Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Accordo per l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.

Il giorno 1° ottobre 2007, alle ore 12,30 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le Confederazioni ed Organizzazioni sindacali rappresentative:
ARAN: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato)

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Al termine della riunione, le parti stipulano l'allegato Accordo concernente l'istituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori dei Ministeri, degli Enti pubblici non economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL.
 
ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DEGLI ENTI PUBBLICI
NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI,
DELL'ENAC E DEL CNEL. Premessa.
Visto il decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 243, recante norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 in materia di forme pensionistiche complementari;
Visto quanto disposto dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999 sul trattamento di fine rapporto e l'istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001;
Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2007, n. 79, recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le forme pensionistiche complementari;
Visto l'accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici sottoscritto il 29 luglio 1999;
Visto quanto disposto dal Protocollo di esplicitazione in tema di costituzione dei fondi pensione complementare - sottoscritto l'8 maggio 2001;
Visto quanto previsto dalle seguenti disposizioni contrattuali: Personale non dirigente comparto Ministeri:
art. 36 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
art. 8 del CCNL relativo al personale non dirigente per il biennio economico 2000/2001 - sottoscritto il 21 febbraio 2001;
art. 32 del CCNL integrativo del CCNL del personale non dirigente sottoscritto in data 16 febbraio 1999 - sottoscritto il 16 maggio 2001. Personale non dirigente comparto Enti pubblici non economici:
art. 48 del CCNL parte normativa 1998/2001 e parte economica 1998/1999 - sottoscritto il 16 febbraio 1999;
art. 5 del CCNL secondo biennio economico 2000 - sottoscritto il 14 marzo 2001. Personale non dirigente comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:
articoli 94 e 95 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 17 maggio 2004. Personale non dirigente dell'ENAC:
articoli 74 e 95 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 19 dicembre 2001. Personale non dirigente del CNEL:
art. 80 del CCNL per il personale non dirigente relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 14 febbraio 2001;
art. 6 del CCNL per il personale non dirigente relativo al biennio economico 2000-2001 - sottoscritto il 4 dicembre 2001;
art. 1 del CCNL ad integrazione del CCNL sottoscritto in data 14 febbraio 2001 per il personale non dirigente del CNEL - sottoscritto il 24 luglio 2003. Dirigenza comparto Ministeri:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area 1 della dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 71 del CCNL area I per il quadriennio normativo 2002/2005 e per il biennio economico 2002/2003 - sottoscritto il 21 aprile 2006. Dirigenza comparti Enti pubblici non economici:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della Dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 72 del CCNL area VI per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 1° agosto 2006. Dirigenza comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri:
art. 2 dell'Accordo relativo alla sequenza contrattuale di cui agli articoli 36 e 46 del CCNL 5 aprile 2001 I biennio e all'art. 3 del CCNL 5 aprile 2001 II biennio del personale dell'area I della dirigenza - sottoscritto il 18 novembre 2004;
art. 71 del CCNL area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 13 aprile 2006. Dirigenza ENAC:
art. 37 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 15 luglio 2002;
art. 67 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area dirigenziale dell'ENAC - sottoscritto il 30 maggio 2007. Dirigenza CNEL:
art. 53 del CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 - sottoscritto il 20 dicembre 2001;
art. 70 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 - sottoscritto il 19 gennaio 2007.
Le parti concordano:
di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, da attuare mediante costituzione del Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dei comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri e per i lavoratori dell'ENAC e del CNEL, di seguito denominato «Fondo» per brevita' di dizione. Il Fondo e' alimentato dai contributi stabiliti dal presente accordo e da quelli eventualmente fissati da successivi contratti collettivi nazionali di lavoro;
che il presente accordo non abroga, nel rispetto delle attuali disposizioni di legge, i fondi ad esso pre-esistenti nelle amministrazioni, enti ed aree cui si applica;
che i contenuti del presente accordo istitutivo devono essere recepiti nello statuto dell'istituendo Fondo, unitamente ad ogni altro aspetto disciplinato dalla normativa vigente o da delibere in materia statutaria della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, di seguito denominata «COVIP».

Art. 1.
Costituzione
1. Il Fondo e' costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile e del decreto legislativo n. 124/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicato per brevita' «Decreto».
2. Il Fondo e' disciplinato dallo statuto.
3. Il regolamento elettorale disciplina le modalita' per la elezione dei delegati che rappresentano i lavoratori associati all'assemblea di cui all'art. 5.

