Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 170
Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e ad ordinamento militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B), ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Visto il decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 13 luglio 2006, relativo alla «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio normativo 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato)»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale relativa al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), sottoscritta - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:
S.I.U.L.P. (Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
S.A.P. (Sindacato Autonomo Polizia
S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia)
Silp per la CGIL
Federazione Confederazione CONSAP - ITALIA SICURA (ANIP-USP)
Federazione Sindacale Polizia Li.Si.Po So.di.Po Rinnovamento Sindacale per l'UGL
COISP - UP - FPS (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di polizia
UIL PS (Unione Italiana Lavoratori Polizia di Stato per il Corpo della polizia penitenziaria:
S.A.P.P.E. (Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria
O.S.A.P.P. (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria
CISL-FPS/POLIZIA PENITENZIARIA
UIL-PA/POLIZIA PENITENZIARIA
S.I.N.A.P.PE. (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria
CGIL-FP/POLIZIA PENITENZIARIA
S.I.A.P.Pe. (Sindacato Italiano Autonomo Polizia Penitenziaria
U.S.P.P. (UGL - FNPP - CLPP - LISIAPP)
Federazione Sindacati Autonomi C.N.P.P. per il Corpo forestale dello Stato:
S.A.P.A.F. (Sindacato Autonomo Polizia Ambientale Forestale
UGL/CORPO FORESTALE DELLO STATO
CISL-FPS/CORPO FORESTALE DELLO STATO
UIL-PA/CORPO FORESTALE DELLO STATO
Federazione sindacale forestale SAPECOFS CISAL
CGIL - FP/CORPO FORESTALE DELLO STATO
Sindacato Nazionale dei Dirigenti e Direttivi Forestali (DIRFOR
Visto lo schema di provvedimento di concertazione relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007 per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica, dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, dal Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, dalla Sezione COCER carabinieri, dalla Sezione COCER Guardia di finanza;
Visti l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visti l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e' stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, che lo schema di provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento militare e' stato concertato con entrambe le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007, con la quale sono stati approvati, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui ai commi 4 e 6 del medesimo articolo 7, l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicati;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate), e'
il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
della difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore
della difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il testo dell'art. 1, comma 184, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e
in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195. ».
- Il testo dell'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente::
«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la
repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Qualifiche |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Vice questore | | | aggiunto e | | | qualifiche | | | equiparate | 150,00| 11,13| 23.308,50 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 144,50| 10,72| 22.453,86 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 133,25| 9,88| 20.705,72 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | | SUPS sostituto | | | commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 10,31| 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | | SUPS (con 8 anni | | | nella qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 135,50| 10,05| 21.055,35 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | | SUPS e qualifiche | | | equiparate | 133,00| 9,86| 20.666,87 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 128,00| 9,49| 19.889,92 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 124,00| 9,20| 19.268,36 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 120,75| 8,96| 18.763,34 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo | | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 122,50| 9,09| 19.035,28 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo | | | e qualifiche | | | equiparate | 120,25| 8,92| 18.685,65 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | | qualifiche | | | equiparate | 116,25| 8,62| 18.064,09 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente | | | e qualifiche | | | equiparate | 112,25| 8,33| 17.442,53 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 113,50| 8,42| 17.636,77 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 111,50| 8,27| 17.325,99 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | | qualifiche | | | equiparate | 108,00| 8,01| 16.782,12 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | | qualifiche | | | equiparate | 104,50| 7,75| 16.238,26 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | | equiparate | 101,25| 7,51| 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Qualifiche |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Vice questore | | | aggiunto e | | | qualifiche | | | equiparate | 150,00| 16,50| 23.373,00 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 144,50| 15,90| 22.515,99 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 15,29| 21.658,98 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 133,25| 14,66| 20.763,02 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | SUPS sostituto | | | commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 15,29| 1.658,98 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | SUPS (con 8 anni | | | nella qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 135,50| 14,91| 21.113,61 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | SUPS e qualifiche | | | equiparate | 133,00| 14,63| 20.724,06 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 128,00| 14,08| 19.944,96 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 124,00| 13,64| 19.321,68 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 120,75| 13,28| 18.815,27 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo| | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 122,50| 13,48| 19.087,95 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo| | | e qualifiche | | | equiparate | 120,25| 13,23| 18.737,36 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | | qualifiche | | | equiparate | 116,25| 12,79| 18.114,08 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente| | | e qualifiche | | | equiparate | 112,25| 12,35| 17.490,80 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 113,50| 12,49| 17.685,57 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 111,50| 12,27| 17.373,93 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | | qualifiche | | | equiparate | 108,00| 11,88| 16.828,56 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | | qualifiche | | | equiparate | 104,50| 11,50| 16.283,19 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche| | | equiparate | 101,25| 11,14| 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Qualifiche |Parametro| Incrementi mensili| Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Vice questore | | | aggiunto e | | | qualifiche | | | equiparate | 150,00| 127,50| 24.705,00 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 144,50| 122,83| 23.799,15 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 133,25| 113,26| 21.946,28 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | UPS sostituto | | | commissario e | | | qualifiche | | | equiparate | 139,00| 118,15| 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | SUPS (con 8 anni | | | nella qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 135,50| 115,18| 22.316,85 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore| | | SUPS e qualifiche | | | equiparate | 133,00| 113,05| 21.905,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 128,00| 108,80| 21.081,60 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 124,00| 105,40| 20.422,80 --------------------------------------------------------------------- Vice Ispettore e | | | qualifiche | | | equiparate | 120,75| 102,64| 19.887,53 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo| | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 122,50| 104,13| 20.175,75 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo| | | e qualifiche | | | equiparate | 120,25| 102,21| 19.805,18 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | | qualifiche | | | equiparate | 116,25| 98,81| 19.146,38 --------------------------------------------------------------------- Vice Sovrintendente| | | e qualifiche | | | equiparate | 112,25| 95,41| 18.487,58 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo | | | (con 8 anni nella | | | qualifica) e | | | qualifiche | | | equiparate | 113,50| 96,48| 18.693,45 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | | qualifiche | | | equiparate | 111,50| 94,77| 18.364,05 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | | qualifiche | | | equiparate | 108,00| 91,80| 17.787,60 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | | qualifiche | | | equiparate | 104,50| 88,83| 17.211,15 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche| | | equiparate | 101,25| 86,06| 16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Note all'art. 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301 (Recepimento dell'accordo sindacale per le
Forze di polizia ad ordinamento civile e dello schema di
provvedimento per le Forze di polizia ad ordinamento
militare relativi al biennio economico 2004-2005), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
298, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri
stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di
polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 86), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti.".
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Il testo dell'art. 2, comma 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), pubblicata nelle Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.".
- Il testo dell'art. 1, comma 3 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
"3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 195 del 1995.".



