Gazzetta n. 248 del 24 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 settembre 2007, n. 174
Regolamento recante disposizioni in materia di SIIQ (societa' di investimento immobiliare quotate), in attuazione dell'articolo 1, comma 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recanti disposizioni in materia di regime opzionale speciale civile e fiscale per le societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato, i cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati regolamentati, svolgenti in via prevalente attivita' di locazione immobiliare;
Visto, in particolare, il comma 125 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che prevede limiti e condizioni ricorrendo i quali il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di decreti ministeriali aventi natura regolamentare;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 21 maggio 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 3/10699 del 25 giugno 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nel presente regolamento, si intende per:
a) «SIIQ»: una societa' per azioni residente, le cui azioni siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 6 del presente regolamento, le attivita' indicate alla successiva lettera c) e che opti per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 119 della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) «SIINQ»: una societa' per azioni residente non quotata, svolgente, secondo i criteri di prevalenza previsti dall'articolo 1, comma 121, della citata legge n. 296 del 2006 e dall'articolo 6 del presente regolamento, le attivita' indicate alla successiva lettera c), controllata da una SIIQ che abbia i requisiti per il consolidamento di cui agli articoli 117, comma 1, e 120 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i cui diritti di voto e di partecipazione agli utili siano posseduti per almeno il 95 per cento dalla stessa controllante o da altre SIIQ e che eserciti l'opzione congiunta per il regime speciale ai sensi dell'articolo 1, comma 125 della legge n. 296 del 2006;
c) «gestione esente»: l'attivita' di locazione di immobili posseduti a titolo di proprieta', di usufrutto o di altro diritto reale, nonche' in base a contratti di locazione finanziaria; l'attivita' di locazione derivante dallo sviluppo del compendio immobiliare; il possesso di partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali, in altre SIIQ o in SIINQ;
d) «gestione imponibile»: le attivita' diverse da quelle indicate alla lettera c) o aventi ad oggetto beni diversi da quelli ivi considerati;
e) «regime speciale»: il regime di esonero dall'imposta sul reddito delle societa' e dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, del reddito d'impresa e del valore della produzione derivanti dalla gestione esente, determinati in base alle disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fatte salve le deroghe previste dall'articolo 1, commi da 119 a 141 della citata legge n. 296 del 2006 e dal presente regolamento;
f) «imposta d'ingresso»: il prelievo del 20 per cento a titolo sostitutivo di imposta sul reddito delle societa' e imposta regionale sulle attivita' produttive, da applicarsi secondo le regole previste nell'articolo 1, commi da 126 a 129 della citata legge n. 296 del 2006 e nell'articolo 4 del presente regolamento, per il passaggio al regime speciale;
g) «valore normale»: il fair value (valore equo) di un immobile posseduto a titolo di proprieta' o di usufrutto o di altro diritto reale, determinato in base ai principi contabili internazionali (IAS 40);
h) «riserve esenti»: le riserve accantonate durante la vigenza del regime speciale formate con utili non distribuiti derivanti dalla gestione esente;
i) «principi contabili internazionali»: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita',
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- Il testo vigente dell'art. 1, commi da 119 a 141,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), e' il seguente:
«119. A partire dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso alla data del 30 giugno 2007, le societa'
per azioni residenti nel territorio dello Stato svolgenti
in via prevalente l'attivita' di locazione immobiliare, i
cui titoli di partecipazione siano negoziati in mercati
regolamentati italiani, nelle quali nessun socio possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento dei
diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per
cento dei diritti di partecipazione agli utili ed almeno il
35 per cento delle azioni sia detenuto da soci che non
possiedano direttamente o indirettamente piu' dell'1 per
cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e piu'
dell'1 per cento dei diritti di partecipazione agli utili,
possono avvalersi del regime speciale opzionale civile e
fiscale disciplinato dalle disposizioni del presente
comma e dei commi da 120 a 141 e dalle relative norme di
attuazione che saranno stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi del
comma 141 entro il 30 aprile 2007.
120. L'opzione per il regime speciale e' esercitata
entro il termine del periodo d'imposta anteriore a quello
dal quale il contribuente intende avvalersene, con le
modalita' che saranno stabilite con prov-vedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate. L'opzione e'
irrevocabile e comporta per la societa' l'assunzione della
qualifica di «Societa' di investimento immobiliare quotata»
(SIIQ) che deve essere indicata nella denominazione
sociale, anche nella forma abbreviata, nonche' in tutti i
documenti della societa' stessa.
121. L'attivita' di locazione immobiliare si considera
svolta in via prevalente se gli immobili posseduti a titolo
di proprieta' o di altro diritto reale ad essa destinati
rappresentano almeno l'80 per cento dell'attivo
patrimoniale e se, in ciascun esercizio, i ricavi da essa
provenienti rappresentano almeno l'80 per cento dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della
verifica di detti parametri, assumono rilevanza anche le
partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo
28 febbraio 2005, n. 38, detenute in altre SIIQ nonche'
quelle detenute nelle societa' che esercitino l'opzione di
cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a loro
volta, con utili derivanti dall'attivita' di locazione
immobiliare svolta da tali societa'. In caso di alienazione
degli immobili e dei diritti reali su immobili, anche nel
caso di loro classificazione tra le attivita' correnti, ai
fini della verifica del parametro reddituale, concorrono a
formare i componenti positivi derivanti dallo svolgimento
di attivita' diverse dalla locazione immobiliare soltanto
le eventuali plusvalenze realizzate. La societa' che abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilita'
separate per rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di
locazione immobiliare e delle altre attivita', dando
indicazione, tra le informazioni integrative al bilancio,
dei criteri adottati per la ripartizione dei costi e degli
altri componenti comuni.
122. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la
mancata osservanza per due esercizi consecutivi di una
delle condizioni di prevalenza indicate nel comma 121
determina la definitiva cessazione dal regime speciale e
l'applicazione delle ordinarie regole gia' a partire dal
secondo dei due esercizi considerati.
123. L'opzione per il regime speciale comporta
l'obbligo, in ciascun esercizio, di distribuire ai soci
almeno l'85 per cento dell'utile netto derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e dal possesso
delle partecipazioni indicate al comma 121; se l'utile
complessivo di esercizio disponibile per la distribuzione
e' di importo inferiore a quello derivante dall'attivita'
di locazione immobiliare e dal possesso di dette
partecipazioni, la percentuale suddetta si applica su tale
minore importo.
124. Fermo restando quanto disposto dal comma 127, la
mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 123
comporta la definitiva cessazione dal regime speciale a
decorrere dallo stesso esercizio di formazione degli utili
non distribuiti.
125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza
di opzione congiunta, alle societa' per azioni residenti
nel territorio dello Stato non quotate, svolgenti anch'esse
attivita' di locazione immobiliare in via prevalente,
secondo la definizione stabilita al comma 121, e in cui una
SIIQ, anche congiuntamente ad altre SIIQ, possieda almeno
il 95 per cento dei diritti di voto nell'assemblea
ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione
agli utili. L'adesione al regime speciale di gruppo
comporta, per la societa' controllata, oltre al rispetto
delle disposizioni recate dai commi da 119 a 141, l'obbligo
di redigere il bilancio di esercizio in conformita' ai
principi contabili internazionali.
126. L'ingresso nel regime speciale comporta il
realizzo a valore normale degli immobili nonche' dei
diritti reali su immobili destinati alla locazione
posseduti dalla societa' alla data di chiusura dell'ultimo
esercizio in regime ordinario. L'importo complessivo delle
plusvalenze cosi' realizzate, al netto delle eventuali
minusvalenze, e' assoggettato a imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20
per cento.
127. Il valore normale costituisce il nuovo valore
fiscalmente riconosciuto degli immobili e dei diritti reali
su immobili di cui al comma 126, rilevando anche agli
effetti della verifica del parametro patrimoniale di cui al
comma 121, a decorrere dal quarto periodo d'imposta
successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei
diritti reali anteriormente a tale termine, ai fini della
determinazione del reddito d'impresa e del valore della
produzione assoggettati a imposizione ordinaria, si assume
come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso
nel regime speciale, al netto delle quote di ammortamento
calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente imputabile agli immobili o ai diritti
reali alienati costituisce credito d'imposta.
128. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un
massimo di cinque rate annuali di pari importo: la prima
con scadenza entro il termine previsto per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa al
periodo d'imposta anteriore a quello dal quale viene
acquisita la qualifica di SIIQ; le altre con scadenza entro
il termine rispettivamente previsto per il versamento a
saldo dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai
periodi d'imposta successivi. Gli importi da versare
possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. In caso di rateizzazione,
sull'importo delle rate successive alla prima si applicano
gli interessi, nella misura del tasso di sconto aumentato
di un punto percentuale, da versare contestualmente al
versamento di ciascuna delle predette rate.
129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva
anche gli immobili destinati alla vendita, ferma restando,
in tal caso, l'applicazione del comma 127.
130. A scelta della societa', in luogo
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, l'importo
complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali
minusvalenze, calcolate in base al valore normale, puo'
essere incluso nel reddito d'impresa del periodo anteriore
a quello di decorrenza del regime speciale ovvero, per
quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello
dei periodi successivi, ma non oltre il quarto,
qualificandosi, in tal caso, interamente come reddito
derivante da attivita' diverse da quella esente.
131. Dal periodo d'imposta da cui ha effetto l'opzione
per il regime speciale, il reddito d'impresa derivante
dall'attivita' di locazione immobiliare e' esente
dall'imposta sul reddito delle societa' e la parte di utile
civilistico ad esso corrispondente e' assoggettata ad
imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel
reddito esente i dividendi percepiti, provenienti dalle
societa' indicate nel comma 121, formati con utili
derivanti dall'attivita' di locazione immobiliare svolta da
tali societa'. Analoga esenzione si applica anche agli
effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del valore della
produzione attribuibile all'attivita' di locazione
immobiliare. Con il decreto di attuazione previsto dal
comma 119, possono essere stabiliti criteri anche forfetari
per la determinazione del valore della produzione esente.
132. Le quote dei componenti positivi e negativi di
reddito sorti in periodi precedenti a quello da cui
decorrono gli effetti dell'opzione e delle quali sia stata
rinviata la tassazione o la deduzione in conformita' alle
norme del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano, per la parte
ad esso riferibile, al reddito derivante dall'attivita' di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al reddito
derivante dalle altre attivita' eventualmente esercitate.
Con il decreto attuativo di cui al comma 119, possono
essere previsti criteri anche forfetari per la ripartizione
delle suddette quote.
133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime
speciale possono essere utilizzate, secondo le ordinarie
regole, in abbattimento della base imponibile dell'imposta
sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e a
compensazione dei redditi imponibili derivanti dalle
eventuali attivita' diverse da quella esente.
134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una
ritenuta del 20 per cento sugli utili in qualunque forma
corrisposti a soggetti diversi da altre SIIQ, derivanti
dall'attivita' di locazione immobiliare nonche' dal
possesso delle partecipazioni indicate nel comma 121. La
misura della ritenuta e' ridotta al 15 per cento in
relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile a
contratti di locazione di immobili ad uso abitativo
stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431. La ritenuta e' applicata a titolo
d'acconto, con conseguente concorso dell'intero importo dei
dividendi percepiti alla formazione del reddito imponibile,
nei confronti di: a) imprenditori individuali, se le
partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed
equiparate, societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
del comma 1 dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato delle societa' e degli enti di cui
alla lettera d) del predetto art. 73, comma 1. La ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La
ritenuta non e' operata sugli utili corrisposti alle forme
di previdenza complementare di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, e agli organismi d'investimento
collettivo del risparmio istituiti in Italia e disciplinati
dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono a formare il
risultato maturato delle gestioni individuali di
portafoglio di cui all'art. 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461. Le societa' che abbiano
esercitato l'opzione congiunta per il regime speciale di
cui al comma 125 operano la ritenuta secondo le regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei soci
diversi dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ.
135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che
abbiano optato per il regime speciale non beneficiano
comunque dei regimi di esenzione previsti dagli
articoli 58, 68, comma 3, e 87 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
136. Per le riserve di utili formatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre l'applicazione
del regime speciale, continuano a trovare applicazione,
anche agli effetti delle ritenute, le ordinarie regole.
137. Le plusvalenze realizzate all'atto del
conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in
societa' che abbiano optato o che, entro la chiusura del
periodo d'imposta del conferente nel corso del quale e'
effettuato il conferimento, optino per il regime speciale,
ivi incluse quelle di cui al comma 125, sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie
regole di tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive con aliquota del 20 per cento;
tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva e'
subordinata al mantenimento, da parte della societa'
conferitaria, della proprieta' o di altro diritto reale
sugli immobili per almeno tre anni.
L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo
di cinque rate annuali di pari importo, la prima delle
quali entro il termine previsto per il versamento a saldo
delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta nel
quale avviene il conferimento; si applicano per il resto le
disposizioni del comma 128.
138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i
conferimenti alle societa' che abbiano optato per il regime
speciale, ivi incluse quelle di cui al comma 125,
costituiti da una pluralita' di immobili prevalentemente
locati si considerano compresi tra le operazioni di cui
all'art. 2, terzo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni. Gli stessi conferimenti, da
chiunque effettuati, sono soggetti, agli effetti delle
imposte di registro, ipotecaria e catastale, ad imposta in
misura fissa.
139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per
le cessioni e i conferimenti alle predette societa',
diversi da quelli del comma 138, trova applicazione la
riduzione alla meta' di cui all'art. 35, comma 10-ter, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
140. Le disposizioni del comma 137 si applicano agli
apporti ai fondi comuni di investimento immobiliare
istituiti ai sensi dell'art. 37 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le
disposizioni dei commi 137 e 138 si applicano anche ai
conferimenti di immobili e di diritti reali su immobili in
societa' per azioni residenti nel territorio dello Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione
immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano ammessi
alla negoziazione in mercati regolamentati italiani entro
la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente
nel corso del quale e' effettuato il conferimento e sempre
che, entro la stessa data, le medesime societa' optino per
il regime speciale.
141. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le
disposizioni di attuazione della disciplina recata dai
commi da 119 a 140. In particolare, il decreto dovra'
definire:
a) le regole e le modalita' per l'esercizio della
vigilanza prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti
autorita';
b) i criteri e le modalita' di determinazione del
valore normale di cui al comma 126;
c) le condizioni, le modalita' ed i criteri di
utilizzo delle perdite riportabili a nuovo ai sensi
dell'art. 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, formatesi nei periodi d'imposta di vigenza
del regime speciale;
d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa'
controllate di cui al comma 125;
e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con
le societa' da essa controllate di cui al comma 125;
f) i criteri di individuazione dei valori fiscali
dell'attivo e del passivo in caso di fuoriuscita, per
qualsiasi motivo, dal regime fiscale speciale;
g) le conseguenze derivanti da operazioni di
ristrutturazione aziendale che interessano le SIIQ e le
societa' da queste controllate;
h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti
di imposta preesistenti all'opzione;
i) gli effetti della decadenza dal regime speciale
non espressamente disciplinati dai commi da 119 a 140 o dai
principi generali valevoli ai fini delle imposte dirette;
l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali
necessari ai fini dell'applicazione della ritenuta in
misura ridotta al 15 per cento di cui al secondo periodo
del comma 134.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, reca l'approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi.
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, reca
disposizioni in materia di istituzione dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e
istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della disciplina dei tributi locali.
- Il testo vigente degli articoli 8 e 21 della legge
6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 1994), di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' il
seguente:
«Art. 8 (Riordinamento normativo nelle materie
interessate dalle direttive comunitarie). - 1. Il Governo
e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, testi unici delle
disposizioni dettate in attuazione della delega prevista
dall'art. 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse
materie ed apportando alle medesime le integrazioni e
modificazioni necessarie al predetto coordinamento.
2. Gli schemi del testo unico sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per
l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per
materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di
trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza
del parere.».
«Art. 21 (Servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari e adeguatezza patrimoniale delle imprese
di investimento mobiliare e degli enti creditizi: criteri
di delega). - 1. L'attuazione delle direttive del Consiglio
93/6/CEE e 93/22/CEE sara' informata ai seguenti principi e
criteri direttivi:
a) prevedere che la prestazione a terzi, a titolo
professionale, dei servizi d'investimento indicati nella
sezione A dell'allegato alla direttiva 93/22/CEE sia
riservata alle imprese di investimento ed alle banche e che
gli agenti di cambio continuino ad esercitare le attivita'
loro consentite dall'ordinamento vigente;
b) prevedere che le imprese di investimento
autorizzate in conformita' alla direttiva 93/22/CEE possano
prestare in Italia i servizi di cui all'allegato alla
direttiva stessa in libera prestazione ovvero per il
tramite di succursali; stabilire, altresi', che la
vigilanza sulle imprese autorizzate sia esercitata dalle
autorita' che hanno rilasciato l'autorizzazione, mentre
restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane
competenti in materia di elaborazione e applicazione delle
norme di comportamento, di politica monetaria, nonche' di
costituzione, funzionamento e controllo di mercati
regolamentari;
c) definire la ripartizione delle competenze tra la
Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB), ispirandola ai criteri gia' previsti nel
titolo I della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ed assicurando
uniformita' di disciplina in relazione ai servizi prestati
ed evitando duplicazioni di compiti nell'esercizio delle
funzioni di controllo;
d) prevedere che le autorita' italiane collaborino
tra loro e con le autorita' degli altri Stati membri
dell'Unione europea, degli Stati dell'Associazione europea
di libero scambio (EFTA), ai quali si applica l'Accordo
sullo Spazio economico europeo e, mediante accordi a
condizione di reciprocita', con le autorita' degli Stati
terzi preposte alla vigilanza sugli intermediari e i
mercati finanziari e sulle imprese assicurative;
e) stabilire le condizioni di accesso all'attivita' e
la disciplina delle partecipazioni al capitale delle
imprese di investimento, ispirandole a criteri obiettivi e
garantendo in ogni caso la sana e prudente gestione delle
imprese d'investimento;
f) stabilire che l'esercizio dei poteri attribuiti
alle autorita' competenti si esplichi avendo riguardo alla
trasparenza e alla correttezza dei comportamenti degli
intermediari, alla tutela degli investitori, alla
stabilita', alla competitivita' ed al buon funzionamento
del sistema finanziario, nonche' alla sana e prudente
gestione degli intermediari ed alla non discriminazione tra
gli intermediari ammessi allo svolgimento di uno o piu'
servizi di investimento;
g) prevedere forme di vigilanza regolamentare,
informativa e ispettiva, riguardanti l'adeguatezza
patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni, le partecipazioni detenibili,
l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli
interni, le norme di comportamento, l'informazione, la
correttezza e la regolarita' delle negoziazioni. Dovra',
inoltre, essere prevista la riduzione al minimo e la
trasparenza dei conflitti di interesse;
h) stabilire la disciplina di comportamento degli
intermediari, ispirandola ai principi di cura
dell'interesse del cliente e dell'integrita' del mercato,
di diligenza, di correttezza, di trasparenza e di equita'.
Nella applicazione dei principi si dovra' altresi' tenere
conto della esperienza professionale degli investitori;
i) nell'applicazione dei principi si dovra' tener
conto della professionalita' dei promotori finanziari,
anche al fine della consulenza relativa ai servizi
finanziari e ai valori mobiliari oggetto della
sollecitazione fuori sede;
l) prevedere che i diritti degli investitori sui
fondi e sui valori mobiliari affidati a coloro che prestano
servizi di investimento siano distinti da quelli delle
imprese affidatarie ed adeguatamente salvaguardanti anche
attraverso l'eventuale affidamento dei fondi e dei valori
mobiliari a soggetto depositari terzi. La disciplina delle
crisi dovra' essere uniforme per tutti i soggetti
autorizzati all'attivita' di intermediazione in valori
mobiliari, in particolare mediante l'assoggettamento delle
imprese di investimento a provvedimenti cautelari, ad
amministrazione straordinaria, nonche' a liquidazione
coatta amministrativa;
m) prevedere il potere delle autorita' competenti di
disciplinare, in conformita' alla direttiva 93/22/CEE, le
ipotesi in cui le transazioni relative agli strumenti
finanziari negoziati nei mercati regolamentati italiani
devono essere eseguite nei mercati stessi;
n) prevedere la possibilita' di accesso delle imprese
di investimento e delle banche ai mercati regolamentati
secondo scadenze temporali che non penalizzino le banche
italiane rispetto agli altri operatori. Tali soggetti
potranno acquistare la qualita' di membri dei sistemi di
compensazione e liquidazione, nel rispetto dei criteri e
delle procedure fissati dalle autorita' competenti;
o) disciplinare gli obblighi di dichiarazione e
informazione in modo da contemperare le esigenze di
trasparenza ed efficienza dei mercati regolamentari e il
diritto dei clienti di poter valutare in qualsiasi momento
le condizioni di svolgimento dei servizi;
p) le disposizioni necessarie per adeguare alle
direttive 93/6/CEE e 93/22/CEE la disciplina vigente per lo
svolgimento dei servizi di investimento, per la cui
adozione non si debba provvedere con atti aventi forza di
legge, saranno emanate dalla CONSOB e dalla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze normativamente previste;
q) disciplinare, secondo linee omogenee e in
un'ottica di semplificazione, l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento dei mercati
regolamentati, prevedendo organismi di natura privatistica,
che siano espressione degli intermediari ammessi ai singoli
mercati e siano dotati di poteri di gestione,
autoregolamentazione e intervento, nonche' disciplinare
l'articolazione, le competenze e il coordinamento delle
autorita' di controllo, tenendo conto dei principi in
materia di vigilanza sui mercati contenuti nella legge
2 gennaio 1991, n. 1, e successive modificazioni e
integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1987, n. 556, e relative disposizioni
attuative;
r) prevedere che, fermo restando quanto stabilito
dall'art. 3, comma 1, lettera c), della presente legge, nel
definire le sanzioni amministrative pecuniarie previste per
assicurare l'osservanza delle norme di recepimento e delle
disposizioni generali o particolari emanate sulla base di
esse si tenga conto dei principi della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni, con particolare
riguardo all'applicazione delle sanzioni nei confronti
delle persone fisiche. Dovra' essere sancita la
responsabilita' delle imprese di investimento, alle quali
appartengono i responsabili delle violazioni, per il
pagamento delle sanzioni e per l'esercizio del diritto di
regresso verso i predetti responsabili, nonche' adottata
ogni altra disposizione necessaria per razionalizzare,
sotto il profilo sia sostanziale che procedurale, il
sistema dei provvedimenti cautelari e delle sanzioni
amministrative applicabili alle violazioni di disposizioni
in materia di servizi di investimento.
2. In deroga al termine indicato all'art. 1, comma 1, i
decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui al
presente articolo dovranno essere emanati entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, al fine di dare pronta attuazione ai principi della
parita' concorrenziale, del buon funzionamento dei mercati
e della tutela degli investitori, contenuti nelle direttive
stesse.
3. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi, cui si
provvedera' ai sensi dell'art. 8, le sanzioni
amministrative e penali potranno essere coordinate con
quelle gia' comminate da leggi vigenti in materia bancaria
e creditizia per violazioni che siano omogenee e di pari
offensivita'. A tal fine potra' stabilirsi che non
costituiscono reato e sono assoggettate a sanzioni
amministrative pecuniarie, sulla base dei principi della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,
e fino ad un ammontare massimo di lire trecento milioni,
violazioni per le quali e' prevista, in via alternativa o
congiunta, la pena dell'ammenda o dell'arresto fino ad un
anno, con esclusione delle condotte volte ad ostacolare
l'attivita' delle autorita' di vigilanza ovvero consistenti
nella produzione di documentazione non veritiera ovvero che
offendono in materia rilevante il bene giuridico tutelato.
4. In sede di riordinamento normativo delle materie
concernenti gli intermediari, i mercati finanziari e
mobiliari e gli altri aspetti comunque connessi potra'
essere altresi' modificata la disciplina relativa alle
societa' emittenti titoli sui mercati regolamentati, con
particolare riferimento al collegio sindacale, ai poteri
delle minoranze, ai sindacati di voto e ai rapporti di
gruppo, secondo criteri che rafforzino la tutela del
risparmio e degli azionisti di minoranza.».
- Il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione.».
Note all'art. 1
- Il testo vigente degli articoli 117, comma 1, e 120,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), e' il seguente:
«Art. 117 (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
di imprese controllate residenti). - 1. La societa' o
l'ente controllante e ciascuna societa' controllata
rientranti fra i soggetti di cui all'art. 73, comma 1,
lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di
controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numero 1), del
codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di
gruppo.
«Art. 120 (Definizione del requisito di controllo). -
1. Agli effetti della presente sezione si considerano
controllate le societa' per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilita' limitata:
a) al cui capitale sociale la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento, da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo, senza considerare le azioni
prive del diritto di voto esercitabile nell'assemblea
generale richiamata dall'art. 2346 del codice civile;
b) al cui utile di bilancio la societa' o l'ente
controllante partecipa direttamente o indirettamente per
una percentuale superiore al 50 per cento da determinarsi
relativamente all'ente o societa' controllante, tenendo
conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla
catena societaria di controllo e senza considerare la quota
di utile di competenza delle azioni prive del diritto di
voto esercitabile nell'assemblea generale richiamata
dall'art. 2346 del codice civile.
2. Il requisito del controllo di cui all'art. 117,
comma 1 deve sussistere sin dall'inizio di ogni esercizio
relativamente al quale la societa' o ente controllante e la
societa' controllata si avvalgono dell'esercizio
dell'opzione.».
- Il regolamento (CE) 1606/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 19 luglio 2002 (applicazione di
principi contabili internazionali), e' pubblicato nella
G.U.C.E. 11 settembre 2002, n. L 243.



