Gazzetta n. 246 del 22 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 1 ottobre 2007 |
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore del personale dipendente dalla General Holding Telecomunication S.r.l., occupato presso l'unita' aziendale di Roma. |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio Visto l'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopra indicato comma 1190, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2007, la concessione degli ammortizzatori in deroga nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 40975 del 22 maggio 2007 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad alcune Regioni; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto interministeriale, relativo alla destinazione di 9,5 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella regione Lazio, che non possono ricorrere agli ammortizzatori, ai sensi della normativa a regime, per l'attuazione di determinati programmi; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dal Sottosegretario al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della regione Lazio Alessandra Tibaldi; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 20 aprile 2007, presso la regione Lazio, dai rappresentanti della regione Lazio, di Italia lavoro S.p.a. e delle parti sociali; Vista la nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007; Visto l'accordo sottoscritto presso la regione Lazio - Assessorato Lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 30 gennaio 2007, tra la regione stessa e le parti sociali, relativo alla General Holding Telecomunication S.r.l., e letti, in particolare, le considerazioni in premessa ed i punti 2), 3), 4), 7) e 8); Considerato che, nel verbale del suddetto accordo del 30 gennaio 2007, la regione Lazio esprime parere favorevole al riconoscimento per la General Holding Telecomunication S.r.l. della concessione del trattamento di C.I.G.S. in deroga, per un numero massimo pari a 43 lavoratori occupati presso lo stabilimento di Roma, a decorrere dal 20 febbraio 2007 fino al 31 dicembre 2007; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla vigente normativa, datata 16 febbraio 2007 e pervenuta il 22 febbraio 2007; Vista, inoltre, la documentazione, consegnata all'ispettore del lavoro incaricato degli accertamenti di rito in data 26 luglio 2007, e considerate le risultanze degli accertamenti medesimi, di cui alla nota della D.P.L. di Roma, prot. n. 6784 del 27 luglio 2007; Vista l'ulteriore documentazione pervenuta in data 29 agosto, 17 settembre e 1° ottobre 2007 da cui risulta sia il numero massimo effettivo di lavoratori interessati al trattamento in questione, pari a 39 unita', sia la dichiarazione della societa' richiedente di aver anticipato il trattamento stesso; Ritenuta conseguentemente rettificata la citata istanza del 16 febbraio 2007; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la prima concessione del trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, definita nell'accordo intervenuto presso la regione Lazio in data 30 gennaio 2007, in favore del personale della General Holding Telecomunication S.r.l., con sede legale in Milano, piazza Duomo n. 20, in forza presso l'unita' aziendale sita in Roma, Vicolo Valleranello, s.n.c., per un massimo di 39 lavoratori, compresi nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 20 febbraio 2007 al 31 dicembre 2007, con pagamento diretto ai lavoratori da parte dell'I.N.P.S., nei limiti di quanto non anticipato ai dipendenti dalla societa'. 2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e' incaricato di verificare: a) l'importo di cui al precedente comma 1 gia' anticipato ai lavoratori dalla General Holding Telecomunication S.r.l., acquisendo quietanze di pagamento dagli interessati; b) le somme spettanti ancora da corrispondere ai lavoratori. |
| Art. 2. L'I.N.P.S., ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, comma 1, e' tenuto, inoltre, alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro ente statale o della regione. |
| Art. 3. La societa' predetta e' tenuta a comunicare immediatamente all'I.N.P.S. l'elenco dettagliato dei lavoratori beneficiari del trattamento, con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso. |
| Art. 4. 1. La societa' predetta, inoltre, ai sensi del punto 6) dell'accordo governativo del 19 marzo 2007, dovra' comunicare mensilmente sugli appositi modelli, alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, ad Italia lavoro S.p.a., alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio l'elenco dei lavoratori che hanno beneficiato dell'intervento e, per ogni lavoratore, il periodo e le ore di effettivo utilizzo della C.I.G.S. 2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la societa' provvedera', altresi', agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5. |
| Art. 5. Gli interventi disposti dall'art. 1, comma 1, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'art. 7 del decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. |
| Art. 6. 1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia lavoro S.p.a., la direzione regionale del lavoro per il Lazio e la regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi. 2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia lavoro S.p.a., ente strumentale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007. 3. L'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.a. ed alla regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili. 4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.a., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguira' la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2. 5. L'azienda, almeno con la cadenza trimestrale prevista dalla richiamata nota prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione o, quando necessario, su richiesta, fornira' ad Italia lavoro S.p.a. le informazioni relative all'effettivo utilizzo della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente. 6. Sara' cura di Italia lavoro S.p.a. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima. |
| Art. 7. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° ottobre 2007 Il direttore regionale del lavoro: Buonomo |
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