Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2007 |
Modalita' di effettuazione del versamento diretto ai comuni dell'addizionale comunale all'IRPEF, da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che ha istituito l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; Visto l'art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che stabilisce che, a decorrere dall'anno d'imposta 2007, il versamento dell'addizionale e' effettuato direttamente ai comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a ciascun comune, le cui modalita' di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che ha istituito il sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che individua le unita' previsionali di base del bilancio dello Stato e disciplina il riordino del sistema di tesoreria unica e la ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato; Visto l'art. 3, comma 1, lettera h-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato delle ritenute operate dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720; Visto il comma 446, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'utilizzo delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze per il pagamento degli stipendi delle amministrazioni dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 2002, che disciplina il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi amministrati con ruoli di spesa fissa, mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata; Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che disciplina il versamento unitario delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti; Ritenuta la necessita' di attivare una procedura che permetta di trasmettere direttamente ai comuni le somme ricevute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche ed i relativi dati contabili necessari al loro riscontro; Considerata la necessita' di adeguare le modalita' di versamento per le amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi si avvalgono del «Service personale tesoro», nonche' le modalita' di versamento delle ritenute sugli stipendi delle altre amministrazioni dello Stato e delle Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri; Ritenuta la necessita' di prevedere particolari modalita' di versamento per gli enti sottoposti alla normativa di tesoreria unica, individuati nelle tabelle A e B allegate alla citata legge 29 ottobre 1984, n. 720; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento 1. Con il presente decreto sono definite le modalita' operative per l'effettuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, del versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima. |
| Art. 2. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai sostituti d'imposta ed ai contribuenti per le imposte proprie. |
| Art. 3. Modalita' di versamento da parte dei soggetti privati 1. Il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' effettuato dai soggetti privati, in acconto ed a saldo, con il modello di versamento F24 di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, evidenziando quanto dovuto a ciascun comune sulla base del domicilio fiscale dei contribuenti alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa. 2. Il versamento di cui al comma precedente e' effettuato utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle entrate da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate. 3. L'Agenzia delle entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalita' previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
| Art. 4. Modalita' di versamento per gli enti individuati nella tabella A 1. Gli enti individuati nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso le tesorerie provinciali, trasmettono, direttamente o tramite il proprio tesoriere, con flusso telematico all'Agenzia delle entrate, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche suddivisi per i comuni di riferimento, secondo tempi, modalita' e specifiche tecniche che saranno definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro il 15 ottobre 2007. 2. Nei casi in cui la trasmissione della richiesta di pagamento e' effettuata direttamente dall'ente, quest'ultimo comunica al tesoriere il versamento da effettuare specificandone la data di regolamento. Se trattasi di un ente sottoposto alle norme della tesoreria unica mista, il tesoriere provvede a prealimentare per tempo il sottoconto infruttifero del relativo conto di tesoreria unica. 3. L'Agenzia delle entrate, attraverso la struttura di gestione, di cui al comma 1, dell'art. 22, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, verifica la correttezza formale dei flussi trasmessi ed invia alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare, un flusso informativo contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonche' tutti gli elementi necessari affinche' le tesorerie provinciali possano effettuare gli addebiti. 4. Nella data di regolamento richiesta dall'Agenzia delle entrate con il flusso di cui al comma precedente, la Banca d'Italia addebita i conti di tesoreria degli enti ed accredita le somme sulla contabilita' speciale 1777, di cui al precedente comma. 5. Nell'ipotesi di incapienza dei predetti conti le tesorerie sono autorizzate a scritturare gli importi mancanti al conto sospeso collettivi, dandone avviso al tesoriere dell'ente affinche' provveda al ripianamento. |