 
Art. 2.
Opzione per il regime speciale
1. L'opzione per il regime speciale si esercita presentando, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 120, della citata legge n. 296 del 2006, l'apposito modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' ivi stabilite.
2. I requisiti previsti dalla norma devono essere posseduti all'inizio del primo periodo d'imposta dal quale il soggetto che esercita l'opzione intende avvalersi del regime speciale.
3. Le societa', nell'opzione per il regime speciale ai sensi del comma 1, dichiarano il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 119 della citata legge n. 296 del 2006. Il possesso dei requisiti relativi ai diritti di voto e di partecipazione agli utili previsti ai fini dell'accesso al regime speciale viene dichiarato sulla base delle risultanze a disposizione della societa' che esercita l'opzione.
4. Nel caso in cui uno o piu' requisiti non siano posseduti al momento di esercizio dell'opzione viene dato atto di tale circostanza nella comunicazione. In queste ipotesi l'opzione non produce effetti se la ricorrenza dei requisiti non intervenga a decorrere dall'inizio del primo periodo d'imposta da cui si intende applicare il regime speciale. Il possesso di tali requisiti in momento successivo all'esercizio della opzione produce effetto e consente l'accesso al regime speciale solo ove comunicato all'Agenzia delle entrate, secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni dall'inizio del medesimo periodo di imposta.
5. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale ha effetto anche nel caso in cui le azioni della societa' siano ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati entro il 30 aprile 2008. Della intervenuta quotazione nel termine del 30 aprile 2008 deve essere data comunicazione, secondo le modalita' stabilite con il provvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, all'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla conclusione del procedimento di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati.
6. Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono stabilite le modalita' per l'esercizio dell'opzione per il regime speciale di cui all'articolo 1, comma 125 della citata legge n. 296 del 2006 da parte di societa' non ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati.
 
