Gazzetta n. 247 del 23 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 ottobre 2007
Soppressione e messa in liquidazione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge 15 giugno 2002, n. 112;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
Visto il decreto legislativo C.P.S. 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni, che conferisce al Comitato interministeriale prezzi la potesta' di istituire Casse conguaglio e stabilire le modalita' delle relative contribuzioni e riconosce ai Comitati provinciali prezzi, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, i medesimi poteri e facolta' spettanti al Comitato interministeriale prezzi;
Vista la deliberazione del Comitato provinciale prezzi di Genova del 21 giugno 1982, n. 21/1982, che ha istituito la Cassa conguaglio acquedotti genovesi con il compito di provvedere alla perequazione dei costi rapportati alle aziende acquedottistiche operanti nel comune di Genova al fine di mantenere l'unificazione delle tariffe idriche della citta' di Genova;
Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, concernente la disciplina delle Casse conguaglio prezzi;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, che ha istituito l'Autorita' d'ambito territoriale col compito di assolvere all'attivita' di perequazione, prima di competenza della Cassa conguaglio acquedotti genovesi;
Visto il verbale n. 5/2006 del 4 dicembre 2006 con il quale il Comitato di gestione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi ha preso atto del venir meno delle funzioni della Cassa, assorbite dall'Autorita' di ambito territoriale ai sensi della citata legge n. 36/1994;
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Genova n. 302 del 21 dicembre 2006 che ha ratificato le decisioni del Comitato di gestione della Cassa conguaglio;
Visti gli articoli 1 e 2 del citato decreto legislativo n. 98/1948 i quali dispongono che le casse e i fondi Conguaglio sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro e che per ogni Cassa e' nominato un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del Tesoro;
Visto l'art. 1 della citata legge n. 1404/1956 il quale stabilisce: «Gli enti di diritto pubblico e gli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, o che si trovano in condizioni economico di grave dissesto o sono nell'impossibilita' concreta di attuare i propri fini statutari, devono essere soppressi e posti in liquidazione con le modalita' stabilite dalla presente legge ovvero incorporati in enti similari»;
Visti l'art. 1, comma secondo, della citata legge n. 1404/1956 e l'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 in base ai quali i provvedimenti di soppressione, liquidazione o incorporazione degli enti soggetti a vigilanza dello Stato, interessanti comunque la finanza statale, i cui scopi sono cessati o non piu' perseguibili, sono di competenza del Ministro per il tesoro;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo» in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 89, della legge n. 266/2005, cosi' come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 296/2006, concernente la soppressione dell'Ispettorato generale degli enti disciolti (I.G.E.D.) del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il rinvio ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per l'attribuzione delle competenze del soppresso Ispettorato ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 aprile 2007 con il quale vengono attribuite le competenze del soppresso IGED all'Ispettorato generale di Finanza;
Ravvisata l'urgenza di dover procedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 della citata legge n. 1404/1956, alla soppressione e messa in liquidazione della Cassa conguaglio acquedotti genovesi e all'affidamento della liquidazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di Finanza;
Decreta:
A far data dal 1° aprile 2007, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, la Cassa conguaglio acquedotti genovesi e' soppressa e posta in liquidazione.
Alle operazioni di liquidazione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze a mezzo dell'Ispettorato generale di Finanza della Ragioneria generale dello Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 ottobre 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
 
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