Art. 2.
Destinatari
1. Sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dai soggetti sindacali e dall'ARAN per i comparti Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' per l'ENAC e per il CNEL, e per le relative aree dirigenziali, i quali siano assunti con una delle seguenti tipologie di contratto:
a) contratto a tempo indeterminato;
b) contratto part-time a tempo indeterminato;
c) contratto a tempo determinato anche part-time, e ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile, secondo la disciplina legislativa e contrattuale vigente nel tempo, di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
2. I lavoratori, come identificati al comma 1, a seguito dell'adesione volontaria al Fondo, acquistano il titolo di «associato».
3. Possono essere altresi' destinatari delle prestazioni del Fondo:
a) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 ai quali si applicano i CCNL sottoscritti per gli altri enti di cui all'art. 70 decreto legislativo n. 165/2001, che alla data di sottoscrizione del presente accordo non abbiano ancora espresso la volonta' di aderire, nonche' gli stessi lavoratori di enti privatizzati o di servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, a condizione che vengano stipulati dalle competenti organizzazioni sindacali appositi accordi, nei rispettivi ambiti contrattuali, per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
b) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1 dipendenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo ovvero dei contratti collettivi di lavoro di cui al comma 1, compresi i dipendenti in aspettativa sindacale ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, operanti presso le predette Organizzazioni, alle quali competono i correlativi oneri contrattuali, sulla base delle specifiche disposizioni che disciplinano il rapporto di lavoro con le stesse Organizzazioni;
c) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dalle amministrazioni del comparto Agenzie fiscali, a condizione che venga stipulato un successivo accordo per disciplinare l'adesione da parte dei lavoratori interessati;
d) i lavoratori assunti con una delle tipologie di contratto di cui al comma 1, dipendenti dall'Agenzia del demanio, che, in data 13 aprile 2007, ha gia' sottoscritto apposito accordo con le competenti organizzazioni sindacali, nel quale e' stata espressa la volonta' di aderire al costituendo Fondo.

Art. 3.
Associati
1. Sono associati al Fondo:
a) i lavoratori, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2, che abbiano sottoscritto la domanda di adesione volontaria, o che abbiano aderito con tacito assenso, se appartenenti ai settori privati, di seguito denominati «lavoratori associati»;
b) le amministrazioni, gli enti ed aziende dei comparti di cui all'art. 2, comma 1, ivi compresi l'ENAC ed il CNEL, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo, d'ora in poi denominati «Amministrazioni»;
c) i percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo, di seguito denominati «pensionati».

Art. 4.
Organi del Fondo
1. Sono organi del Fondo:
a) l'assemblea dei delegati;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente e il vice presidente;
d) il collegio dei revisori contabili.

Art. 5.
Assemblea dei delegati
1. L'assemblea e' costituita, nel rispetto del criterio di partecipazione paritetica, da sessanta delegati, per meta' in rappresentanza dei lavoratori associati, eletti da questi ultimi secondo le modalita' stabilite dal regolamento elettorale, e per meta', in rappresentanza delle amministrazioni, designati con le modalita' stabilite da apposito atto normativo del Governo.
2. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori avviene sulla base di liste presentate secondo le modalita' stabilite dal citato regolamento elettorale.
3. Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di diecimila adesioni al Fondo.

Art. 6.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione e' costituito da diciotto componenti in possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' previsti della vigente normativa in materia.
2. In attuazione del principio di pariteticita', i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati rappresentanti delle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi nove consiglieri componenti il consiglio di amministrazione.
3. Le liste per le elezioni di cui al comma 2, composte da un numero di candidati anche superiore al numero di consiglieri da eleggere, possono essere presentate:
A) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza dei lavoratori, secondo la disciplina dell'apposito regolamento elettorale;
B) per la elezione dei consiglieri in rappresentanza delle amministrazioni, secondo le modalita' previste nell'atto normativo del Governo di cui all'art. 5.
4. Qualora uno o piu' componenti del consiglio di amministrazione siano eletti tra i delegati dell'assemblea, gli stessi decadono dall'assemblea medesima al momento della loro nomina.

Art. 7.
Presidente e vice presidente
1. Il presidente ed il vice presidente sono eletti dal consiglio di amministrazione, rispettivamente ed alternativamente, tra i membri del consiglio rappresentanti le amministrazioni e tra i membri del consiglio rappresentanti i lavoratori associati.

