secondo grado, anche costituiti sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in un apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106;
Visto l'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante disposizioni in materia di razionalizzazione di fondi pubblici di garanzia;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 maggio 1999, n. 248, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto 30 marzo 2001, n. 400, recante i criteri e le modalita' per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi;
Visto l'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Sentita la Vicepresidenza del Consiglio dei Ministri per le competenze in materia di turismo;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2384 del 12 febbraio 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto 30 marzo 2001, n. 400, e' sostituito dal seguente:
«3. Le partecipazioni al capitale delle societa' finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al comma 1, lettera c), non possono superare complessivamente il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori economici diversi da quelli indicanti nel richiamato articolo 9, possono presentare alla controgaranzia delle societa' finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e del turismo e dei servizi».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operante il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, n. 95,
supplemento ordinario:
«Art. 24 (Interventi per i consorzi e le cooperative di
garanzia collettiva fidi). - 1. I consorzi e le cooperative
di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla
legge 29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche,
possono costituire societa' finanziarie aventi per
finalita' lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio,
nel turismo e nei servizi.
2. I requisiti delle societa' finanziarie, richiesti
per l'esercizio delle attivita' di cui al presente
articolo, sono i seguenti:
a) siano ispirate ai principi di mutualita',
richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
statuti;
b) siano costituite da almeno 30 consorzi e
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
distribuiti sull'intero territorio nazionale;
c) siano iscritte all'apposito elenco tenuto dal
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, in conformita' al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del
commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita' di
cui al presente articolo, possono promuovere societa'
finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' disporre il finanziamento delle
societa' finanziarie per le attivita' destinate:
a) all'incremento di fondi di garanzia
interconsortili gestiti dalle societa' finanziarie di cui
al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e
cogaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di
garanzia collettiva fidi partecipanti;
b) alla promozione di interventi necessari al
miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei
soggetti costituenti;
c) alla promozione di interventi destinati a favorire
le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia
collettiva fidi;
c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
e assistenza tecnica agli operatori del settore anche
mediante la costituzione di societa' partecipate dalle
societa' finanziarie previste dal comma 1.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo, nel
limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
Fondo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. A tal fine il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
somma suddetta ad apposita sezione del Fondo di cui
all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697 (Disposizioni in
materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale
delle manifestazioni sportive e cinematografiche e di
riordinamento della distribuzione commerciale), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 1982, n. 173 e
convertito dalla legge 29 novembre 1982, n. 8:
«9. A favore delle cooperative e dei consorzi
costituiti da soggetti operanti nel settore del commercio e
del turismo, ovvero da questi e da altri soggetti operanti
nel settore dei servizi, ed aventi come scopo sociale la
prestazione di garanzie al fine di facilitare la
concessione di crediti di esercizio o per investimenti ai
soci, e' concesso annualmente un contributo diretto ad
aumentare le disponibilita' del fondo di garanzia. Il
contributo e' erogato nella misura massima dell'1 per cento
dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte di detti
enti. All'onere derivante dal presente comma si provvede
con la somma di lire 5 miliardi all'anno, detratti dallo
stanziamento previsto dal settimo comma del presente
articolo.
Le cooperative ed i consorzi di cui al precedente
comma possono accantonare, nei limiti e con le modalita'
previste dall'art. 66, decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, un importo
commisurato all'ammontare complessivo delle garanzie
rilasciate risultanti in bilancio, per la costituzione di
un fondo a copertura di eventuali perdite derivanti dal
mancato rimborso delle somme pagate nella qualita' di
garanti.».
- Si riporta il testo degli articoli 106, 113 e 155 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230,
supplemento ordinario:
«Art. 106 (Elenco generale). - 1. L'esercizio nei
confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di
partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e
di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari
finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC.
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1
possono svolgere esclusivamente attivita' finanziarie,
fatte salve le riserve di attivita' previste dalla legge.
