Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Banche multilaterali di sviluppo - Dir. 2007/18/CE

Nell'ambito della normativa prudenziale armonizzata sul rischio di credito, dettata dalla direttiva 2006/48/CE del 14 giugno 2006, le esposizioni nei confronti delle banche multilaterali di sviluppo (BMS) incluse in un apposito elenco (cfr. allegato VI della direttiva, parte 1, punto 20) o da queste garantite sono assoggettate a ponderazione zero indipendentemente dal rating esterno loro eventualmente assegnato.
Nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), detto elenco e' riportato fra le norme in materia di metodologia standardizzata per il rischio di credito (Tit. II, Cap. 1, Parte prima, Sez. III, paragrafo 6), richiamate anche dalla disciplina sul metodo IRB (Tit. II, Cap. 1, Parte seconda, Sez. II, paragrafo 2) e da quella sulla concentrazione dei rischi (Tit. V, Cap. 1, Sez. III, paragrafo 1 e All. A).
L'elenco delle BMS contenuto nella direttiva 2006/48/CE e' stato successivamente aggiornato dalla direttiva 2007/18/CE del 27 marzo 2007 per aggiungervi lo «Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni» e la «Banca islamica di sviluppo».
In relazione a quanto precede, si fa presente che la lista delle BMS contenuta nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche e' integrata con l'aggiunta delle due istituzioni sopra menzionate.
Roma, 9 ottobre 2007
 
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