Art. 8.
Collegio dei revisori contabili
1. Il collegio dei revisori contabili e' composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti.
2. In attuazione del principio di pariteticita', i delegati rappresentanti dei lavoratori e i delegati in rappresentanza delle amministrazioni in seno all'assemblea provvedono, disgiuntamente, alla elezione dei rispettivi due componenti effettivi e del rispettivo componente supplente, del collegio dei revisori contabili.
3. Per la elezione di cui al comma 2, si procede mediante liste presentate disgiuntamente con le stesse modalita' previste dall'art. 6, comma 3. Ciascuna lista contiene i nomi di almeno due revisori contabili effettivi e almeno di un revisore contabile supplente.
4. Tutti i componenti il collegio dei revisori contabili devono essere in possesso dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' previsti dalla vigente normativa in materia e devono essere iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. Il collegio dei revisori contabili nomina al proprio interno il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.

Art. 9.
Impiego delle risorse
1. Il patrimonio del Fondo e' integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attivita' di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto.
2. Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attivita', le modalita' con le quali esse possono essere modificate, nonche' i termini e le modalita' con i quali e' esercitata la facolta' di recesso dalla convenzione medesima, qualora se ne ravvisi la necessita'.
3. E' in facolta' del consiglio di amministrazione realizzare un assetto di gestione delle risorse finanziarie atte a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto).
4. Per il primo esercizio a partire dall'avvio del Fondo, e' attuata una gestione monocomparto, salvo diversa decisione degli organi statutari.

Art. 10.
Criteri di investimento e conflitti di interesse
1. In materia di criteri di investimento e conflitti di interesse, si applica quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 11.
Contribuzione
1. L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo alle rispettive amministrazioni sorge in conseguenza dell'adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non e' quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, in assenza di adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
2. La contribuzione dovuta al Fondo da parte delle amministrazioni e' pari all'1% degli elementi retributivi considerati utili ai fini del trattamento di fine rapporto, secondo i contratti collettivi nazionali vigenti in materia.
3. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori e' pari all'1% degli elementi retributivi indicati nel precedente comma 2.
4. Per i dipendenti iscritti all'INPDAP ai fini del trattamento di fine rapporto, sono altresi' contabilizzate dallo stesso ente previdenziale:
a) la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti gia' occupati al 31 dicembre 1995 e di quelli assunti, a tempo indeterminato, nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2000;
b) l'1,5% della base contributiva di riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalita' previste dall'art. 2, commi 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999;
c) per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 2001, il 100% dell'accantonamento trattamento di fine rapporto maturato nell'anno.
5. Nei casi in cui e' prevista l'erogazione diretta del trattamento di fine rapporto da parte delle amministrazioni, queste provvedono direttamente agli adempimenti di cui al comma 4, lettere a) e c).
6. La contribuzione di cui ai commi 2 e 3, sempre a condizione di pariteticita', e' versata, secondo modalita' definite dal consiglio di amministrazione, anche in caso di sospensione della prestazione lavorativa dovuta ad una delle cause espressamente previste dalle fonti legislative e contrattuali vigenti, cui sia comunque correlata la percezione di un trattamento economico, anche se in misura ridotta.
7. E' prevista la facolta' del lavoratore associato di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente articolo, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal consiglio di amministrazione, fermo restando i contributi a carico delle amministrazioni cosi' come indicato dalla clausola contrattuale.
8. In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicano le sanzioni stabilite dallo Statuto e dalle norme indicate dal consiglio di amministrazione.
9. In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati, le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruita' delle disponibilita' finanziarie e per assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l'equilibrio finanziario.
10. Le amministrazioni comunicano al lavoratore, tramite espressa indicazione sul cedolino dello stipendio, l'entita' delle trattenute a suo carico.
11. Ai fini dello svolgimento delle attivita' e degli adempimenti a carico dell'INPDAP in materia di previdenza complementare, le modalita' di comunicazione e di fornitura dei dati informativi occorrenti (anagrafici, retributivi, contributivi), sono definite dagli organi del Fondo, d'intesa con l'Istituto previdenziale.