3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere
delle seguenti condizioni:
a) forma di societa' per azioni, di societa' in
accomandita per azioni, di societa' a responsabilita'
limitata o di societa' cooperativa;
b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
c) capitale sociale versato non inferiore a cinque
volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle
societa' per azioni;
d) possesso, da parte dei titolari di partecipazioni
e degli esponenti aziendali, dei requisiti previsti dagli
articoli 108 e 109.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti
la Banca d'Italia e l'UIC:
a) specifica il contenuto delle attivita' indicate
nel comma 1, nonche' in quali circostanze ricorra
l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al
consumo si considera comunque esercitato nei confronti del
pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;
b) per gli intermediari finanziari che svolgono
determinati tipi di attivita', puo', in deroga a quanto
previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma
giuridica, consentire l'assunzione di altre forme
giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.
5. L'UIC indica le modalita' di iscrizione nell'elenco
e da' comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e
alla CONSOB.
6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti per
l'iscrizione nell'elenco, l'UIC puo' chiedere agli
intermediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,
se necessario, puo' effettuare verifiche presso la sede
degli intermediari stessi, anche con la collaborazione di
altre autorita'.
7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari finanziari
comunicano all'UIC, con le modalita' dallo stesso
stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre
societa' ed enti di qualsiasi natura.».
«Art. 113 (Soggetti non operanti nei confronti del
pubblico). - 1. L'esercizio in via prevalente, non nei
confronti del pubblico, delle attivita' indicate nell'art.
106, comma 1, e' riservato ai soggetti iscritti in una
apposita sezione dell'elenco generale. Il Ministro
dell'economia e delle finanze emana disposizioni attuative
del presente comma.
2. Si applicano l'art. 108, commi 1, 2 e 3 e, con
esclusivo riferimento ai requisiti di onorabilita' e di
indipendenza, l'art. 109.».
«Art. 155 (Soggetti operanti nel settore finanziario).
- 1. I soggetti che esercitano le attivita' previste
dall'art. 106, comma 1, si adeguano alle disposizioni del
comma 2 e del comma 3, lettera b), del medesimo articolo
entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo.
2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti
delle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo
previste dall'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo
comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono
sottoposte alle disposizioni dell'art. 106.
4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. L'iscrizione nella sezione non abilita a
effettuare le altre operazioni riservate agli intermediari
finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si
applica il titolo V del presente decreto legislativo.
4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia, determina i criteri oggettivi,
riferibili al volume di attivita' finanziaria e ai mezzi
patrimoniali, in base ai quali sono individuati i confidi
che sono tenuti a chiedere l'iscrizione nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107. La Banca d'Italia
stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da
prendere in considerazione per il calcolo del volume di
attivita' finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per
l'iscrizione nell'elenco speciale i confidi devono adottare
una delle forme societarie previste dall'art. 106, comma 3.
4-ter. I confidi iscritti nell'elenco speciale
esercitano in via prevalente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi.
4-quater. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere, prevalentemente nei confronti delle
imprese consorziate o socie, le seguenti attivita':
a) prestazione di garanzie a favore
dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine
dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese
consorziate o socie;
b) gestione, ai sensi dell'art. 47, comma 2, di fondi
pubblici di agevolazione;
c) stipula, ai sensi dell'art. 47, comma 3, di
contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di
garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese
consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.
4-quinquies. I confidi iscritti nell'elenco speciale
possono svolgere in via residuale, nei limiti massimi
stabiliti dalla Banca d'Italia, le attivita' riservate agli
intermediari finanziari iscritti nel medesimo elenco.
4-sexies. Ai confidi iscritti nell'elenco speciale si
applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-bis, 108,
109, 110 e 112. La Banca d'Italia dispone la cancellazione
dall'elenco speciale qualora risultino gravi violazioni di
norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del
presente decreto legislativo; si applica l'art. 111,
commi 3 e 4.
5. I soggetti che esercitano professionalmente
l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione
a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in
un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'art. 106,
comma 1. A tali soggetti si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni degli articoli 106, comma 6,
108, 109, con esclusivo riferimento ai requisiti di
onorabilita', e 111. L'iscrizione nella sezione non abilita
a effettuare le altre operazioni riservate agli
intermediari finanziari. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, emana
disposizioni applicative del presente comma individuando,
in particolare, le attivita' che possono essere esercitate
congiuntamente con quella di cambiavalute. Il Ministro
dell'economia e delle finanze detta altresi' norme
transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia'
concesse ai cambiavalute ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197.