 
Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 82, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
e' il seguente:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'art. 2 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
riportate nella seguente tabella:

----> Vedere a pag. 23 <----



 
Art. 4
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

===================================================================== Qualifiche | Incrementi mensili | Valori mensili lordi
| lordi (euro) | (euro) ===================================================================== Vice questore aggiunto| | e qualifiche | | equiparate | 13,00| 812,70 --------------------------------------------------------------------- Commissario capo e | | qualifiche equiparate | 12,70| 797,60 --------------------------------------------------------------------- Commissario e | | qualifiche equiparate | 12,60| 790,30 --------------------------------------------------------------------- Vice commissario e | | qualifiche equiparate | 12,10| 758,30 --------------------------------------------------------------------- Ispettore superiore | | S.U.P.S. e qualifiche | | equiparate | 12,30| 772,10 --------------------------------------------------------------------- Ispettore capo e | | qualifiche equiparate | 11,80| 737,30 --------------------------------------------------------------------- Ispettore e qualifiche| | equiparate | 11,40| 714,40 --------------------------------------------------------------------- Vice ispettore e | | qualifiche equiparate | 11,00| 692,00 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente capo e | | qualifiche equiparate | 11,30| 711,10 --------------------------------------------------------------------- Sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 10,70| 669,20 --------------------------------------------------------------------- Vice sovrintendente e | | qualifiche equiparate | 10,60| 665,90 --------------------------------------------------------------------- Assistente capo e | | qualifiche equiparate | 9,50| 598,90 --------------------------------------------------------------------- Assistente e | | qualifiche equiparate | 8,70| 545,30 --------------------------------------------------------------------- Agente scelto e | | qualifiche equiparate | 8,00| 500,30 --------------------------------------------------------------------- Agente e qualifiche | | equiparate | 12,90| 467,90



Nota all'art. 4
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 2006, n. 220 (Recepimento dell'accordo sindacale
e del provvedimento di concertazione integrativi per il
personale non dirigente delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, relativi al biennio
economico 2004-2005), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 giugno 2006, n. 148.



