Gazzetta n. 249 del 25 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 ottobre 2007
Decadenza dall'assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della societa' «Playmat Station S.r.l.».

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO 11°
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 163, del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni;
Visto l'art. 2, secondo periodo, del decreto direttoriale 4 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2006, n. 301, il quale stabilisce che a decorrere dalla data del provvedimento stesso non si applica la disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, del decreto direttoriale 11 luglio 2001;
Visto il decreto direttoriale n. 2007/12428/giochi/BNG del 6 aprile 2007, in materia di atti relativi alla gestione delle convenzioni di concessione, compresi gli atti di revoca e di decadenza;
Considerato che, nella graduatoria provinciale di L'Aquila, l'offerta della societa' Playmat Station S.r.l. e' risultata collocata, con punti 48, al terzo posto su due posizioni utili per l'assegnazione di una concessione per la gestione del gioco del Bingo;
Considerato che, con sentenza n. 7298/2002 in data 15 maggio 2002, il T.A.R. Lazio, in primo luogo, ha respinto il ricorso proposto dalla societa' Playmat Station S.r.l. avverso la propria collocazione nella graduatoria di cui al citato decreto 11 luglio 2001 e, in secondo luogo, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Playmat Station S.r.l. avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza volta a far dichiarare la revoca o la decadenza della societa' Bingomatica S.r.l., seconda classificata nella suddetta graduatoria, dalla concessione del gioco del bingo;
Considerato che, con decisione n. 5527/2005 in data 12 luglio 2005, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello presentato dalla predetta Playmat Station S.r.l. per l'annullamento della suddetta sentenza n. 7298/2002 e, per l'effetto, «in riforma della sentenza impugnata», ha annullato, in parte qua, il provvedimento di approvazione della graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, in quanto carente di istruttoria e di motivazione in ordine ad alcuni punteggi attribuiti alla Bingomatica S.r.l.;
Considerato che, in esecuzione di tale decisione, e' stato emanato il decreto direttoriale 23 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005) recante: «Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di L'Aquila, di cui al decreto 11 luglio 2001, e successive modificazioni», con il quale la Playmat Station S.r.l. e' stata collocata al secondo posto della suddetta graduatoria provinciale e, dunque, in posizione utile per l'assegnazione di una delle due concessioni previste per la provincia in questione e con il quale e' stato disposto che la Playmat Station S.r.l. stessa avrebbe dovuto provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, a rinnovare la cauzione provvisoria e ad approntare, entro centocinquanta giorni dalla medesima data di pubblicazione, la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni;
Considerato che la Playmat Station S.r.l., in data 26 gennaio 2006, ha proposto ricorso per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, del suddetto decreto 23 novembre 2005, nella parte in cui sono «fatti salvi, nell'interesse generale, gli effetti del provvedimento di assegnazione della concessione per l'esercizio del gioco del Bingo nei confronti della societa' Bingomatica», collocata al terzo posto della menzionata graduatoria provinciale;
Considerato che il T.A.R. Lazio, con ordinanza n. 1377/2006 dell'8 marzo 2006, ha accolto la suddetta istanza cautelare proposta dalla Playmat Station S.r.l. con il suddetto ricorso del 26 gennaio 2006;
Considerato che, con nota n. 2006/29932/giochi/BNG del 31 agosto 2006, l'Amministrazione ha sospeso i termini per l'approntamento al collaudo della sala-bingo da parte della Playmat Station S.r.l. dalla data dell'istanza avanzata da tale societa' (26 luglio 2006) fino alla data della decisione dei ricorsi pendenti innanzi al T.A.R. Lazio;
Considerato che, con sentenza n. 333/07 del 17 gennaio 2007, il T.A.R. Lazio ha accolto, in parte, il ricorso della Playmat Station S.r.l., annullando, per l'effetto, il decreto 23 novembre 2005 «laddove dispone il mantenimento della concessione in capo alla controinteressata» Bingomatica S.r.l.;
Considerato che la medesima sentenza n. 333/2007 ha respinto il motivo di ricorso concernente la brevita' dei termini assegnati nel suddetto decreto 23 novembre 2005 per il rinnovo della cauzione provvisoria e per l'approntamento della sala al collaudo, in quanto «la stessa ricorrente deve ammettere che i termini de quibus sono non gia' giugulatori, bensi' corrispondenti a quelli previsti dal bando, di per se' non irragionevoli o eccessivamente stretti. Non coglie il segno, per il Collegio, la censura per cui tali termini potevano avere senso soltanto per gli originari concessionari del 2001 e non per la situazione della ricorrente, definitasi soltanto cinque anni dopo, in quanto il progetto della sala e' stato da essa presentato in una con l'offerta, onde essa si trova nella medesima situazione di partenza di tutti gli altri concessionari. E' appena il caso di osservare che la ricorrente, la quale peraltro ha goduto del termine dilatorio tra la sospensione cautelare dell'atto impugnato e la presente sentenza, ben puo' chiedere all'AAMS, ove vi siano i presupposti cola' indicati e pagandone la prescritta penale, l'applicazione in suo favore del beneficio ex art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.»;