6. I soggetti diversi dalle banche, gia' operanti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, i
quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in
ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli
prestiti, possono continuare a svolgere la propria
attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa, nel rispetto delle modalita' operative e dei limiti
quantitativi determinati dal CICR.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1997, n. 186:
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'art. 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso art. 2, le attivita' e
le passivita' del fondo di garanzia di cui all'art. 20
della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive
modificazioni, e del fondo di garanzia di cui all'art. 7
della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni, nonche' un importo pari a 50 miliardi di
lire a valere sulle risorse destinate a favore dei consorzi
e cooperative di garanzia collettiva fidi ai sensi
dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un
distinto organo, competente a deliberare in materia, nel
quale sono nominati anche un rappresentante delle banche e
uno per ciascuna delle organizzazioni rappresentative a
livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali
e commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere
sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
di garanzia collettiva fidi ai sensi dell'art. 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa S.p.A. dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068, e successive modificazioni e integrazioni. All'art.
2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'art. 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, e loro successive modificazioni.
Per la soppressione del Fondo di cui al presente
articolo vedi il comma 847 dell'art. 1, legge 27 dicembre
2006, n. 296.».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123
(Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998,
n. 99.
- Il decreto 30 marzo 2001, n. 400 (Regolamento recante
i criteri e le modalita' per il finanziamento delle
societa' finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti
nel commercio, nel turismo e nei servizi) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2001, n.
260.
- Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre
2003, n. 229, supplemento ordinario, e convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1, legge 24 novembre 2003, n.
326 (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2003, n. 274,
supplemento ordinario):
«Art. 13 (Disciplina dell'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
a responsabilita' limitata o cooperative, che svolgono
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di
risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese
consorziate o socie per la prestazione mutualistica e
imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il
finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti
operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo
grado», i consorzi con attivita' esterna, le societa'
cooperative, le societa' consortili per azioni, a
responsabilita' limitata o cooperative, costituiti dai
confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie
imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della
disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a
favore delle piccole e medie imprese determinati dai
relativi decreti del Ministro delle attivita' produttive e
del Ministro delle politiche agricole e forestali; per
«testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;
per «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
testo unico bancario; per «riforma delle societa», il
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32
svolgono esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel
rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
dei fidi possono essere prestate garanzie personali e
reali, stipulati contratti volti a realizzare il
trasferimento del rischio, nonche' utilizzati in funzione
di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i
finanziatori delle imprese consorziate o socie.
4. I confidi di secondo grado svolgono l'attivita'
indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
ultimi.
5. L'uso nella denominazione o in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
«confidi», «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
garanzia collettiva dei fidi» ovvero di altre parole o
locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione
allo svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 e'
punito con la medesima sanzione prevista dall'art. 133,
comma 3, del testo unico bancario.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 145 del medesimo testo unico.
8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da
imprese artigiane e agricole, come definite dalla
disciplina comunitaria.
9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di
maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali
determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi
agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
favore delle piccole e medie imprese, purche'
complessivamente non rappresentino piu' di un sesto della
totalita' delle imprese consorziate o socie.
10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di
maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi
ai sensi del comma 9 possono sostenerne l'attivita'
attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole
operazioni: essi non divengono consorziati o soci ne'
fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
modalita' stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
maggioranza dei componenti di ciascun organo resti
riservata all'assemblea.
11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
grado.
12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un
confidi non puo' essere inferiore a 100 mila euro, fermo
restando per le societa' consortili l'ammontare minimo
previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
puo' essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei
fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
mila euro. Dell'ammontare minimo del patrimonio netto
almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del
raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano
anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
conto economico per far fronte a previsioni di rischio
sulle garanzie prestate.
15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
d'esercizio, risulta che il patrimonio netto e' diminuito
per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal
comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
diminuzione del patrimonio netto non si e' ridotta a meno
di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il
bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o
del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi
contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
deliberare lo scioglimento del confidi.
16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo
consortile o del capitale sociale, questo si riduce al di
sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare
la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo
aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto
minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i confidi
costituiti come societa' consortili per azioni o a
responsabilita' limitata restano applicabili le ulteriori
disposizioni del codice civile vigenti in materia di
riduzione del capitale per perdite.
17. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il primo e il secondo
comma dell'art. 2525 del codice civile, come modificato
dalla riforma delle societa'.
18. I confidi non possono distribuire avanzi di
gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle
imprese consorziate o socie, neppure in caso di
scioglimento del consorzio, della cooperativa o della
societa' consortile. ovvero di recesso, decadenza,
esclusione o morte del consorziato o del socio.
19. Ai confidi costituiti sotto forma di societa'
cooperativa non si applicano il secondo comma dell'art.
2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma
delle societa' e gli articoli 11 e 20 della legge
31 gennaio 1992, n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
modificato dalla riforma delle societa', si intende
riferito al Fondo di garanzia interconsortile al quale il
confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di
cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno
di 15 mila imprese e garantiscono finanziamenti
complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro
possono istituire, anche tramite le loro associazioni
nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia
interconsortile destinati alla prestazione di
controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
i confidi che riuniscono cooperative e loro consorzi
debbono associare complessivamente non meno di 5.000
imprese e garantire finanziamenti complessivamente non
inferiori a 300 milioni di euro.
21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo
svolgimento di tale attivita', ovvero dalle societa'
finanziarie costituite ai sensi dell'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
del codice civile le societa' consortili possono essere
costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un
mese dall'approvazione del bilancio, un contributo
obbligatorio pari allo 0,5 per mille delle garanzie
concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli
statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono
prevedere un contributo piu' elevato.
23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di
finanziamenti erogati, entro il termine indicato nel
comma 22, al Ministero dell'economia e delle finanze; le
somme a tale titolo versate fanno parte delle entrate del
bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti
nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno
il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, versano annualmente la
quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di
garanzia, di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
153, e successive modificazioni.
23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
effetto a decorrere dall'anno 2004.
24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi
versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
di garanzia interconsortile o al fondo di garanzia di cui
all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, non concorrono alla formazione del reddito
delle societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi
e le somme versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in
deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti
eroganti nell'esercizio di competenza.
25. ... (Comma abrogato).
26. ... (Comma abrogato).
27. ... (Comma abrogato).
28. ... (Comma abrogato).
29. L'esercizio dell'attivita' bancaria in forma di
societa' cooperativa a responsabilita' limitata e'
consentito. ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
anche alle banche che, in base al proprio statuto,
esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia
collettiva dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
tali banche contiene le espressioni «confidi», «garanzia
collettiva dei fidi» o entrambe.
30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
5 a 11, da 19 a 28 del presente articolo e negli articoli
da 33 a 37 del testo unico bancario.
31. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
commi 29 e 30, tenuto conto delle specifiche
caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
32. ... (aggiunge i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater,
4-quinquies e 4-sexies all'art. 155, decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385).
33. Le banche e i confidi indicati nei precedenti
commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle
trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39,
40, 41, 42 e 43. imputare al fondo consortile o al capitale
sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve
patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle
regioni e di altri enti pubblici senza che cio' comporti
violazione dei vincoli di destinazione eventualmente
sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere
territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
consortile o del capitale sociale. Le azioni o quote
corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle
banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto
patrimoniale o amministrativo ne' sono computate nel
capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
delle quote richieste per la costituzione e per le
deliberazioni dell'assemblea.
34. Le modificazioni del contratto di consorzio
riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono
essere iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
approvazione del bilancio.
35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il
bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni
relative al bilancio delle societa' per azioni. L'assemblea
approva il bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio ed entro trenta giorni dall'approvazione una
copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla
gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se
costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea
deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese.
36. Oltre i libri e le altre scritture contabili
prescritti tra quelli la cui tenuta e' obbligatoria il
consorzio deve tenere:
a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere
indicati la ragione o denominazione sociale ovvero il
cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle
persone di questi;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
verbali eventualmente redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell'organo amministrativo collegiale, se questo esiste;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del
collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri
devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci. Ai consorziati spetta il diritto
di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per
quelli indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne
estratti a proprie spese. Il libro indicato nella
lettera a) puo' altresi' essere esaminato dai creditori che
intendano far valere la responsabilita' verso i terzi dei
singoli consorziati ai sensi dell'art. 2615, secondo
comma del codice civile, e deve essere, prima che sia messo
in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato
in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da
un notaio.