Art. 3.
Vigilanza, modifiche statutarie
1. Lo statuto della SIIQ e della SIINQ deve prevedere:
a) le regole in materia di investimenti;
b) i limiti alla concentrazione dei rischi all'investimento e di controparte;
c) il limite massimo di leva finanziaria consentito, a livello individuale e di gruppo.
2. Le SIIQ danno conto nell'informativa finanziaria infra annuale e nella relazione sulla gestione della situazione della societa' in relazione alle previsioni statutarie di cui al comma 1. La vigilanza di cui al comma 141 lettera a) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esercitata dalla Banca d'Italia e dalla Consob nell'ambito dei poteri stabiliti dalle norme vigenti.
3. Con provvedimento del direttore della Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre 2007 viene istituito l'elenco delle societa' ammesse al regime fiscale privilegiato reso pubblico mediante comunicazione informatica ed aggiornato periodicamente con cadenza almeno annuale.
4. Le societa' di gestione dei mercati evidenziano le azioni delle societa' in regime speciale ammesse alle negoziazioni.
 
Art. 4.
Applicazione dell'imposta d'ingresso
1. Tra gli immobili che per effetto dell'esercizio dell'opzione per il regime speciale si considerano realizzati a valore normale rientrano anche quelli destinati alla locazione detenuti in base a contratto di locazione finanziaria. Possono essere inclusi anche quelli destinati alla vendita, ma a condizione che siano conseguentemente riclassificati in bilancio tra quelli destinati alla locazione.
2. In caso di immobili o di diritti reali sottoposti alla disciplina di rivalutazione o riallineamento di cui all'articolo 1, commi da 469 a 476, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si assume come costo fiscale quello comprensivo dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva in base a tale disciplina, anche se non ancora riconosciuti agli effetti della stessa.
3. Il realizzo a valore normale riguarda sia i fabbricati, sia le aree su cui gli stessi insistono ivi incluse quelle pertinenziali e le aree fabbricabili.
4. Il valore normale assunto a base di determinazione dell'imposta d'ingresso costituisce il nuovo costo fiscale degli immobili e dei diritti reali sugli immobili indicati al comma 3 a partire dal quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale.
5. Qualora, prima dell'inizio del quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale, si verifichi l'alienazione degli immobili o dei diritti reali su immobili, il costo fiscalmente riconosciuto degli stessi e' rettificato della plusvalenza o della minusvalenza che ha concorso a formare la base imponibile dell'imposta d'ingresso sostitutiva. L'imposta d'ingresso sostitutiva versata, riferibile agli immobili o ai diritti reali oggetto di alienazione, costituisce credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle societa', ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi', nel caso in cui, in relazione a uno dei periodi di sospensione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'imposta d'ingresso, si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale di cui all'articolo 1, commi 122 e 123 della citata legge n. 296 del 2006.



