Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 13 luglio 2007 |
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore industria. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41; Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2006, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAIL, dal 1° luglio 2006 per il settore industria; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'lNAIL n. 177 dell'11 maggio 2007; Vista la variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, intervenuta nell'anno 2006 rispetto all'anno 2005, calcolata dall'ISTAT, pari al 2 per cento; Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 1 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in Euro 62,28 ai fini della determinazione del minimale e del massimale della retribuzione annua, i quali, di conseguenza, sono stabiliti, a decorrere dal 1° luglio 2007, nella misura di Euro 13.078,80 e di Euro 24.289,20. Per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta stabilito, rispettivamente, in Euro 34.976,45 per i comandanti e per i capi macchinisti, in Euro 29.632,82 per i primi ufficiali di coperta e di macchina ed in Euro 26.961,01 per gli altri ufficiali. Ai fini della riliquidazione delle rendite, prevista dal primo comma del citato art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i coefficienti annui di variazione sono determinati nelle seguenti misure:
anno 2005 e precedenti .... 1,0200
anno 2006 e 1° semestre 2007 .... 1,0000 |
| Art. 2. A norma dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' fissato in Euro 430,63. |
| Art. 3. A norma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' fissato in Euro 1.725,45. |
| Art. 4. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 135 |
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