37. ... (Sostituisce il comma 4 dell'art. 155, decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385).
38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi
associativi indicati nel presente articolo e nelle banche
di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti
sotto forma di societa' cooperativa a mutualita' prevalente
o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.
39. I confidi possono altresi' fondersi con altri
confidi comunque costituiti. Alle fusioni possono
partecipare anche societa', associazioni, anche non
riconosciute, fondazioni e consorzi diversi dai confidi
purche' il consorzio o la societa' incorporante o che
risulta dalla fusione sia un confidi o una banca di cui al
comma 29.
40. Alla fusione si applicano in ogni caso le
disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X, sezione
II, del codice civile; a far data dal 1° gennaio 2004,
qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e
il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali
diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole
quote di partecipazione, non e' necessario redigere la
relazione degli esperti prevista dall'art. 2501-sexies del
codice civile, come modificato dalla riforma delle
societa'. Il progetto di fusione determina il rapporto di
cambio sulla base del valore nominale delle quote di
partecipazione, secondo un criterio di attribuzione
proporzionale.
41. Anche in deroga a quanto previsto dagli
articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies del codice
civile, introdotti dalla riforma delle societa', le
deliberazioni assembleari necessarie per le trasformazioni
e le fusioni previste dai commi 38, 39 e 40 sono adottate
con le maggioranze previste dallo statuto per le
deliberazioni dell'assemblea straordinaria.
42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai
commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun caso per i
contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei
vincoli di destinazione eventualmente sussistenti.
43. Le societa' cooperative le quali divengono confidi
sotto un diverso tipo associativo a seguito di fusione o
che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette
all'obbligo di devoluzione del patrimonio ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione di cui all'art. 11, comma 5, della legge
31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto del
confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia
previsto l'obbligo di devoluzione del patrimonio ai
predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva
fusione o trasformazione dei confidi stesso in enti diversi
dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.
44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti
dalla legislazione vigente a favore dei consorzi e delle
cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti
soggettivi ivi stabiliti si considerano soddisfatti con il
rispetto di quelli previsti dal presente articolo.
45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi,
comunque costituiti. si considerano enti commerciali.
46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e
nei fondi costituenti il patrimonio netto dei confidi
concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in
cui la riserva o il fondo sia utilizzato per scopi diversi
dalla copertura di perdite di esercizio o dall'aumento del
fondo consortile o del capitale sociale. Il reddito
d'impresa e' determinato senza apportare al risultato netto
dei conto economico le eventuali variazioni in aumento
conseguenti all'applicazione dei criteri indicati nel
titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
47. Ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive i confidi, comunque costituiti, determinano in
ogni caso il valore della produzione netta secondo le
modalita' contenute nell'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive
modificazioni.
48. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto non si
considera effettuata nell'esercizio di imprese l'attivita'
di garanzia collettiva dei fidi.
49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al
capitale sociale dei confidi, comunque costituiti, e i
contributi a questi versati costituiscono per le imprese
consorziate o socie oneri contributivi ai sensi dell'art.
64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni. Tale
disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di
cui al comma 10, per un ammontare complessivo deducibile
non superiore al 2 per cento del reddito d'impresa
dichiarato; e' salva ogni eventuale ulteriore deduzione
prevista dalla legge.
50. Ai fini delle imposte sui redditi, le
trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai
sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in
nessun caso a recupero di tassazione dei fondi in
sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la
trasformazione o partecipato alla fusione.
51. Le fusioni sono soggette all'imposta di registro in
misura fissa.
52. I confidi gia' costituiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto hanno tempo due anni decorrenti
da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai
commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17, salva fino ad allora
l'applicazione delle restanti disposizioni del presente
articolo; anche decorso tale termine i confidi in forma
cooperativa gia' costituiti alla data di entrata in vigore
del presente decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite
minimo della quota di partecipazione determinato ai sensi
del comma 13.