Note all'art. 4:
- Il testo vigente dell'art. 1, commi da 469 a 476,
della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il
seguente:
«469. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle
partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della
legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni,
ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 473,
puo' essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del
31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio
successivo per il quale il termine di approvazione scade
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
470. Il maggiore valore attribuito in sede di
rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto ai fini
delle imposte sui redditi e dell'IRAP a decorrere dal terzo
esercizio successivo a quello con riferimento al quale e'
stata eseguita.
471. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12
per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i
beni non ammortizzabili, e' versata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al
periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione
e' eseguita.
472. Il saldo di rivalutazione derivante
dall'applicazione della disposizione di cui al comma 469
puo' essere assoggettato, in tutto o in parte, ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nella
misura del 7 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere
obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza
pagamento di interessi, entro il termine di versamento del
saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi: 10 per cento nel 2006; 45 per cento nel
2007; 45 per cento nel 2008. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 475,
477 e 478, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
473. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto
compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non
ancora edificate, o risultanti tali a seguito della
demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla
cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'
d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi
semplificati di contabilita', essere annotati alla medesima
data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. La rivalutazione deve
riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla
stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano
comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi
diversa destinazione urbanistica.
474. La disposizione di cui al comma 473 si applica a
condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area,
ancorche' previa demolizione del fabbricato esistente,
avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione
della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni
di cui all'art. 34, terzo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di
accertamento di cui all'art. 43 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione
edificatoria dell'area.
475. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19
per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre
rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il
termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi,
rispettivamente secondo i seguenti importi:
a) 40 per cento nel 2006;
b) 35 per cento nel 2007;
c) 25 per cento nel 2008.
476. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 469 e 473 si fa riferimento, per quanto
compatibili, alle modalita' stabilite dai regolamenti di
cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001,
n. 162, e al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 aprile 2002, n. 86.».
- Il testo vigente dell'art. 79 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
seguente:
«Art. 79 (Scomputo degli acconti). - 1. I versamenti
eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le
ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano
dall'imposta a norma dell'art. 22, salvo il disposto del
comma 2 del presente articolo.
2. Le ritenute di cui al primo e al secondo
comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'art. 1 del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692,
applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo
di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a
formare il reddito complessivo ancorche' non siano stati
percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da
scomputare e' calcolato in proporzione all'ammontare degli
interessi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito.».