| Art. 5. Modalita' di versamento per gli enti individuati nella tabella B titolari di conti presso la tesoreria centrale 1. Gli enti individuati nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, titolari di conti presso la tesoreria centrale, trasmettono all'Agenzia delle entrate, con il flusso telematico di cui al precedente art. 4, comma 1, la richiesta di pagamento degli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, suddivisi per i comuni di riferimento. 2. La struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la correttezza formale del flusso, provvede ad inoltrare all'Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (I.Ge.P.A.) ed alla Banca d'Italia, secondo tempi e modalita' da concordare tra l'Agenzia delle entrate, la Banca d'Italia e la Ragioneria generale dello Stato, il medesimo flusso contenente la richiesta di accredito delle somme sulla contabilita' speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», l'elenco dei conti di tesoreria da addebitare, nonche' tutti gli elementi necessari affinche' I.Ge.P.A. possa disporre gli addebiti. 3. La Banca d'Italia riconosce l'importo complessivo indicato nel flusso dell'Agenzia delle entrate sulla contabilita' speciale 1777, di cui al precedente comma, nel giorno lavorativo corrispondente alla data di regolamento indicata dall'Agenzia delle entrate, scritturando il relativo importo in conto sospeso collettivi. Contemporaneamente all'invio del flusso telematico all'Agenzia delle entrate, ciascun ente inoltra ad I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento fondi dal proprio conto corrente di tesoreria centrale. I.Ge.P.A., dopo aver verificato la rispondenza degli importi delle richieste di prelevamento fondi con quelli indicati nel flusso trasmessogli dall'Agenzia delle entrate, emette gli ordini di prelevamento Fondi dai conti correnti degli enti, a favore della Banca d'Italia ai fini del ripianamento dell'importo scritturato in conto sospeso. |
| Art. 6. Altri enti pubblici 1. Gli enti pubblici non compresi negli articoli 4 e 5 del presente decreto effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche secondo le modalita' di cui al precedente art. 3. |
| Art. 7. Amministrazioni dello Stato che non si avvalgono del «Service Personale Tesoro» 1. Le amministrazioni centrali dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli assegni fissi non si avvalgono delle procedure informatiche del «Service Personale Tesoro», di seguito denominato S.P.T., e che sono titolari di conti correnti di tesoreria centrale, possono effettuare il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalita' previste al precedente art. 5. |
| Art. 8. Forze armate 1. Gli enti delle Forze armate e l'Arma dei carabinieri effettuano il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con le modalita' previste al precedente art. 3. |
| Art. 9. Ripartizione delle somme a favore dei comuni 1. L'Agenzia delle entrate ripartisce le somme affluite sulla contabilita' speciale 1777, denominata «Agenzia delle entrate - Fondi della riscossione», tra i diversi comuni, accreditando i rispettivi importi sulla base delle informazioni contenute nel flusso telematico trasmesso da ciascun ente, dagli intermediari della riscossione per i versamenti eseguiti dai soggetti privati ovvero dagli enti di cui al precedente art. 6. |
| Art. 10. Amministrazioni che si avvalgono del «Service Personale Tesoro» 1. Per tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato che per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato si avvalgono delle procedure informatiche del S.P.T., le somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in acconto ed a saldo, sono versate direttamente ai comuni di riferimento, con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata, come previsto dal decreto ministeriale del 31 ottobre 2002, estinguibili mediante accreditamento sui conti correnti postali di cui al successivo art. 11. 2. Gli enti individuati nelle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che hanno affidato il servizio di liquidazione delle retribuzioni del proprio personale al S.P.T., adottano, per il versamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, le medesime modalita' indicate agli articoli 4 e 5 del presente decreto. |
| Art. 11. Accreditamento delle somme ai comuni 1. Gli importi spettanti ai comuni sono accreditati sui relativi conti correnti postali, il cui elenco e' predisposto e costantemente aggiornato, con idonee procedure informatiche, dal Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ed e' reso disponibile sui siti informatici del predetto Dipartimento e del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. |
| Art. 12. Coordinamento 1. Ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto sono adottate con decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa |
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