53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni
successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga
per gli aiuti a finalita' regionale di cui all'art. 87,
paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte
dell'ammontare minimo del patrimonio netto costituito da
apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione
deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga
a quanto previsto dal comma 14.
54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di
entrata in vigore del presente decreto partecipano al fondo
consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di
secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione,
fermo restando il divieto di fruizione dell'attivita'
sociale.
55. I confidi che alla data di entrata in vigore del
presente decreto gestiscono fondi pubblici di agevolazione
possono continuare a gestirli fino a non oltre cinque anni
dalla stessa data. Fino a tale termine i confidi possono
prestare garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria
dello Stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte
alle imprese consorziate o socie.
56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei
criteri di bilancio conseguenti all'attuazione del presente
decreto non comportano violazioni delle disposizioni del
codice civile o di altre leggi in materia di bilancio, ne'
danno luogo a rettifiche fiscali.
57. I confidi che hanno un volume di attivita'
finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni di euro
o mezzi patrimoniali pari o superiori a
duemilioniseicentomila euro possono, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, chiedere l'iscrizione provvisoria nell'elenco
speciale di cui all'art. 107 del testo unico bancario. La
Banca d'Italia procede all'iscrizione previa verifica della
sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti
dagli articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro
tre anni dall'iscrizione, i confidi si adeguano ai
requisiti minimi per l'iscrizione previsti ai sensi del
comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca d'Italia procede
alla cancellazione dall'elenco speciale dei confidi che non
si sono adeguati. I confidi iscritti nell'elenco speciale
ai sensi del presente comma, oltre all'attivita' di
garanzia collettiva dei fidi, possono svolgere,
esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o
socie, le sole attivita' indicate nell'art. 155,
comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo
quanto previsto dall'art. 155, comma 4-ter del medesimo
testo unico bancario.
58. Il secondo comma dell'art. 17 della legge 19 marzo
1983, n. 72, e' abrogato.
59. L'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
e' abrogato.
60. Nell'art. 10, comma del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti
parole: «, e in ogni caso per i consorzi di garanzia
collettiva fidi di primo e secondo grado, anche costituiti
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, previsti
dagli articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto
dall'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385».
61. Nell'art. 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n.
108, le parole: «consorzi o cooperative di garanzia
collettiva fidi denominati "Confidi", istituiti dalle
associazioni di categoria imprenditoriali e dagli ordini
professionali» sono sostituite dalle seguenti: «confidi, di
cui all'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269».
61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo
interbancario di garanzia, istituita con l'art. 21 della
legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni,
puo' essere concessa alle banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.
107 del testo unico bancario, a fronte di finanziamenti a
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice
civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la
partecipazione, temporanea e di minoranza, al capitale
delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da
altri intermediari finanziari o da fondi chiusi di
investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale
del Fondo interbancario di garanzia e' estesa, nella forma
di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti
nel settore agricolo, che hanno come consorziati o soci
almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di
cui all'art. 106 del medesimo testo unico. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie
della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse,
nonche' le eventuali riserve di fondi a favore di
determinati settori o tipologie di operazioni.
61-ter. (Comma abrogato).
61-quater. Le caratteristiche delle garanzie dirette,
controgaranzie e cogaranzie prestate a prima richiesta dal
Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera b), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, al fine di adeguarne la natura a
quanto previsto dall'Accordo di Basilea recante la
disciplina dei requisiti minimi di capitale per le banche,
sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto 30 marzo
2001, n. 400 (Regolamento recante i criteri e le modalita'
per il finanziamento delle societa' finanziarie per lo
sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo
e nei servizi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
8 novembre 2001, n. 260), come modificato dal presente
decreto:
«Art. 1 (Soggetti beneficiari). - 1. I soggetti
beneficiari dell'intervento di cui all'art. 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le societa'
finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel
commercio, nel turismo e nei servizi, di cui al comma 1
dello stesso articolo, in possesso al momento della
presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
a) forma di societa' di capitali ed iscrizione
nell'elenco di cui all'art. 106 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ivi compresi quelli speciali di
cui agli articoli 113 e 155, comma 4;
b) richiamo espresso ed inderogabile nello statuto
vigente ai principi di mutualita'. Le forme di societa' di
capitali di cui alla lettera a) del presente comma,
coerenti con il principio di mutualita', comprendono anche
quelle previste dagli articoli 29 e 30 della legge
5 ottobre 1991, n. 317, e cioe' le societa' cooperative e
le societa' consortili;
c) presenza nella compagine sociale di almeno trenta
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, di
seguito denominati confidi, di cui all'art. 9, comma 9, del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito con legge
29 novembre 1982, n. 887, e successive modifiche,
distribuiti sull'intero territorio nazionale.