Art. 12.
Ulteriori risorse destinate al Fondo
1. In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999, modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001 - testo coordinato, allo scopo di incentivare l'avvio del Fondo, le risorse disponibili a carico del bilancio dello Stato sono utilizzabili, nel rispetto del suddetto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per erogare una quota aggiuntiva del contributo delle amministrazioni statali. Nel limite della dotazione finanziaria complessiva, per coloro che saranno associati nel corso del primo anno di operativita' del Fondo, tale quota aggiuntiva sara' erogata per soli dodici mesi e stabilita nella misura dell'1%. Per coloro che saranno associati nel corso del secondo anno di operativita' del Fondo sara' invece attribuita, sempre per una durata di soli dodici mesi e nel rispetto della dotazione finanziaria complessiva, una quota aggiuntiva dello 0,50%. Tali quote aggiuntive del contributo del datore di lavoro, nel rispetto del suddetto decreto, sono attribuite una tantum.
2. All'onere di cui al presente articolo, si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Art. 13.
Adesione e permanenza nel Fondo
1. I lavoratori aderiscono al Fondo per libera scelta individuale con le modalita' previste dallo Statuto.
2. L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione.
3. In caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione delle voci di trattamento economico indicate come utili ai fini della contribuzione ai sensi dell'art. 11 permane la condizione di associato, ma sono sospese le contribuzioni al Fondo. Eventuali contribuzioni volontarie del lavoratore possono essere consentite secondo le modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione.
4. In caso di sospensione della prestazione lavorativa, con fruizione anche parziale della retribuzione, permane la condizione di associato e l'obbligo contributivo e' disciplinato secondo le modalita' previste dall'art. 11, comma 6.

Art. 14.
Cessazione dell'obbligo di contribuzione e trasferimenti
1. L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico dell'amministrazione e del lavoratore associato cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore ha la facolta' di disporre unilateralmente, mediante presentazione di apposita domanda, la cessazione dell'obbligo di versare i contributi a suo carico, ferma restando la sussistenza del rapporto associativo con il Fondo. In tal caso, si determina automaticamente la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione. Le modalita' di esercizio della suddetta facolta' sono disciplinate nello statuto.
3. Il lavoratore associato, cessato dal servizio prima del pensionamento, deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:
a) trasferimento della posizione individuale presso altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione al cambiamento di settore contrattuale;
b) trasferimento della posizione individuale presso altre forme pensionistiche;
c) riscatto della posizione individuale; il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intera posizione maturata al giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il fondo ha acquisito la notizia certa del verificarsi delle condizioni che danno diritto al riscatto; la liquidazione dell'importo cosi' definito avviene secondo le modalita' stabilite nello statuto;
d) conservazione della posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
4. In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato ha facolta' di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione complementare non istituito tramite contrattazione, non prima di aver maturato almeno cinque anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo stesso e, successivamente a tale termine, non prima di tre anni. Tale fattispecie determina la cessazione dell'obbligo contributivo a carico dell'amministrazione e del versamento della quota del trattamento di fine rapporto.
5. Le richieste di trasferimento ai sensi del comma 4 possono effettuarsi entro il mese di marzo ovvero entro il mese di settembre di ciascun anno e la relativa contribuzione cessa a decorrere rispettivamente dal 1° luglio del medesimo anno e dal 1° gennaio dell'anno successivo.
6. Le modalita' relative alla facolta' di cui al comma 5 sono determinati nello statuto del Fondo. Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il termine massimo di sei mesi.
7. Lo Statuto del Fondo potra' valutare la possibilita' di prosecuzione volontaria della contribuzione del lavoratore cessato dal servizio.

Art. 15.
Prestazioni
1. Il Fondo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita'.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'eta' pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, ed avendo maturato almeno cinque anni di contribuzione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianita' si consegue al compimento di un'eta' inferiore di non piu' di dieci anni a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di contribuzione al Fondo. La presente clausola trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianita' contributiva maturata presso il fondo di provenienza.
4. In via transitoria, entro i primi quindici anni dalla autorizzazione all'esercizio dell'attivita', i termini di permanenza di cui al comma precedente sono ridotti a cinque anni.
5. Il lavoratore associato che non abbia conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo.
6. Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianita' mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e/o enti abilitati dalla legge.
7. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianita', ha facolta' di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente.
8. Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione ed ai quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di «vecchi iscritti» agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla propria posizione individuale.
9. In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento, la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti.
10. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo l'iscritto puo' conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per l'acquisto della prima abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a) b) c) e d) dell'art. 31, comma 1 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facolta' di reintegrare la propria posizione del Fondo.
11. Le modalita' di reintegro della posizione individuale sono disciplinate da disposizioni del consiglio di amministrazione.
12. Il Fondo non puo' concedere o assumere prestiti.
13. Il Fondo puo' stipulare convenzioni con una o piu' compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidita' permanente e premorienza.
14. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11.
Art. 16.
Spese di avvio del Fondo
1. Per fronteggiare i costi di avvio del Fondo, l'INPDAP, in fase di prima attuazione, versa, per conto delle Amministrazioni interessate, all'atto della costituzione del fondo stesso, una quota di iscrizione di Euro 2,75 «pro capite» riferita al numero dei dipendenti dei comparti.
2. A tale onere si fa fronte secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 767 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) e con le modalita' definite dall'art. 74, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Art. 17.
Spese per la gestione del fondo
1. All'atto dell'adesione il lavoratore associato e' tenuto al versamento di una quota di iscrizione al fondo una tantum nella misura prevista dal consiglio di amministrazione.
2. Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa e all'investimento delle risorse finanziarie.
3. Alla copertura degli oneri della gestione amministrativa, il fondo provvede, in via prioritaria, mediante l'utilizzo:
a) delle quote di iscrizione non impiegate per le spese di avvio e di amministrazione provvisoria;
b) di una «quota associativa» ricompresa nella contribuzione, il cui ammontare e' stabilito annualmente dal consiglio di amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo;
c) degli interessi di mora versati dalle amministrazioni in caso di ritardato ed omesso versamento dei contributi;
d) delle somme provenienti dall'acquisizione al Fondo delle posizioni individuali dei lavoratori associati deceduti in assenza di beneficiari ex lege;
e) di ogni altra entrata finalizzata a realizzare l'oggetto sociale di cui il Fondo divenga titolare a qualsiasi titolo.
4. Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, ivi compresi i servizi resi dalla Banca depositaria, sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.
5. La quantificazione degli oneri della gestione amministrativa del Fondo e' determinata, di anno in anno, con deliberazione del consiglio di amministrazione del Fondo, sulla base del preventivo di spesa e nel rispetto del principio di economicita'.
Art. 18.
Norme transitorie e finali
1. Le parti firmatarie del presente accordo si impegnano a predisporre entro quattro mesi lo statuto ed il regolamento elettorale del Fondo.
2. All'atto della costituzione del Fondo, le parti istitutive del fondo indicano, ciascuna per il numero ad essa spettante, i componenti del primo consiglio di amministrazione, e tra questi il presidente. Le stesse parti, sempre pro-quota, indicano anche i componenti del primo collegio dei revisori contabili. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2003, i componenti in rappresentanza delle amministrazioni del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio dei revisori contabili, sono designati con decreto del Ministro della funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
3. I primi organi di cui al comma 2 restano in carica fino a quando la prima assemblea, insediata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, non abbia proceduto alla elezione del nuovo consiglio di amministrazione e del nuovo collegio dei revisori contabili.
4 Nel rispetto del criterio di rappresentanza paritetica delle amministrazioni e dei lavoratori, il primo consiglio di amministrazione e' composto da diciotto membri, di cui nove in rappresentanza delle amministrazioni e nove in rappresentanza dei lavoratori.
5. Nel rispetto del medesimo criterio paritetico di cui al comma 4, il primo collegio dei revisori contabili e' composto da quattro membri, di cui due in rappresentanza delle amministrazioni e 2 in rappresentanza dei lavoratori, e due supplenti, anche questi ultimi designati in modo paritetico. Il primo collegio dei revisori nomina, al proprio interno, il presidente, nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il presidente del consiglio di amministrazione.
6. Il primo consiglio di amministrazione attua tutti gli adempimenti necessari, espleta tutte le formalita' preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni.
7. Spetta al primo consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima assemblea al raggiungimento della soglia di diecimila adesioni al Fondo.
8. Il primo consiglio di amministrazione gestisce l'attivita' di promozione, potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del Fondo di cui all'art. 16 del presente accordo, predispone la nota informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione ed in ogni caso e' deputato a svolgere ogni altra attivita' prevista dallo statuto.
9. In relazione alla dichiarazione congiunta delle parti nell'accordo quadro in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare, l'apporto delle amministrazioni al Fondo in mezzi, locali o risorse umane e' disciplinato mediante apposita convenzione con il Fondo stesso tale da agevolare la fase di avvio di quest'ultimo.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Nell'ottica di perseguire la parita' di trattamento tra i lavoratori aderenti al fondo, le parti concordano sulla opportunita' che, al fine di sostenere le adesioni al fondo nei primi anni di gestione, la quota aggiuntiva di contribuzione per i primi due anni, di cui all'art. 12, trovi applicazione, con le stesse modalita', anche a favore dei dipendenti del comparto e area dirigenziale degli enti pubblici non economici, dell'ENAC e del CNEL.
 
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