Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2007 |
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito parte del territorio della regione Veneto, nel giorno 26 settembre 2007. (Ordinanza n. 3621). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Considerato che il 26 settembre 2007 parte del territorio della regione Veneto, con particolare riferimento alle province di Venezia, Padova e Treviso, e' stato colpito da eccezionali eventi meteorologici che hanno determinato interruzioni della viabilita' stradale e danneggiamenti alle infrastrutture; Considerato che i predetti eventi hanno causato, altresi', fenomeni di dissesto idraulico, idrico, ambientale e igienico-sanitario, nonche' l'inondazione di alcune porzioni di centri abitati, nel comune di Venezia e in altri comuni viciniori; Considerato, inoltre, che i fenomeni meteorologici in argomento hanno determinato una grave situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Considerato, che le intense precipitazioni hanno messo in crisi i sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso; Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate; Vista la nota a firma congiunta del presidente della regione Veneto, del presidente della provincia di Venezia e del sindaco di Venezia del 2 ottobre 2007 con la quale sono stati indicati gli interventi necessari per il rientro dall'emergenza; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in parte del territorio della regione Veneto colpito da eventi alluvionali nel giorno 26 settembre 2007; Acquisita l'intesa della regione Veneto; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il segretario regionale ai lavori pubblici, ing. Mariano Carraro e' nominato commissario delegato per l'emergenza concernente gli eventi meteorologici di cui in premessa; il medesimo provvede alla individuazione dei comuni colpiti dagli eventi stessi, alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonche' a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra. 2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il commissario delegato si avvale dell'opera di due soggetti attuatori, di cui uno designato dal presidente della regione Veneto ed uno dal sindaco di Venezia, cui affidare determinati settori di intervento, sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle aziende pubbliche di servizi. 3. Il commissario delegato in particolare provvede: a) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dai beni pubblici e privati; b) al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, alla pulizia ed alla manutenzione straordinaria della viabilita', degli alvei dei corsi d'acqua e dei canali, ed alla stabilizzazione spondale e di versante, alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi ed alla messa in sicurezza dei luoghi, nonche' alla realizzazione di adeguati interventi, anche non infrastrutturali, di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici, anche in attuazione della pianificazione di settore; c) all'individuazione di appositi siti di stoccaggio temporaneo, anche all'interno della conterminazione lagunare, ove ubicare i fanghi, i detriti ed i materiali rivenienti dalla situazione emergenziale in atto, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4, definendo d'intesa con gli enti ordinariamente competenti le modalita' per il definitivo smaltimento; d) alla pianificazione di azioni ed interventi di mitigazione del rischio conseguente all'inadeguatezza dei sistemi preposti all'allontanamento e allo scolo delle acque superficiali in eccesso, al fine della riduzione definitiva degli effetti dei fenomeni alluvionali ed in coerenza con gli altri progetti di regimazione delle acque, predisposti per la tutela e la salvaguardia della Terraferma veneziana, nel territorio provinciale di Venezia e negli altri territori comunali del Bacino Scolante in Laguna individuati dal «Piano direttore 2000» approvato con deliberazione del consiglio regionale del Veneto n. 23 in data 7 marzo 2003; e) il commissario delegato predispone uno studio di fattibilita' per l'istituzione di un contributo aggiuntivo sul prezzo del biglietto di trasporto ferroviario per l'ingresso nella citta' di Venezia, i cui proventi saranno utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza. 4. Il commissario delegato provvede, altresi', al rimborso delle spese sostenute dai comuni, nonche' da altri enti ed amministrazioni impegnate nelle fasi della prima emergenza. 5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dallo stesso Dipartimento, impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonche' al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e' effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilita' e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il commissario delegato, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 4. 2. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione e' subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta. 3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, devono essere resi alle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, con i termini di legge ridotti della meta'. Il medesimo commissario delegato, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni. 5. Il commissario delegato si avvale di un comitato tecnico di valutazione e di coordinamento, nominato con apposito provvedimento del presidente della regione Veneto, composto da sette membri, scelti tra dipendenti pubblici, amministratori ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, di cui uno designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con funzioni di presidente, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, uno dal Ministero delle infrastrutture, uno dal presidente della regione Veneto, uno dalla provincia di Venezia e uno dal comune di Venezia. Il presidente del Comitato provvede a designare il segretario del comitato medesimo. 6. Al personale, di cui al comma 5, nonche' ai soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, spettano compensi determinati con separato provvedimento del presidente della regione del Veneto, sentito il Dipartimento della protezione civile, e corrisposti in deroga al regime giuridico della onnicomprensivita' della retribuzione di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, e relativa disposizione di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, con oneri a carico dell'art. 6. |