 
Art. 5.
Opzione per l'inclusione nel reddito d'impresa
1. La scelta per l'inclusione nel reddito d'impresa prevista dall'articolo 1, comma 130 della citata legge n. 296 del 2006 va esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli immobili e i diritti reali su immobili si considerano realizzati a valore normale.
2. Il valore normale assunto a base di determinazione dell'importo da includere nel reddito d'impresa costituisce, a tutti gli effetti, il nuovo costo fiscale degli immobili e dei diritti reali sugli immobili a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli immobili e i diritti si considerano realizzati.
3. Nel caso in cui, esercitando la facolta' prevista dall'articolo 1, comma 130, della citata legge n. 296 del 2006 l'importo complessivo delle plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze concorre alla formazione del reddito d'impresa per quote costanti, le quote imputate, durante la vigenza del regime speciale, costituiscono comunque componenti della gestione imponibile e il valore normale si considera costo fiscale riconosciuto per la parte di esso proporzionalmente corrispondente alla quota assunta a tassazione in ciascun periodo d'imposta immediatamente antecedente.
4. Ferma restando l'applicazione delle ordinarie regole previste dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, concorrono anche le plusvalenze, al netto delle eventuali minusvalenze, relative agli immobili indicati nel comma 1, secondo periodo, dell'articolo 4.
5. L'eventuale decadenza dal regime speciale non fa venir meno gli effetti collegati alla inclusione nel reddito d'impresa delle plusvalenze al netto delle minusvalenze.
 
Art. 6.
Verifica dei criteri di prevalenza
1. Ai fini della verifica delle condizioni di prevalenza dell'attivo patrimoniale destinato alla gestione esente e dei componenti positivi di reddito da essa derivanti, assumono rilevanza i dati risultanti dal bilancio di ciascun esercizio a partire dal primo esercizio di applicazione del regime speciale.
2. Per la verifica del parametro di prevalenza patrimoniale, il valore degli immobili posseduti a titolo di proprieta' o di altro diritto reale o in base a contratto di locazione finanziaria destinati alla locazione e delle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie in altre SIIQ o in SIINQ va rapportato al valore complessivo dell'attivo patrimoniale senza tenere conto: del valore degli immobili o dei diritti reali su immobili adibiti a sede della SIIQ o della SIINQ o direttamente utilizzati come uffici dalle stesse; delle disponibilita' liquide; dei finanziamenti verso societa' del gruppo; dei crediti per corrispettivi derivanti dalla gestione esente non ancora incassati nonche' degli eventuali crediti IVA ricollegabili alla medesima gestione esente.
3. Per la verifica del parametro di prevalenza reddituale, l'ammontare complessivo dei ricavi e dei dividendi derivanti dalla gestione esente va rapportato all'ammontare complessivo dei componenti positivi del conto economico senza tenere conto degli incrementi relativi agli immobili in costruzione destinati alla locazione.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 121 della citata legge n. 296 del 2006, ai soli effetti della verifica del parametro reddituale, in caso di realizzo di immobili e di diritti reali su immobili comunque destinati alla attivita' di locazione, ivi inclusi quelli classificati tra le attivita' correnti, e di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ o SIINQ, le plusvalenze assumono rilievo solo se e nel limite in cui, in relazione all'esercizio considerato, l'importo complessivo dei corrispettivi derivanti dai realizzi supera l'importo complessivo dei reinvestimenti in partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dei principi contabili internazionali in altre SIIQ o SIINQ e in immobili o in diritti reali su immobili destinati alla locazione.
 
Art. 7.
Obbligo di distribuzione dell'utile della gestione esente
1. Ai fini della verifica della condizione prevista dall'articolo 1, comma 123, della citata legge n. 296 del 2006 assume rilievo l'utile netto del conto economico derivante dalla gestione esente disponibile, in base alle regole civilistiche, per la distribuzione ai soci.
2. Nel caso in cui l'utile netto del conto economico derivi in parte dalla gestione esente e in parte dalla gestione imponibile, l'importo da accantonare obbligatoriamente a riserva per vincoli legali o statutari e' proporzionalmente imputato a riduzione delle due parti dell'utile e le riserve cosi' alimentate riflettono tale composizione proporzionale.
3. Il rispetto del vincolo annuale di distribuzione degli utili della gestione esente deve avvenire in sede di delibera di approvazione del bilancio di esercizio e ai fini della sua verifica non assume alcun rilievo la distribuzione di utili o riserve derivanti dalla gestione imponibile o di riserve formatesi in esercizi anteriori a quello di decorrenza del regime speciale.
4. Qualora, durante la vigenza del regime speciale, l'utile contabile derivante dalla gestione esente sia ridotto da una perdita contabile derivante dalla gestione imponibile, l'utile contabile della gestione imponibile realizzato nei successivi esercizi si considera formato, fino a concorrenza dell'importo della suddetta riduzione, da utili della gestione esente, con conseguente obbligo di distribuzione. Identica regola si applica nel caso inverso, con conseguente inapplicabilita' dell'obbligo di distribuzione.
 
