Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007
Disposizioni per lo svolgimento del «grande evento» relativo alla Expo che si terra' a Milano nell'anno 2015. (Ordinanza n. 3623).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto, in particolare, l'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, che stabilisce che le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»;
Considerato che l'evento, di rilevanza mondiale, comportera' un notevole incremento di presenze di visitatori e di alte cariche politiche/istituzionali nazionali ed estere nella citta' di Milano, con conseguenti implicazioni sul sistema generale dell'accoglienza, dei trasporti, delle infrastrutture e mobilita', del decoro, dell'arredo urbano, dell'igiene e pulizia urbana, della sicurezza ed ordine pubblico, che richiedono l'adozione di misure straordinarie ed urgenti di natura organizzativa e logistica;
Ritenuta l'attuale esigenza di porre in essere tutti i necessari interventi per il buon esito della candidatura;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine alla gestione dei «grandi eventi» di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2006;
Dispone:
Art. 1.
1. Il sindaco del comune di Milano e' nominato Commissario delegato per la predisposizione degli interventi necessari alla migliore presentazione della candidatura della Citta' di Milano quale sede del grande evento «Expo 2015».
2. Il Commissario delegato provvede a coordinare ed attuare tutte le iniziative, anche all'estero, volte a sostenere la candidatura della citta' di Milano, nonche' ad assicurare il regolare svolgimento degli eventi ad essa connessi, mediante interventi volti al miglioramento dell'immagine e della mobilita' della citta', nonche' all'acquisizione urgente della disponibilita' dei beni, forniture e servizi, necessari e strumentali alla promozione ed al buon esito della candidatura. In particolare il Commissario delegato provvede:
all'individuazione ed al miglioramento di zone e degli immobili ritenuti di pregio e decoro per l'immagine della citta' di Milano ove si terranno manifestazioni connesse alla candidatura della citta' medesima;
alla riqualificazione del contesto urbano attraverso interventi di manutenzione, di risanamento, di ripristino e di ripulitura dai graffiti sulle facciate degli stabili e nei portici, sia pubblici che privati, compresa la pavimentazione, prospicienti le pubbliche vie, per le esigenze del decoro urbano e dell'immagine cittadina. Il Commissario delegato potra' provvedere direttamente alle predette operazioni anche senza l'assenso dei proprietari o titolari di altro diritto reale;
al miglioramento ed all'allestimento di impianti d'illuminazione, delle aree adibite a verde pubblico, delle strade e delle piazze della citta', nonche' di quelle comunque interessate e coinvolte negli interventi di promozione della candidatura limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni correlate;
all'individuazione di spazi pubblicitari, anche in deroga al vigente regolamento comunale, per promuovere e sostenere la candidatura di Milano a sede del grande evento e le manifestazioni ad essa correlate limitatamente ai giorni di svolgimento delle medesime;
alla rimozione di pubblicita', affissioni ed impianti pubblicitari abusivi, irregolari o comunque degradati, con modalita' anche in deroga alla normativa vigente ed ai regolamenti comunali;
alle attivita' di promozione necessarie a sostenere la candidatura della citta' di Milano;
all'adozione di provvedimenti urgenti che si rendano necessari per liberare temporaneamente alcune aree occupate da cantieri, coinvolte in manifestazione connesse alla candidatura;
all'adozione di provvedimenti modificativi, limitatamente ai giorni di svolgimento delle manifestazioni correlate alla candidatura della citta' di Milano, dell'ordinario assetto della mobilita' e del trasporto nel territorio milanese e della provincia, adottando ogni conseguente misura per contenere eventuali disagi della popolazione;
all'individuazione, occupazione temporanea ed allestimento di aree, pubbliche o private, per assicurare, in via temporanea e limitatamente al periodo di svolgimento delle manifestazioni correlate alla candidatura della citta' di Milano, la sosta dei veicoli o sistemazione attrezzature mobili;
per il compimento delle attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, senza necessita' di doppia notificazione e con i termini comunque ridotti alla meta'.
3. I pareri, visti e nulla-osta relativi ai progetti che si dovessero rendere necessari, sono resi dalle amministrazioni competenti al Commissario delegato entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine, si intendono favorevoli.
 
Art. 2.
1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato si avvale del personale e degli uffici dell'Amministrazione comunale.
 
Art. 3.
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, del articoli 3, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto del 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;
decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, art. 7, comma 9, limitatamente alla parte in cui le predette disposizioni richiedono la previa delibera della giunta comunale, art. 159, comma 1 e 2; art. 215, comma 1;
decreto ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460, decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 14, 33, commi 2 e 3, articoli 37, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 96, 121, 122, 123, 124, 125, 128, 132;
decreto del Presidente Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 11, 15, commi 2, 3, 8 (limitatamente ai termini ivi previsti che sono ridotti alla meta); art. 19; art. 22-bis; articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47, 50;
legge 15 maggio 1997, 127, art. 17, comma 24;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 34, 42, 48, 107, 183, 184, 185, 204 (limitatamente alle condizioni ed ai limiti per l'assunzione e l'ammortamento dei mutui) articoli 216, 217, 218;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 12, 14, 14-bis, 14-ter 14-quater e 14-quinquies e successive modificazioni ed integrazioni;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 24, 28, 49, 150, 159;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35, 36, 52, 53;
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13 e C.C.N.L. 98/2001, art. 14;
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17;
legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5;
legge regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. articoli 80, 81, 82, 83, 84;
legge regione Lombardia 14 marzo 2003, n. 2 art. 6;
legge regione Lombardia 23 febbraio 2004, n. 3, articoli 2, 3;
legge regione Lombardia n. 86 del 30 novembre 1983, articoli 13, 21;
legge regione Lombardia n. 17 del 27 marzo 2000, articoli 4, 6, 9;
legge regione Lombardia n. 13 del 10 agosto 2001, art. 8;
legge regione Lombardia n. 22 del 24 luglio 1993, articoli 5, 8, comma 3;
Statuto del comune di Milano, articoli: 36, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54, 60, 62, 71, 74, 75, 82, 83, 95, 96, 97, 105 e 107.
 
Art. 4.
1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse pubbliche e private, poste nella disponibilita' del comune di Milano.
2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1 e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata del Commissario delegato.
 
Art. 5.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 ottobre 2007
Il Presidente: Prodi
 
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