2. Ciascun consorzio o cooperativa non deve detenere
piu' del venti per cento del capitale della societa'
finanziaria. Per quanto concerne la distribuzione sul
territorio nazionale di cui al comma 1, lettera c), i
trenta consorzi e cooperative debbono avere sede legale
almeno in una regione del Nord, in una regione del Centro
ed in una regione del Mezzogiorno.
3. Le partecipazioni al capitale delle societa'
finanziarie di soggetti diversi da quelli elencati al
comma 1, lettera c) non possono superare complessivamente
il quarantanove per cento. I confidi costituiti ai sensi
dell'art. 9, comma 9 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n.
697, convertito con legge 29 novembre 1982, n. 887, e
successive modifiche che, a seguito dell'approvazione
dell'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modifiche, associno anche imprese appartenenti a settori
economici diversi da quelli indicanti nel richiamato art.
9, possono presentare alla controgaranzia delle societa'
finanziarie di cui al precedente comma 1, operazioni di
garanzia riguardanti esclusivamente imprese del commercio e
del turismo e dei servizi.».



 
Art. 2.
Risorse finanziarie disponibili
1. All'articolo 7 del decreto 20 marzo 2001, n. 400, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di emanazione del primo provvedimento di concessione in favore delle societa' finanziarie, gli interessi che maturano sull'importo del contributo concesso per gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto 30 marzo 2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di bilancio».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 maggio 2007
Il Ministro
dello sviluppo economico
Bersani
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 47



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto 30 marzo
2001, n. 400, come modificato dal presente decreto:
«Art. 7 (Risorse finanziarie disponibili). - 1. Con il
medesimo decreto di cui all'art. 4, comma 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato determina
la quota delle risorse disponibili da destinare a ciascuno
degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, nonche' quelle
necessarie per le spese di cui al successivo comma 2 del
presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui
all'art. 2, comma 1; il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato concede alle societa'
finanziarie, contributo a titolo di rimborso spese pari al
7 per cento:
a) dell'importo del contributo concesso per gli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a);
b) dell'importo dell'agevolazione concessa in via
definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dai
consorzi e/o dalle cooperative soci e dalle societa'
finanziarie per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettera b);
c) dell'importo del contributo concesso in relazione
a ciascuna operazione di fusione di cui all'art. 2,
comma 1, lettera c);
d) dell'importo dell'agevolazione concessa in via
definitiva in relazione a ciascun progetto presentato dalle
societa' finanziarie o da loro partecipate per gli
interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d).
Il contributo di cui al punto a) viene liquidato
contestualmente al versamento del contributo di cui
all'art. 3, comma 1. I contributi di cui ai punti b), c)
e d) vengono liquidati a consuntivo con periodicita'
semestrale entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun
anno. Il contributo complessivo a titolo di rimborso spese
concesso a ciascuna societa' finanziaria non dovra'
comunque essere superiore a lire due miliardi per ciascun
anno e per la durata massima di tre anni a decorrere dalla
data di emanazione del primo provvedimento di concessione
in favore della societa' finanziaria medesima.
3. A decorrere dai tre anni successivi alla data di
emanazione del primo provvedimento di concessione in favore
delle societa' finanziarie, gli interessi che maturano
sull'importo del contributo concesso per gli interventi di
cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 30 marzo
2001, n. 400, sono acquisiti dalle societa' finanziarie ad
incremento dell'importo del contributo citato, dedotte le
spese di gestione della societa'. Gli amministratori devono
dare evidenza contabile di tali spese nella relazione di
bilancio.».



 
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