 
Art. 5.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Polizia di Stato: euro 10.530.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 4.020.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 542.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Polizia di Stato: euro 20.836.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 7.994.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.000.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.



Note all'art. 5
- Il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164 (Recepimento
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad
ordinamento civile e dello schema di concertazione per le
Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico
2002-2003), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio
2002, n. 178, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 14 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del secondo
quadriennio normativo Polizia e all'art. 11 del biennio
economico Polizia 2000-2001, e' ulteriormente incrementato,
come da tabella «A» allegata al presente decreto, dalle
seguenti risorse economiche:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 4, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme destinate al fondo e non utilizzate
nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le
medesime esigenze, nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 novembre 2003, n. 348 (Recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
integrativi per il personale non dirigente delle Forze di
polizia ad ordinamento civile e militare), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298, e' il
seguente:
«Art. 3 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo unico per l'efficienza dei
servizi istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e'
incrementato, a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti
risorse economiche annue:
a) Polizia di Stato: Euro 3.475.100,00;
b) Polizia penitenziaria: Euro 1.406.100,00;
c) Corpo forestale dello Stato: Euro 218.300,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), b) e c), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 7 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
«Art. 7 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, ed
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Polizia di Stato: euro 9.311.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
3.846.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 699.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 15.647.000,00;
2) Corpo di polizia penitenziaria: euro
6.341.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 1.084.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' il
seguente:
«Art. 4 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento civile il Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali, di cui all'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi'
come incrementato dall'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e dall'art. 7
del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre
2004, n. 301, e' ulteriormente incrementato delle seguenti
risorse economiche annue:
a) per l'anno 2005:
1) Polizia di Stato: euro 956.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 420.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 58.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Polizia di Stato: euro 3.187.000,00;
2) Polizia penitenziaria: euro 3.368.000,00;
3) Corpo forestale dello Stato: euro 368.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».



 
Art. 6.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto. L'amministrazione penitenziaria trimestralmente consegna, a richiesta, al personale interessato un prospetto riepilogativo delle somme retribuite o da retribuire relative ai servizi di missione svolti.
10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture diverse da quelle dell'amministrazione o di altre Forze di Polizia, sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254
(Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione
delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al
quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999), e' il seguente:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgano piu' unita di
personale, l'Amministrazione ove lo ritenga piu'
conveniente e comunque con costi non superiori al rimborso
medio delle spese di pernottamento degli eventuali
fruitori, ha facolta' di locare con oneri, compresi quelli
per gestione e consumi, a carico dei relativi capitoli,
appartamenti ammobiliati da reperire sul libero mercato da
concedere al personale interessato in luogo della
sistemazione alberghiera e con riduzione del trattamento di
missione per fruizione di alloggio gratuito secondo le
normative in vigore. Al predetto personale le spese per il
vitto sono rimborsate secondo le disposizioni vigenti.».
- Il testo dell'art. 7, commi 5 e 10, del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, e' il seguente:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di
missione, prevista dall'art. 6, comma 3, secondo
quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in Euro
6,00 per ogni ora.
(Omissis).
10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
ordinamento civile, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».



 
Art. 7.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un'indennita' di Euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 19, comma 8, della legge
18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione
e di trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1973, n. 333, e' il seguente:
«8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.».
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicata nelle
Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77, e' il seguente:
«3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».



 
Art. 8.

Indennita' per servizi esterni

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2. Al personale che, per esigenze eccezionali dell'Amministrazione, effettua un orario settimanale articolato a giorni alterni, l'indennita' di cui al comma 1 compete in misura doppia. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 (Recepimento
dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il
personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile
(Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo
forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione
del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 9 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede). -
1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale impiegato
nei servizi esterni, organizzati in turni sulla base di
ordini formali di servizio, ivi compresi quelli di
vigilanza esterna agli istituti di pena e quelli svolti dal
personale del Corpo forestale dello Stato, e' corrisposto
un compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
2. Il compenso di cui al comma 1 compete anche al
personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in
servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali
di servizio, presso le sezioni o i reparti e, comunque, in
altri ambienti in cui siano presenti detenuti o internati.
3. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 11, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 11 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero
di cui all'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' esteso al
personale delle forze di polizia ad ordinamento civile che
eserciti precipuamente attivita' di tutela, scorta,
traduzione, vigilanza, lotta alla criminalita', nonche'
tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni,
impiegato in turni e sulla base di ordini formali di
servizio svolti all'esterno degli Uffici o presso enti e
strutture di terzi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000
lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 9, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
seguente:
«Art. 9 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo
giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto, il compenso giornaliero corrisposto
al personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'art. 9
del primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 11 del
secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato
nella misura di Euro 6,00.».



