Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 23 ottobre 2007 |
Corso legale, contingente e modalita' di cessione delle monete d'oro da Euro 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro Visto l'art. 1 della legge 18 marzo l968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001; Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; Vista la decisione della Banca Centrale Europea del 24 novembre 2006, relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2007, ivi comprese le emissioni numismatiche; Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2007, n. 2874, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2007, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da Euro 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007; Visti i verbali della Commissione dei prezzi, n. 58, in data 8 maggio 2007 e n. 60, dell'11 ottobre 2007, concernenti i costi da riconoscere all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la produzione e la vendita delle suddette monete; Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale; Ritenuto di dover determinare il contingente e i prezzi di vendita delle sopra indicate monete e disciplinarne la prenotazione e la distribuzione; Decreta: Art. 1. Le monete d'oro da Euro 50 della serie «L'Europa delle Arti», dedicate alla Norvegia, millesimo 2007, aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 10 gennaio 2007, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 24 ottobre 2007. |
| Art. 2. Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1 e' stabilito in Euro 100.000,00 pari a n. 2.000 pezzi di cui n. 1.400 in confezione e n. 600 in capsula. |
| Art. 3. Gli enti, le associazioni, i privati italiani o stranieri possono acquistare le monete, entro il 25 aprile 2008, con le modalita' e alle condizioni di seguito descritte: direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di Euro 1.500,00; mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al n. +39 0685083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Sezione Zecca, via Gino Capponi, 49 - 00179 Roma; tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line. Il pagamento delle monete ordinate deve essere effettuato anticipatamente: mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., Codice IBAN IT 20 X 05696 03200 00001 1000X49; dall'estero: CODE SWIFT Poso IT 22; a mezzo bollettino di conto corrente postale n. 59231001, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche. Le monete in confezione possono essere cedute per un quantitativo massimo di 500 unita' per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unita'. I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto cosi' distinti: da 1 a 100 unita': Euro 480,00; da 101 a 500 unita': Euro 470,40. Le monete in capsula possono essere cedute per un quantitativo minimo di n. 250 pezzi applicando lo sconto del 5%. Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attivita' commerciali di prodotti numismatici. Le monete richieste saranno assegnate in funzione della data dell'effettivo pagamento. La spedizione delle monete, da parte dell'Istituto, sara' effettuata al ricevimento dei documenti bancari o postali, attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati i dati personali del richiedente e, nel caso, il codice cliente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario. L'eventuale consegna delle monete franco magazzino Zecca deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto. |
| Art. 4. L'eventuale quantitativo di monete in confezione non venduto entro il 25 aprile 2008, puo' essere incapsulato e ceduto alle condizioni previste per le monete in capsula, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3. L'eventuale quantitativo di monete in capsula non venduto entro il 25 aprile 2008, puo' essere confezionato e ceduto alle condizioni previste per le monete in confezione, se richiesto entro i termini stabiliti all'art. 3. |
| Art. 5. La Cassa Speciale e' autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita. Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalita' di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovra' versare a questo Ministero a fronte della cessione delle monete in questione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 ottobre 2007 Il direttore generale: Grilli |
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