IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2006 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in relazione ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma; Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata e' stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensita' ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari; Considerato che permangono le condizioni di emergenza in relazione alle quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con il summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 2006 ed in ordine alle quali sussiste l'impellente necessita' di salvaguardare la popolazione, i beni e gli insediamenti, nonche' di assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita; Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la proroga dello stato di emergenza; Viste le note del 3 agosto e 24 settembre 2007 del presidente della regione Lazio - commissario delegato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2007; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, lo stato di emergenza inerente ai fenomeni di subsidenza in atto nel territorio dei comuni di Guidonia Montecelio e Tivoli in provincia di Roma e' prorogato fino al 30 settembre 2008. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 ottobre 2007 Il Presidente: Prodi |