 
Art. 9.

Premio di disattivazione per artificieri
1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 1, della legge 29 maggio 1985, n.
294 (Istituzione di un premio di disattivazione per i
militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato,
per il personale specializzato della Polizia di Stato e per
gli operai artificieri della Difesa impiegati in attivita'
di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni
esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
1985, n. 146, e' il seguente:
«Art. 1. - Al personale militare specializzato delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale
specializzato della Polizia di Stato e agli operai
artificieri della Difesa chiamati dall'autorita'
prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza
a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi,
nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo,
ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o
neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, compete un premio di
disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui
esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco
o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un
reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate
dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile
con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione
di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, con le indennita' di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre
indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione
delle norme contenute nei commi precedenti saranno
precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'interno.».
- Il testo dell'art. 9, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359 [Recepimento
dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione
del 18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per
gli aspetti retributivi, per il personale non dirigente
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di
Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale
dello Stato) e delle Forze di polizia ad ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Copro della Guardia di
finanza), a seguito dell'accordo sindacale ed del
provvedimento di concertazione, sottoscritti il 20 luglio
1995 e recepiti ne decreto del Presidente della repubblica
31 luglio 1995, n. 395, relativi al quadriennio 1995-1997,
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 luglio 1996, n. 160, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 9 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennita' supplementari). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n.
78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego
operativo e delle relative indennita' supplementari,
nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei
confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che
presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle
citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari
sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle
Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennita' di
impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita'
supplementari, da attribuire al vice sovrintendente, e'
calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento
nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli agenti e
assistenti.
3. La corrispondenza tra le qualifiche delle Forze di
polizia ad ordinamento civile con i gradi ed i ruoli delle
Forze armate e' stabilita sulla base delle tabelle A/1 e
A/2 allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,
e alla tabella allegata all'art. 43-bis della legge
1° aprile 1981, n. 121.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di
disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
e' elevato a lire 200.000 giornaliere.».



 
Art. 10.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24,00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00 a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
 
Art. 11.

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395 e dell'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 14, commi 2 e 14 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n.
395, e' il seguente:
«2. La durata del congedo ordinario e' di trentadue
giorni lavorativi. Per il personale con oltre 15 anni di
servizio e per quello con oltre 25 anni di servizio la
durata del congedo ordinario e' rispettivamente di
trentasette e di quarantacinque giorni lavorativi. Per i
dipendenti assunti dopo l'entrata in vigore del presente
decreto la durata del congedo ordinario per i primi 3 anni
di servizio e' di trenta giorni lavorativi.
(Omissis).
14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto
della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo
ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per
documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento
sostitutivo dello stesso.».
- Il testo dell'art. 18, comma 1 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 18 (Congedo ordinario). - 1. Al pagamento
sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei
casi previsti dall'art. 14, comma 14, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 395 del 1995, anche quando
lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione
dal servizio per infermita' o per dispensa dal servizio del
dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per
infermita'.».
- Il testo dell'art. 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e' il seguente:
«Art. 8. - Il trasferimento del personale di cui agli
articoli 1, 2 e 3 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli
di altre amministrazioni dello Stato, e' disposto con
decreto del Ministro interessato, di concerto col Ministro
dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione
dell'amministrazione ricevente.
Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a
visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo
modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.
L'Amministrazione alla quale e' stata inoltrata la
istanza da parte del personale di cui all'art. 1 si dovra'
pronunciare entro il termine di centocinquanta giorni dalla
data di ricevimento dell'istanza stessa.
Qualora nel termine sopra indicato l'Amministrazione
non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.
Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in
aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto
del giudizio di non idoneita'.».
- Il testo dell'art. 2, del decreto del Ministro delle
politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228
(Regolamento recante norme per il passaggio del personale
dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e
degli ispettori del Corpo forestale dello Stato in altri
ruoli dell'amministrazione o di altre amministrazioni dello
Stato), e' il seguente:
«Art. 2 (Trasferimento ad altre amministrazioni). - 1.
Il trasferimento del personale di cui all'art. 1 del
presente regolamento nelle corrispondenti qualifiche dei
ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con
decreto del Ministero interessato, di concerto con il Capo
del Corpo forestale dello Stato.
2. L'amministrazione alla quale e' inoltrata l'istanza
da parte del personale di cui all'art. 1 del presente
regolamento puo' sottoporre il personale interessato a
visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo
modalita' da fissarsi in conformita' ai rispettivi
ordinamenti. La stessa si pronuncia entro il termine di
centocinquanta giorni dalla data di ricevimento
dell'istanza.
3. Qualora l'amministrazione non si pronunci nel
termine sopra indicato, l'istanza si intende accolta.
4. Nel periodo intercorrente, e comunque non oltre la
scadenza del termine di cui al precedente comma 2, il
personale e' collocato in aspettativa con il trattamento
economico goduto all'atto del giudizio di inidoneita'.».
- Il testo dell'art. 75, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma
1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1992, n. 274, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 75 (Utilizzazione del personale invalido). - 1.
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato
assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche
dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei
compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle
corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria o di altre
amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita'
accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
2. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'
assoluta.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che
abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di
servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai
compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito
nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli
dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre
amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di
servizio, d'ufficio nelle corrispondenti qualifiche di
altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche'
l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.
4. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
5. Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente
della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del
Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato
un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non
comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto,
puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti
qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione
penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne
consenta l'ulteriore impiego.
6. La domanda deve essere presentata al Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni
dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.
7. Il suddetto personale puo' essere altresi'
utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali
e previdenziali in favore del personale anche per le
esigenze dell'Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria.
8. Il giudizio di inidoneita' di cui al presente art.
compete alle commissioni mediche previste dagli
articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
9. Le dette commissioni devono, altresi', fornire
indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale,
tenendo conto dell'infermita' accertata.».