| Art. 3. 1. Il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attivita' produttive, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonche' a favore di societa' sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attivita' sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. Per le attivita' avviate nel corso dell'anno 2007, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso e' determinato sulla base di perizia giurata. Le quote residue potranno essere erogate con le modalita' e nei limiti di cui alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. 2. Al fine di favorire la ripresa delle attivita' imprenditoriali, artigianali, commerciali produttive e professionali, il commissario delegato e' autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1, nella misura massima di 1.000,00 euro, per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data dell'evento, anche a favore dei titolari delle attivita' sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita' a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati. 3. Per le medesime finalita' il commissario delegato e' autorizzato ad erogare un contributo ai privati che abbiano subito danni ai beni immobili e mobili registrati nelle misure e con le modalita' stabilite dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4. Per i danni subiti dai medesimi soggetti ai beni mobili non registrati il Commissario delegato provvede a determinare i criteri per un contributo di natura forfetaria fino ad un massimo di euro 1.000,00. 4. I contributi di cui al presente articolo si intendono al netto degli eventuali indennizzi riconosciuti da polizze assicurative. 5. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 6. Le domande per accedere ai contributi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono presentate al commissario delegato, attraverso le amministrazioni locali interessate, sulla base delle procedure di cui alla legge regionale del Veneto, 30 gennaio 1997, n. 4. |
| Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7; 8, 9, 10, 13, 14, parte prima, titolo II; 33, 37, 42, parte II, titolo I, capo III, sezione I, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, parte II, titolo I, capo IV, sezione I; 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125, 128, 130, 132, 141, 143, 144, 153, 241, nonche' le disposizioni regolamentari per la parte strettamente connessa; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articoli 100, 101, 178, 181, 182, 183, 187, 188, 191, 192, 193, 196, 197, 198, 208, 211, 214, 216, da 239 a 253, 255, comma 1; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 24, 35 e 36; legge 5 marzo 1963, n. 366, articoli 3, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 25; legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 13; decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471; legge n. 171 del 1973 e successive modificazioni, articoli 3, 4 e 5; legge n. 360 del 1991 e successive modificazioni, art. 4; decreto ministeriale n. 161 del 2002; legge n. 179 del 2002, art. 21; legge n. 798 del 1984 e successive modificazioni, articoli 4, 13, 14 e 16; legge n. 206 del 1995, art. 1-bis; decreto legislativo n. 36 del 2003, art. 2; provvedimento del consiglio regionale n. 70/1995 (PALAV) articoli 5, 6, 9, 11, 12, 54, 58 e 61; legge regionale n. 44 del 1982, articoli 1, 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 44; legge regionale n. 3 del 2000, articoli 4, 6, 7, 9, 13, 21, 22, 32-bis, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 39; legge regionale n. 27 del 2003, articoli 8, 9, 10, 14, 16, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 37; contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed enti locali. 2. I termini di cui alla legge regionale n. 10 del 26 marzo 1999, articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 19-bis, relativi alla valutazione di impatto ambientale, sono ridotti della meta'. |
| Art. 5. 1. Per gli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato si avvale di una struttura composta da dieci unita', per le quali e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennita' di posizione in godimento. In favore del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, delle Forze di polizia, e delle Forze armate direttamente impegnato in attivita' connesse con l'emergenza e' autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennita' di posizione in godimento. 2. In favore del personale della regione Veneto, della provincia e del comune di Venezia, nel limite massimo di cinque unita' per ciascuna delle predette amministrazioni, e' autorizzata, fino alla vigenza dello stato di emergenza, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite massimo di 150 ore mensili pro-capite ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale o equiparata, attribuire un compenso mensile non superiore al 20% dell'indennita' di posizione in godimento. 3. Alla liquidazione dei predetti compensi provvede il commissario delegato con oneri posti a carico dell'art. 6. 4. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze derivanti dalla necessita' di fronteggiare l'evento calamitoso il commissario delegato, e' autorizzato ad assumere personale tecnico-amministrativo con contratto a tempo determinato di durata limitata alla vigenza dello stato di emergenza, nel limite complessivo di 5 unita', avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 4 e con oneri posti a carico dell'art. 6. |
| Art. 6. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede fino all'importo di 5 milioni di euro a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile, che sara' appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza da trasferire al commissario delegato. 3. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza sono utilizzate le risorse rese disponibili dalla legge speciale per Venezia, nonche' ulteriori riserve di competenze comunitaria, nazionale, regionale e locale, che gli enti ed aziende individuano allo scopo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dalla presente ordinanza, dandone comunicazione entro il medesimo termine al commissario delegato, al quale i fondi stessi vengono trasferiti. 4. Il commissario delegato puo' altresi' utilizzare le risorse finanziarie disponibili sul «Fondo regionale di protezione civile» di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in deroga a quanto in esso stabilito relativamente alle esigenze urgenti per le calamita' naturali di livello b). 5. Il commissario delegato puo' utilizzare ulteriori ed eventuali risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonche' ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalita' di cui alla presente ordinanza. 6. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. |
| Art. 7. 1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi. 2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati. 3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'. |
| Art. 8. 1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2007 Il Presidente: Prodi |
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