Gazzetta n. 244 del 19 ottobre 2007 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 4 ottobre 2007, n. 172 |
Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2006, ed in particolare l'articolo 3, recante la delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in caso di violazione di disposizioni comunitarie; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale; Visto il regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita' e, in particolare, l'articolo 14 di detto regolamento; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile; Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 settembre 2007; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', di seguito denominato: regolamento.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse. - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 2007, n. 40, S.O. «Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). - 1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative. 2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalita' e nei termini previsti dai commi 3 e 9 dell'art. 1.) - La legge 24 novembre 1981, n. 689, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O. - Il regolamento (CE) n. 793/2004 e' pubblicato nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 138. - Il regolamento (CEE) n. 95/93 e' pubblicato nella G.U.C.E. 22 gennaio 1993, n. L 14. - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2004, n. 213. - La legge 9 novembre 2004, n. 265, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2004, n. 264. - Il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 2005, n. 131, S.O. - Il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88. Nota all'art. 1. Per i regolamenti (CE) n. 793/2004 e 95/93, si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) coordinatore: il soggetto incaricato del coordinamento nell'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti italiani designati come coordinati o ad orari facilitati; b) banda oraria: il permesso dato dal coordinatore, ai sensi del regolamento, di utilizzare l'intera gamma di infrastrutture aeroportuali necessarie per operare un servizio aereo in un aeroporto coordinato, ad una data e in un orario specifici, assegnati dal coordinatore, ai sensi del regolamento stesso, al fine di atterrare o decollare; c) aeroporto coordinato: un aeroporto in cui, per atterrare o decollare, e' necessario, per un vettore aereo, aver ottenuto l'assegnazione di una banda oraria da parte del coordinatore, ad esclusione dei voli di Stato, degli atterraggi di emergenza e dei voli umanitari; d) aeroporto ad orari facilitati: un aeroporto in cui esiste un rischio di congestione del traffico in alcuni periodi del giorno, della settimana o dell'anno, risolvibile eventualmente grazie alla cooperazione volontaria tra vettori aerei e in cui e' stato nominato un facilitatore degli orari, con il compito di agevolare l'attivita' dei vettori aerei che operano in tale aeroporto; e) serie di bande orarie: almeno cinque bande orarie che sono state richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana regolarmente nella stessa stagione di traffico e assegnate conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico. |
| Art. 3. Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni 1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4. |
| Art. 4. Violazioni amministrative e sanzioni 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento, l'ENAC, verificata l'assenza di cause di esclusione della responsabilita' di cui all'articolo 5, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, per le violazioni di seguito elencate: a) l'atterraggio o il decollo in un aeroporto coordinato, senza l'ottenimento preventivo della banda oraria, comporta la sanzione amministrativa di centomila euro; b) non corretto utilizzo della banda oraria, assegnata dal coordinatore, nelle operazioni di atterraggio o decollo in un aeroporto coordinato, per piu' di quattro volte consecutive, comporta la sanzione amministrativa da trentamila euro a settantamila euro; c) lo spostamento, il trasferimento o lo scambio di bande orarie in difformita' da quanto previsto dal regolamento comporta la sanzione amministrativa da diecimila euro a cinquantamila euro; d) la mancata o non corretta informativa fornita al coordinatore dal vettore, che incida sulla regolare assegnazione delle bande orarie, comporta la sanzione amministrativa da duemila euro a diecimila euro. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. |
| Art. 5. Casi di esclusione della responsabilita' 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni previste all'articolo 4 non si applicano in caso di: a) fermo operativo, non programmato, del tipo di aeromobile generalmente usato per il servizio in questione; b) chiusura di un aeroporto o di uno spazio aereo; c) gravi perturbazioni delle operazioni negli aeroporti interessati, comprese le serie di bande orarie presso altri aeroporti comunitari connesse a rotte che sono state interessate da tali perturbazioni, durante una parte sostanziale della pertinente stagione di traffico; d) interruzione dei servizi aerei a causa di un'azione che e' intesa ad influire su detti servizi, che impedisce, praticamente e/o tecnicamente, al vettore aereo di effettuare le operazioni come previsto.
Note all'art. 5. - L'art. 4, della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, cosi' recita: «Art. 4 (Cause di esclusione della responsabilita). - Non risponde delle violazioni amministrative chi risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facolta' legittima ovvero in stato di necessita' o di legittima difesa. Se la violazione e' commessa per ordine dell'autorita', della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunita' montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attivita' socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purche' esaurite alla data del 31 dicembre 1997.».
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| Art. 6. Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 4, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro per le politiche europee Mastella, Ministro della giustizia Bianchi, Ministro dei trasporti Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella |
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