 
Art. 12.

Congedi straordinari e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti, sovrintendenti, ispettori, giudicato permanentemente inidoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, in attesa del transito nei ruoli tecnici del Corpo forestale dello Stato ai sensi del decreto del Ministro della politiche agricole e forestali 7 ottobre 2005, n. 228, e' collocato in aspettativa con il godimento del trattamento dovuto all'atto dell'inidoneita', sino ad avvenuto trasferimento.
5. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303, supplemento ordinario. Le disposizioni
contenute nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, non
convertito in legge, sono state inserite in parte nella
presente legge e in parte nella legge 24 dicembre 1993, n.
538, e' il seguente:
«39. Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto
di congedo straordinario spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni, ridotti di un terzo, escluse le
indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e
per prestazioni di lavoro straordinario. Durante il periodo
di congedo ordinario e straordinario, esclusi i giorni di
cui al periodo precedente, spettano al pubblico dipendente
tutti gli assegni escluse le indennita' per servizi e
funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario. All'impiegato in congedo straordinario per
richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli
assegni personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli
che risultano dovuti dall'amministrazione militare. I
periodi di congedo straordinario sono utili a tutti gli
altri effetti.».
- Il testo dell'art. 15, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
seguente:
«Art. 15 (Congedi straordinari). - 1. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, il congedo straordinario e'
disciplinato dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede un
congedo straordinario speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno 10 anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di 10 anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno 10 anni di servizio; giorni venti al personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportante per
fatti di servizio.
4. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996.».
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, al decreto legislativo
n. 443 del 1992, e al decreto ministeriale n. 228 del 2005,
si vedano le note all'art. 11.



 
Art. 13.

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di congedo straordinario i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
Art. 14.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dei turni, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal turno notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal turno notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai turni continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei turni;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in turni continuativi articolati sulle 24 ore.
2. La disposizione di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applica anche alle appartenenti al Corpo forestale dello Stato.
3. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi 1 e 2 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 39 e 40 e 9, comma 1, del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della materia e della paternita', a norma
dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento
ordinario, e' il seguente:;
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre). - 1. Il
datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri,
durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di
riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e'
uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore
a sei ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre). - 1. I periodi
di riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.».
«Art. 9 (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale).
- 1. Fermo restando quanto previsto dal presente Capo,
durante la gravidanza e' vietato adibire al lavoro
operativo le appartenenti alla Polizia di Stato.».
- La legge n. 104 del 5 febbraio 1992 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.



