Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 5 ottobre 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Ryabova Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6, e successive modifiche;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Ryabova Anna, nata il 20 febbraio 1977 a Voronezh (Russia), cittadina russa, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di biologa conseguito presso la Universita' statale di Voronezh in data 19 giugno 1999, ai fini dell'accesso all'albo di biologi - sezione A, l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la sig.ra Ryabova documenta possesso di attivita' professionale, svolta in Russia;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;
Considerato il parere scritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di biologo e l'iscrizione all'albo nella sezione A, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Visti l'art. 9 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche, per cui lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso di soggiorno che consente un numero indeterminato di rinnovi, puo' richiedere il rilascio della carta di soggiorno;
Considerato che la richiedente possiede una carta di soggiorno rilasciata il 9 maggio 2006 dalla questura di Ragusa a tempo indeterminato;

Decreta:

Alla sig.ra Ryabova Anna, nata il 20 febbraio 1977 a Voronezh (Russia), cittadina russa, cittadina argentina, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei biologi - sezione A, e l'esercizio della professione in Italia.
Roma, 5 ottobre 2007

Il direttore generale: Papa
 
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