Considerato che il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2521/2007 del 15 maggio 2007, ha respinto l'istanza di sospensione proposta dalla Playmat Station S.r.l. avverso la suindicata sentenza n. 333/07, nella parte in cui il T.A.R. Lazio non ha accolto la richiesta di annullare l'assegnazione, di cui al decreto 23 novembre 2005, del termine di centocinquanta giorni per l'approntamento della sala-bingo al collaudo da parte dell'Amministrazione;
Considerato che, ai sensi del punto 13, lettera j) del suddetto bando di gara per l'assegnazione delle concessioni del bingo, dell'art. 1, ultimo periodo, del citato decreto 11 luglio 2001, nonche' del decreto 23 novembre 2005, la Playmat Station S.r.l. era tenuta ad approntare la sala per il collaudo entro il termine di centocinquanta giorni decorrente dalla data di comunicazione ufficiale di aggiudicazione, la quale e' stata effettuata con il decreto direttoriale 23 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005 e che tale termine, al netto del periodo di sospensione indicato nella sentenza n. 333/07, e' scaduto il 9 marzo 2007;
Considerato che il termine sopraindicato e' perentorio, in quanto previsto a tutela dell'interesse erariale e di quello economico dei soggetti controinteressati;
Considerato che la Playmat Station S.r.l. non ha provveduto ne' a prestare idonea e rinnovata cauzione provvisoria nei termini perentori di cui all'art. 1, comma 2, del sopraindicato decreto direttoriale 23 novembre 2005, termini che sono stati confermati dalla richiamata sentenza n. 333/07, ne' a richiedere l'esecuzione, da parte dell'Amministrazione, delle operazioni di collaudo della sala da destinare al gioco del bingo entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di comunicazione ufficiale dell'aggiudicazione che, al netto del periodo di sospensione cautelare indicato nella sentenza n. 333/07 del T.A.R. Lazio, e' scaduto il 9 marzo 2007, ne' ha provveduto a richiedere la proroga di tale termine ai sensi dell'art. 52, comma 48, della legge n. 448/2001;
Considerato che, a seguito di sopralluogo effettuato da funzionari dell'Amministrazione in data 15 marzo 2007, e' stato accertato, anche con rilievi fotografici, che la sala non era stata approntata al collaudo da parte dell'Amministrazione;
Considerato che, per i sopraindicati motivi, l'Amministrazione ha avviato il procedimento di decadenza della Playmat Station S.r.l. dall'assegnazione della concessione, dandone comunicazione con nota n. 2007/9217/giochi/BNG del 19 marzo 2007, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;
Considerato che la Playmat Station S.r.l., con lettera del 26 marzo 2007, ha chiesto che il suddetto procedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione fosse revocato ovvero concluso con conferma della concessione ed ha avanzato espressa richiesta affinche' fosse dichiarata l'interruzione del decorso dei termini assegnati per l'approntamento della sala o, in subordine, venisse concessa la proroga prevista per legge;
Considerato che, con lettera n. 2007/11898/giochi/BNG del 5 aprile 2007, tale istanza non e' stata accolta per i motivi indicati nella lettera stessa;
Considerato che l'Avvocatura generale dello Stato, con nota n. 97020 del 12 settembre 2007, ha espresso parere favorevole in merito all'emanazione del provvedimento di decadenza dall'assegnazione della concessione alla Playmat Station S.r.l.;
Decreta:
Art. 1.
1. La Playmat Station S.r.l. e' decaduta dall'assegnazione della concessione del bingo di cui al decreto direttoriale 23 novembre 2005, in quanto non ha provveduto:
a presentare idonea e rinnovata cauzione provvisoria nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del suddetto decreto nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 278 del 29 novembre 2005;
ad approntare la sala-bingo e, di conseguenza, a richiederne il collaudo da parte dell'Amministrazione, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni decorrenti dalla menzionata data di pubblicazione del decreto 23 novembre 2005, al netto del periodo di sospensione indicato nella sentenza n. 333/07 del T.A.R. Lazio, termine per il quale non ha richiesto il differimento, ai sensi dell'art. 52, comma 48, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.
2. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 12 ottobre 2007
Il dirigente: Zarrilli
 
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