 
Art. 15.

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio del congedo.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo). - 1. Per
i periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 alle
lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino al terzo anno di
vita del bambino, un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i
genitori di sei mesi. L'indennita' e' calcolata secondo
quanto previsto all'art. 23, ad esclusione del comma 2
dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art.
32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
7.».
«Art. 32 (Congedo parentale). - 1. Per ogni bambino,
nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha
diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalita'
stabilite dal presente articolo. I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto
limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Per il testo dell'art. 15, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si vedano le note
all'art. 12.
- Il testo degli articoli 47, 36 e 37, del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio). - 1.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di
astenersi dal lavoro per periodi corrispondenti alle
malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente articolo non si
applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo
parentale di cui al presente Capo spetta anche per le
adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.».
«Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali). - 1. In caso di adozione e di affidamento
preadottivo internazionali si applicano le disposizioni
dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo parentale.».
- Gli articoli 39 e seguenti del citato decreto
legislativo n. 151 del 2001 fanno parte del Capo VI -
Riposi, permessi e congedi.



 
Art. 16.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.



Note all'art. 16:
- Il testo dell'art. 78, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del
regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1985, n. 305, e' il seguente:
«Art. 78 (Diritto allo studio). - L'Amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
L'interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dell'anno in corso o dell'anno
successivo.».
- Il testo dell'art. 20, comma 1, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
il seguente:
«Art. 20 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi
richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede
di servizio, il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita'. In tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di sei ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.».



 
Art. 17.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 32, della legge 22 maggio 1975, n.
152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136,
e' il seguente:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica, la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dall'Avvocatura dello
Stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del Ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che, legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia, gli presti
assistenza.».
- Il testo dell'art. 18, del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire
l'occupazione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
26 marzo 1997, n. 71, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 24 maggio 1997, n. 119, e' il
seguente:
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni
interessate, sentita l'Avvocatura dello Stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro.».



 
Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Note all'art. 18:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si veda in note alla
premessa.
- Il testo dell'art. 8, comma 1, del citato decreto n.
195 del 1995, e' il seguente:
«Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei conflitti). -
1. Al fine di assicurare la sostanziale omogeneita'
nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
Presidente della Repubblica di cui all'art. 2, le
amministrazioni ed i Comandi generali interessati
provvedono a reciproci scambi di informazione, anche
attraverso apposite riunioni.».



 
Art. 19.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995.



Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 20
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Gradi |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente colonnello | | | /maggiore | 150,00| 11,13| 23.308,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50| 10,72| 22.453,86 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00| 10,31| 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25| 9,88| 20.705,72 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante SUPS | | | {luogotenente} | | | /maresciallo | | | aiutante | | | {luogotenente} | 139,00| 10,31| 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante | | | SUPS/maresciallo | | | aiutante (con 8 | | | anni nel grado | 135,50| 10,05| 21.055,35 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante | | | SUPS/maresciallo | | | aiutante | 133,00| 9,86| 20.666,87 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00| 9,49| 19.889,92 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00| 9,20| 19.268,36 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75| 8,96| 18.763,34 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 122,50| 9,09| 19.035,28 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | 120,25| 8,92| 18.685,65 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 116,25| 8,62| 18.064,09 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 112,25| 8,33| 17.442,53 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 113,50| 8,42| 17.636,77 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 111,50| 8,27| 17.325,99 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 108,00| 8,01| 16.782,12 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | scelto/Finanziere | | | scelto | 104,50| 7,75| 16.238,26 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | /Finanziere | 101,25| 7,51| 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Gradi |Parametro| Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente Colonnello | | | /Maggiore | 150,00| 16,50| 23.373,00 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50| 15,90| 22.515,99 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00| 15,29| 21.658,98 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25| 14,66| 20.763,02 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | Aiutante SUPS | | | {luogotenente} | | | /Maresciallo | | | aiutante | | | {luogotenente} | 139,00| 15,29| 21.658,98 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante | | | SUPS/Maresciallo | | | aiutante (con 8 | | | anni nel grado) | 135,50| 14,91| 21.113,61 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante | | | SUPS/Maresciallo | | | aiutante | 133,00| 14,63| 20.724,06 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00| 14,08| 19.944,96 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00| 13,64| 19.321,68 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75| 13,28| 18.815,27 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 122,50| 13,48| 19.087,95 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | 120,25| 13,23| 18.737,36 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 116,25| 12,79| 18.114,08 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 112,25| 12,35| 17.490,80 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 113,50| 12,49| 17.685,57 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 111,50| 12,27| 17.373,93 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 108,00| 11,88| 16.828,56 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | selto/Finanziere | | | scelto | 104,50| 11,50| 16.283,19 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | /Finanziere | 101,25| 11,14| 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuato nell'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

