Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 13 luglio 2007 |
Rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL, con decorrenza 1° luglio 2007, per il settore agricoltura. |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dall'art. 14 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 243; Vlsto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'art. 2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento di cui all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL; Visto l'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 che, tra l'altro, ha stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, e' rivalutata annualmente sulla variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente e che tali incrementi annuali verranno riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata all'art. 20, commi 3 e 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20; Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2006, concernente la rivalutazione delle prestazioni economiche dell'INAlL dal 1° luglio 2006 per il settore agricoltura; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 177 dell'11 maggio 2007; Vista la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta nel 2006 rispetto a quella del 2005, calcolata dall'ISTAT pari a 2 per cento; Considerato che non si e' verificata la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Vista la conferenza dei servizi tenuta in data 7 giugno 2007, ove e' stato acquisito l'assenso del Ministero dell'economia e delle finanze per l'adozione del presente provvedimento; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dall'art. 14, lettera c) della legge 19 luglio 1993, n. 243 e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000. n. 38, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte e' fissata, a decorrere dal 1° luglio 2007, in Euro 19.738,62. A norma dell'art. 14, lettera e), della legge 19 luglio 1993, n. 243, la retribuzione annua convenzionale per la liquidazione delle rendite per inabilita' permanente e per morte decorrenti dal 1° giugno 1993, in favore dei lavoratori di cui all'art. 205, comma 1, lettera b), del citato testo unico, e' fissata dal 1° luglio 2007 in Euro 13.078,80, pari al minimale di legge previsto per i lavoratori dell'industria. |
| Art. 2. A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' fissato in Euro 430,63. |
| Art. 3. A norma dell'art. 233 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 8 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una volta tanto da corrispondere, in caso di morte per infortunio o malattia professionale, agli aventi diritto, a decorrere dal 1° luglio 2007, e' fissato in Euro 1.725,45. |
| Art. 4. A norma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scattera' la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 luglio 2007 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 136 |
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