Art. 8.
Imputazione componenti pregressi
1. Le plusvalenze realizzate e i contributi incassati in periodi anteriori a quello d'inizio del regime speciale, la cui tassazione sia stata rinviata ai sensi del comma 4 dell'articolo 86 e del comma 3, lettera b), dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, costituiscono in ogni caso componenti della gestione imponibile e, per il loro trattamento ai fini della base imponibile dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, continuano ad applicarsi le regole ordinarie.
2. Le quote residue dei componenti negativi del reddito d'impresa sorti in periodi precedenti a quello da cui ha effetto l'applicazione del regime speciale, dei quali sia stata rinviata la deduzione in conformita' alle norme del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o di altre leggi, che non siano specificamente riferibili a determinate attivita' o beni, sono imputate durante la vigenza del regime speciale per il cinquanta per cento alla gestione esente e per l'altro cinquanta per cento alla gestione imponibile.
3. Nel caso in cui, in relazione a uno dei periodi di imputazione delle suddette quote residue dei componenti negativi, si verifichi una delle cause di decadenza dal regime speciale di cui all'articolo 1, commi 122 e 123 della citata legge n. 296 del 2006, tornano ad applicarsi per i restanti periodi le ordinarie regole di deduzione.



Nota all'art. 8:
- Il testo vigente degli articoli 86, comma 4, e 88,
comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il seguente:
«Art. 86 (Plusvalenze patrimoniali). - 1.-3. (Omissis).
4. Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui
al successivo art. 87, determinate a norma del comma 2,
concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare
nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i
beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a
tre anni, o a un anno per le societa' sportive
professionistiche, a scelta del contribuente, in quote
costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non
oltre il quarto. La predetta scelta deve risultare dalla
dichiarazione dei redditi; se questa non e' presentata la
plusvalenza concorre a formare il reddito per l'intero
ammontare nell'esercizio in cui e' stata realizzata. Per i
beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie,
diverse da quelle di cui al successivo art. 87, le
disposizioni dei periodi precedenti si applicano per quelli
iscritti come tali negli ultimi tre bilanci; si considerano
ceduti per primi i beni acquisiti in data piu' recente.».
«Art. 88 (Sopravvenienze attive). - 1.-2. (Omissis).
3. Sono inoltre considerate sopravvenienze attive:
a) (omissis);
b) i proventi in denaro o in natura conseguiti a
titolo di contributo o di liberalita', esclusi i contributi
di cui alle lettere g) e h) del comma 1 dell'art. 85 e
quelli per l'acquisto di beni ammortizzabili
indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato. Tali
proventi concorrono a formare il reddito nell'esercizio in
cui sono stati incassati o in quote costanti nell'esercizio
in cui sono stati incassati e nei successivi ma non oltre
il quarto. Sono fatte salve le agevolazioni connesse alla
realizzazione di investimenti produttivi concesse nei
territori montani di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97,
nonche' quelle concesse ai sensi del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n.
218, per la decorrenza prevista al momento della
concessione delle stesse. Non si considerano contributi o
liberalita' i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle
Regioni e dalle Province autonome per la costruzione,
ristrutturazione e manutenzione straordinaria ed ordinaria
di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli
Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, nonche' quelli erogati alle cooperative
edilizie a proprieta' indivisa e di abitazione per la
costruzione, ristrutturazione e manutenzione ordinaria e
straordinaria di immobili destinati all'assegnazione in
godimento o locazione.».



 
Art. 9.
Trattamento delle perdite fiscali formatesi
durante il regime speciale
1. Durante il periodo di vigenza del regime speciale, le perdite fiscali della gestione esente non sono compensabili con i redditi della gestione imponibile e si considerano virtualmente compensate con i redditi della stessa gestione esente dei successivi periodi d'imposta nei limiti temporali previsti dall'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. In caso di decadenza dal regime speciale, le perdite della gestione esente non compensate ai sensi del comma 1 con i redditi della stessa gestione sono utilizzabili, nei suddetti limiti temporali, in compensazione dei redditi imponibili prodotti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di ultima applicazione del regime speciale.



Note all'art. 9:
- Il testo vigente dell'art. 84 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' il
seguente:
«Art. 84 (Riporto delle perdite). - 1. La perdita di un
periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli
per la determinazione del reddito, puo' essere computata in
diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi,
ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova
capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi. Per i
soggetti che fruiscono di un regime di esenzione totale o
parziale del reddito la perdita riportabile e' diminuita in
misura proporzionalmente corrispondente alla quota di
esenzione applicabile in presenza di un reddito imponibile.
Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione
dell'utile la perdita e' riportabile per l'ammontare che
eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del
reddito negli esercizi precedenti. La perdita e' diminuita
dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui
all'art. 87, per la parte del loro ammontare che eccede i
componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 96
e 109, commi 5 e 6. Detta differenza potra' tuttavia essere
computata in diminuzione del reddito complessivo in misura
tale che l'imposta corrispondente al reddito imponibile
risulti compensata da eventuali crediti di imposta,
ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in
acconto, e dalle eccedenze di cui all'art. 80.
2. Le perdite realizzate nei primi tre periodi
d'imposta dalla data di costituzione possono, con le
modalita' previste al comma 1, essere computate in
diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi senza alcun limite di tempo a condizione che si
riferiscano ad una nuova attivita' produttiva.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nel
caso in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi
diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che
riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da
terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga
modificata l'attivita' principale in fatto esercitata nei
periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate.
La modifica dell'attivita' assume rilevanza se interviene
nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento
od acquisizione ovvero nei due successivi od anteriori. La
limitazione non si applica qualora:
a) (abrogata);
b) le partecipazioni siano relative a societa' che
nel biennio precedente a quello di trasferimento hanno
avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci
unita' e per le quali dal conto economico relativo
all'esercizio precedente a quello di trasferimento
risultino un ammontare di ricavi e proventi dell'attivita'
caratteristica, e un ammontare delle spese per prestazioni
di lavoro subordinato e relativi contributi, di cui
all'art. 2425 del codice civile, superiore al 40 per cento
di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi
anteriori.».



 
Art. 10.
Coordinamento del regime speciale con l'imposta
regionale sulle attivita' produttive
1. Ferma restando l'applicazione delle ordinarie regole previste dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e' soggetta ad imposta regionale sulle attivita' produttive la quota del valore della produzione proporzionalmente corrispondente al rapporto tra i componenti positivi imputabili alla gestione esente rilevanti ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e l'ammontare complessivo dei componenti positivi rilevanti agli stessi effetti.
 
Art. 11.
Trattamento e criteri di utilizzazione delle riserve
1. Nel prospetto del capitale e delle riserve della dichiarazione dei redditi, le societa' cui si applica il regime speciale devono dare indicazione degli utili e delle riserve formatesi durante la vigenza del regime speciale, distintamente riferibili alla gestione esente e alla gestione imponibile nonche' della movimentazione dei relativi importi. Con riguardo agli utili e alle riserve derivanti dalla gestione esente, va data distinta indicazione anche della quota, risultante da apposita documentazione, riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.
2. Salva diversa volonta' assembleare, in caso di distribuzione di riserve, si considerano distribuite prioritariamente quelle formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.
3. In caso di destinazione delle riserve a copertura perdite, si considerano utilizzate prioritariamente le riserve di utili formatesi anteriormente all'inizio del regime speciale e quelle formatesi durante la vigenza di tale regime con utili derivanti dalla gestione imponibile.
4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nei periodi successivi all'eventuale decadenza dal regime speciale.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre
1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, e' il
seguente:
«Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). -1.-2. (Omissis).
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le
parti possono stipulare contratti di locazione, definendo
il valore del canone, la durata del contratto, anche in
relazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, nel
rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi,
i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare
le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.».



 
Art. 12.
Cause di decadenza dal regime speciale
1. Qualora per due periodi d'imposta consecutivi uno qualunque dei due parametri di prevalenza della gestione esente non sia rispettato, si decade dal regime speciale con effetto dallo stesso secondo periodo d'imposta di mancato rispetto.
2. Il mancato rispetto, anche per un solo periodo d'imposta, di entrambi i parametri di prevalenza comporta l'automatica decadenza dal regime speciale con effetto dallo stesso periodo.
 
Art. 13.
Consolidato fiscale
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 117 a 129 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno 2004, agli effetti della disciplina di tassazione di gruppo, le SIIQ possono partecipare solo in veste di consolidanti o in veste di consolidate da altra SIIQ. Agli stessi effetti, possono essere incluse, nella tassazione di gruppo in cui una SIIQ assuma la veste di consolidante, anche societa' cui non si applica il regime speciale.
2. L'eventuale decadenza dal regime speciale di una delle societa' consolidate non costituisce causa di interruzione della tassazione di gruppo.



Nota all'art. 13:
- Gli articoli da 117 a 129 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplinano il
regime opzionale di tassazione di gruppi delle societa'
residenti e costituiscono la Sezione II (consolidato
nazionale) del Capo II (determinazione della base
imponibile delle societa' e degli enti commerciali
residenti) del Titolo II (imposta sul reddito delle
societa) di tale decreto del Presidente della Repubblica.
- Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 9 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
138 del 15 giugno 2004, reca le disposizioni applicative
del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui
agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte
sui redditi.



 
Art. 14.
Costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ
1. Ai fini dell'applicazione della disciplina sul reddito d'impresa, il costo fiscale delle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ, costituenti immobilizzazioni finanziarie, si considera incrementato della parte di utili corrispondente alla gestione imponibile della partecipata e decrementato della parte di tali utili effettivamente distribuita.
2. Agli stessi effetti, il costo fiscale di dette partecipazioni si considera proporzionalmente incrementato dell'importo delle plusvalenze al netto delle minusvalenze assoggettato a imposta d'ingresso sostituiva presso la partecipata ovvero incluso nel reddito d'impresa di questa.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, alle partecipazioni in SIIQ e in SIINQ detenute al di fuori dell'esercizio d'impresa, ai fini dell'applicazione della disciplina sui redditi diversi.
 
Art. 15.
Disciplina dei conferimenti immobiliari
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 comma 1, secondo periodo, in caso di conferimenti effettuati nell'esercizio di impresa, l'applicazione dell'imposta sostituiva prevista dall'articolo 1, comma 137, della citata legge n. 296 del 2006 puo' essere richiesta dal conferente anche in relazione a immobili non destinati alla locazione.
2. Qualora, prima della scadenza del termine triennale previsto dallo stesso comma 137, la societa' conferitaria, anche se decaduta nel frattempo dal regime speciale, proceda al realizzo degli immobili o dei diritti reali ricevuti in conferimento, si assume come costo fiscale di detti immobili quello ultimo riconosciuto in capo al conferente e l'imposta sostitutiva da questo liquidata all'atto dell'originario conferimento costituisce per la conferitaria credito d'imposta scomputabile dall'imposta sul reddito delle societa', ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Ai fini della condizione di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati entro la data di chiusura del periodo d'imposta del conferente prevista dall'articolo 1, comma 140, della citata legge n. 296 del 2006, per il primo periodo di applicazione della disciplina si tiene conto, se successivo a tale data, del piu' ampio termine consentito dall'articolo 2, comma 5, del presente regolamento.
4. La condizione di prevalenza richiesta dal primo periodo del comma 138 deve essere verificata alla data in cui ha effetto l'atto di conferimento.



Nota all'art. 15 e 17:
- Per il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda la nota
all'art. 4.



 
Art. 16.
Operazioni straordinarie
1. Ferma restando l'applicazione dei principi generali e delle norme dettate in materia dal testo unico delle imposte sui redditi, le operazioni di fusione, scissione, conferimento di azienda o di rami aziendali alle quali partecipino SIIQ o SIINQ, non comportano di per se' decadenza dal regime speciale.
2. In caso di incorporazione di una SIIQ da parte di una societa' i cui titoli, al momento della delibera della fusione non siano ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati, e' possibile esercitare l'opzione per la prosecuzione del regime speciale della incorporanda, ferma restando l'intervenuta conclusione della procedura di ammissione entro la data di efficacia giuridica della fusione. A prescindere, tuttavia, dalla prosecuzione o meno del regime speciale, la societa' incorporante subentra comunque in tutti gli obblighi e diritti specificatisi in capo alla SIIQ per effetto dell'applicazione del regime speciale.
 
Art. 17.
Imposte sui redditi assolte sugli immobili
posseduti all'estero
1. Per le imposte sui redditi assolte all'estero da parte di una SIIQ o di una SIINQ in relazione agli immobili ivi posseduti e rientranti nella gestione esente, e' attribuito un credito d'imposta scomputabile ai sensi dell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pari all'imposta che sarebbe stata accreditabile in assenza del regime speciale.



Nota all'art. 15 e 17:
- Per il testo dell'art. 79 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si veda la nota
all'art. 4.



 
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 7 settembre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 232
 
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