===================================================================== Gradi |Parametro|Incrementi mensili | Stipendi annui
| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente Colonnello | | | /Maggiore | 150,00| 127,50| 24.705,00 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50| 122,83| 23.799,15 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00| 118,15| 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25| 113,26| 21.946,28 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | aiutante SUPS | | | {luogotenente} | | | /Maresciallo | | | aiutante | | | {luogotenente} | 139,00| 118,15| 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | Aiutante SUPS/ | | | Maresciallo | | | aiutante (con 8 | | | anni nel grado) | 135,50| 115,18| 22.316,85 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | Aiutante | | | SUPS/Maresciallo | | | aiutante | 133,00| 113,05| 21.905,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00| 108,80| 21.081,60 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00| 105,40| 20.422,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75| 102,64| 19.887,53 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere mpo (con| | | 8 anni nel grado) | 122,50| 104,13| 20.175,75 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere mapo | 120,25| 102,21| 19.805,18 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 116,25| 98,81| 19.146,38 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 112,25| 95,41| 18.487,58 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | | | (con 8 anni nel | | | grado) | 113,50| 96,48| 18.693,45 --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | 111,50| 94,77| 18.364,05 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 108,00| 91,80| 17.787,60 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | scelto/Finanziere | | | scelto | 104,50| 88,83| 17.211,15 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | | /Finanziere | 101,25| 86,06| 16.675,88
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Note all'art. 20:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, l'art. 3, comma 1, del
decreto legislativo n. 193 del 2003, la legge n. 177 del
1976 e l'art. 2, comma 10, della legge n. 335 del 1995, si
vedano le note all'art. 2.
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
"Art. 8 (Ambito di applicazione e durata). - 3. Dopo un
periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data
di scadenza del presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."



 
Art. 21.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 20 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301.



Note all'art. 21:
- Per il testo degli articoli 82, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 172
della legge n. 312 del 1990, si vedano le note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 10, comma 6, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e'
il seguente:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'art. 9 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'art. 43, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164,
riportate nella seguente tabella:

----> Vedere a pag. 28 <----



 
Art. 22
Indennita' pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'indennita' mensile pensionabile di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

===================================================================== Gradi | Incrementi mensili | Valori mensili lordi
| lordi (euro) | (euro) ===================================================================== Tenente | | Colonnello/Maggiore | 13,00| 812,70 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 12,70| 797,60 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 12,60| 790,30 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 12,10| 758,30 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo aiutante | | s.U.P.S. e Maresciallo| | aiutante | 12,30| 772,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 11,80| 737,30 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | 11,40| 714,40 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 11,00| 692,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere Capo | 11,30| 711,10 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | 10,70| 669,20 --------------------------------------------------------------------- Vice Brigadiere | 10,60| 665,90 --------------------------------------------------------------------- Appuntato Scelto | 9,50| 598,90 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | 8,70| 545,30 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | scelto/Finanziere | | scelto | 8,00| 500,30 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere/Finanziere| 12,90| 467,90



Nota all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, si veda la nota all'art.
4.



 
Art. 23.
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
1. Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, cosi' come incrementato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220 e' ulteriormente incrementato delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2007:
1) Arma dei carabinieri: euro 11.737.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 7.260.000,00;
b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008:
1) Arma dei carabinieri: euro 23.353.000,00;
2) Guardia di Finanza: euro 14.680.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Gli importi di cui al comma 1 sono incrementati di eventuali disponibilita' finanziarie, sino al 50% dello stanziamento relativo alle attivita' di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, determinate annualmente con provvedimento del Comandante Generale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per il 2007 ed entro il 30 giugno dal 2008.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Con distinte determinazioni dei Comandanti generali, previa informazione alle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, possono essere determinati anticipatamente i criteri per l'attribuzione e il numero massimo delle prestazioni retribuibili per compensare la presenza qualificata.



Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 53 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
seguente:
«Art. 53 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 53 del secondo quadriennio
normativo Polizia e all'art. 23 del biennio economico
Polizia 2000-2001 sono ulteriormente incrementate, come da
tabella "A" allegata al presente decreto:
a) per gli anni 2002 e 2003, dalle somme di cui
all'art. 16, comma 2, della legge finanziaria 2002, di
pertinenza di ogni singola Amministrazione;
b) per gli anni 2002 e 2003 dalle somme derivanti
dall'applicazione dell'art. 43, comma 4, del presente
decreto.
2. Le somme assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.
3. Le risorse indicate al comma 1 sono utilizzate per
attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impegno del personale nelle
attivita' operative e di funzionamento individuate dal
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dal
Comandante generale del Corpo della guardia di finanza;
c) compensare l'impiego in compiti od incarichi che
comportino l'assunzione di specifiche responsabilita' o
disagio anche con particolare riguardo, per l'Arma dei
carabinieri, al personale in forza al Gruppo intervento
speciale;
d) compensare la presenza qualificata;
e) compensare l'incentivazione della produttivita'
collettiva al fine del miglioramento dei servizi;
f) compensare, per quanto riguarda il personale
dell'Arma dei carabinieri, le specifiche funzioni
investigative e di controllo del territorio, nonche', per
quanto riguarda il personale del Corpo della guardia di
finanza, le specifiche funzioni di Polizia
economico-finanziaria.
4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del
Ministro dell'economia e finanze, su proposta dei
rispettivi Comandanti generali, previa informazione alle
rappresentanze militari centrali, ai sensi dell'art. 59 del
secondo quadriennio normativo Polizia, sono annualmente
determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione
delle risorse indicate al comma 1, disponibili al
31 dicembre di ciascun anno e le modalita' applicative
concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal
presente articolo.
5. Le risorse di cui al comma 1 non possono comportare
una distribuzione indistinta e generalizzata.»
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' il
seguente:
«Art. 8 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare, le
risorse economiche per l'efficienza dei servizi
istituzionali di cui all'art. 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono incrementate,
a decorrere dall'anno 2003, dalle seguenti somme annue:
a) Arma dei carabinieri: Euro 3.344.600,00;
b) Guardia di finanza: Euro 2.160.600,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a), e b), del
comma 1, non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a
carico dello Stato.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 14, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 301, e' il
seguente:
«Art. 14 (Efficienza dei servizi istituzionali). - 1.
Per ogni Forza di polizia ad ordinamento militare il Fondo
per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all'art.
53 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
2002, n. 164, ed all'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e' incrementato
delle seguenti risorse economiche annue:
a) per l'anno 2004:
1) Arma dei carabinieri: euro 10.539.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
5.906.000,00;
b) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 17.832.000,00;
2) Corpo della Guardia di finanza: euro
9.615.000,00.
2. Gli importi di cui al comma 1 non comprendono l'IRAP
e gli oneri contributivi a carico dello Stato. Quelli
afferenti all'anno 2004 non hanno effetto di trascinamento
nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 8, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 220, e' il
seguente:
«Art. 8 (Fondo per l'efficienza dei servizi
istituzionali). - 1. Per ogni Forza di polizia ad
ordinamento militare, le risorse economiche per
l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all'art. 53
del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002,
n. 164, cosi' come incrementate dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 2003, n. 348, e
dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
5 novembre 2004, n. 301, sono ulteriormente incrementate
delle seguenti somme annue:
a) per l'anno 2005:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.090.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 356.000,00;
b) a decorrere dall'anno 2006:
1) Arma dei carabinieri: euro 1.900.000,00;
2) Guardia di finanza: euro 774.000,00.
2. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 1
non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico
dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2005 non hanno
effetto di trascinamento nell'anno successivo.
3. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio
di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze,
nell'anno successivo.».
- Il testo dell'art. 50, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
seguente:
«Art. 50 (Attuazione dell'art. 3, comma 5 della legge
29 marzo 2001, n. 86). - 1. A decorrere dal 1° gennaio
2003, il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza che, nell'assolvimento dei compiti
istituzionali previsti dalle rispettive disposizioni
legislative di settore, e' impegnato in esercitazioni od
operazioni militari caratterizzate da particolari
condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il
normale orario di lavoro non e' assoggettato, durante i
predetti periodi, alle vigenti disposizioni in materia di
orario di lavoro e ai connessi istituti, a condizione che
le predette attivita' si protraggano senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 29 marzo
2001, n. 86, le esercitazioni e le operazioni di cui al
comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive
competenze, dai Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.
3. