Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 8 ottobre 2007
Istituzione degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nei riferimenti normativi del presente atto,
Dispone:
Art. 1.
Istituzione e funzioni degli Osservatori regionali
per gli studi di settore
1. Entro il 31 dicembre 2007 sono istituiti, presso ciascuna direzione regionale dell'Agenzia delle entrate e presso le direzioni provinciali dell'Agenzia delle entrate di Bolzano e Trento, gli Osservatori regionali per gli studi di settore.
2. Gli Osservatori regionali per gli studi di settore hanno la funzione di individuare, nell'ambito territoriale della Regione, l'eventuale esistenza di specifiche condizioni di esercizio delle attivita' economiche a livello locale, rilevanti sia ai fini della revisione degli studi di settore che della relativa applicazione in sede di accertamento.
3. Le specifiche condizioni di esercizio riguardano in particolare:
a) le modalita' di svolgimento delle attivita' caratteristiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi;
b) le situazioni economiche di specifiche aree geografiche o distretti produttivi, caratterizzate da crisi cosi' come da particolare sviluppo ed espansione;
c) le altre problematiche di varia natura, collegate all'ambito territoriale della Regione, che possano incidere in modo significativo sulla applicazione degli studi di settore.
 
Art. 2.
Composizione degli Osservatori regionali
per gli studi di settore
1. Componenti degli Osservatori regionali per gli studi di settore sono:
a) il direttore regionale dell'Agenzia delle entrate con funzione di presidente;
b) un dirigente della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza;
c) un dirigente o funzionario dell'Agenzia delle entrate per ciascuna provincia compresa nella Regione;
d) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria dell'industria, del commercio e dell'artigianato, piu' rappresentative a livello regionale;
e) due rappresentanti degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni economiche e giuridiche;
f) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni tecniche;
g) un rappresentante degli ordini professionali degli esercenti arti e professioni sanitarie.
2. Gli Osservatori regionali sono costituiti con provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate. I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1, sono designati dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali piu' rappresentativi a livello regionale.
3. Il presidente puo' disporre la costituzione, nell'ambito dell'Osservatorio, di gruppi di lavoro per l'analisi e la valutazione di problematiche riguardanti specifiche aree territoriali o specifici settori di attivita' economiche.
4. L'Osservatorio regionale viene dotato di una segreteria composta da personale dell'Agenzia delle entrate designato dal presidente.
5. Ai componenti degli Osservatori regionali non spetta alcun compenso.
 
Art. 3.
Operativita' degli Osservatori regionali
per gli studi di settore
1. L'Osservatorio regionale si riunisce periodicamente presso la sede della Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.
2. La convocazione viene disposta dal presidente e puo' essere chiesta anche dai singoli componenti dell'Osservatorio regionale.
3. Per ciascuna riunione viene redatto un verbale dal quale risultino tutte le situazioni portate all'attenzione dell'Osservatorio regionale e le eventuali richieste formulate dai componenti. Le questioni piu' rilevanti, trattate dall'Osservatorio regionale nonche' le soluzioni proposte, sono trasmesse alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate e alla commissione degli esperti, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 7, della legge n. 146 dell'8 maggio 1998. Entro il 31 gennaio di ciascun anno deve essere predisposta una relazione sulle attivita' e le principali problematiche trattate nel corso dell'anno precedente da inviare alla Direzione centrale accertamento.
4. I componenti dell'Osservatorio regionale possono chiedere al presidente di acquisire elementi sulla applicazione degli studi di settore, in sede di accertamento, nell'ambito regionale. La richiesta puo' essere esclusivamente finalizzata ad agevolare la individuazione delle particolari condizioni di esercizio dell'attivita' di cui all'art. 1. I componenti possono altresi' chiedere l'acquisizione di documentazione, nonche' eventuali elaborazioni relative ai singoli settori economici. In quest'ultimo caso il presidente, valutata l'utilita' della acquisizione ai fini delle competenze dell'Osservatorio, effettua la richiesta alla Direzione centrale accertamento.
5. Gli elementi emersi nelle riunioni dell'Osservatorio regionale formano oggetto di specifica valutazione da parte del presidente e, qualora ritenuti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi in sede di accertamento, potranno essere oggetto di apposite direttive nei confronti dei competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate, affinche' ne tengano conto nell'ambito dell'attivita' di controllo. Le direttive impartite sono trasmesse, per conoscenza, alla Direzione centrale accertamento.
 
Art. 4.
Soppressione degli Osservatori provinciali
1. A far corso dalla data di istituzione dell'Osservatorio regionale sono soppressi tutti gli Osservatori provinciali della regione istituiti in attuazione del decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del 15 aprile 1999. La stessa disposizione opera con riguardo agli Osservatori provinciali delle province di Trento e Bolzano. Motivazioni.
Il presente provvedimento prevede l'istituzione degli Osservatori regionali sugli studi di settore e la soppressione dei vigenti Osservatori provinciali. Cio' viene previsto per consentire un funzionamento piu' razionale ed efficiente oltre che per dare nuovo impulso all'attivita' di analisi sul funzionamento degli studi di settore a livello territoriale.
Viene prevista, altresi', su decisione del presidente dell'Osservatorio, la possibilita' di costituire sottogruppi di lavoro al fine di analizzare e risolvere problemi legati a specifiche aree territoriali ovvero a specifici ambiti settoriali, anche avvalendosi di tecnici ed esperti del settore.
E' previsto che gli Osservatori regionali si riuniscano periodicamente nel corso dell'anno per assicurare un'analisi costante delle attivita' economiche sul territorio e che comunichino alla Direzione centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate le questioni piu' rilevanti emerse nelle riunioni. Tale modalita' consentira' l'immediata conoscenza a livello centrale delle problematiche locali e di eventuali elementi di rilevante interesse utile per la revisione degli studi.
Viene previsto, altresi', entro il 31 gennaio di ogni anno, l'invio da parte di ciascun Osservatorio, di una relazione annuale contenente le principali questioni affrontate e le attivita' svolte nell'anno. I dati e le informazioni potranno essere utilizzati anche nell'analisi della territorialita' degli studi di settore, per consentire una sempre maggiore rispondenza di tali strumenti alle realta' locali.
Gli Osservatori potranno segnalare eventuali anomalie applicative degli studi di settore o particolarita' relative a determinate attivita' e, qualora ritenuti rilevanti dal presidente dell'Osservatorio, potranno essere portati a conoscenza dei competenti uffici locali dell'Agenzia delle entrate affinche' ne tengano conto nell'ambito dell'attivita' di controllo.
Gli Osservatori regionali hanno, quindi, una funzione propositiva rilevante per l'applicazione degli studi, in quanto ne verificano l'adeguatezza ed il funzionamento a livello locale, proponendo gli aggiustamenti ed i correttivi necessari. Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore (normativa e prassi di riferimento):
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (art. 62-bis) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: «Istituzione degli studi di settore»;
legge 8 maggio 1998, n. 146: «Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario»;
decreto del direttore dell'Agenzia 15 aprile 1999: «Istituzione degli osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali»;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: «Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore»;
circolare n. 96/E del 15 novembre 2001: «Osservatori provinciali per l'adeguamento degli studi di settore alle realta' economiche locali. Compiti e modalita' di funzionamento».
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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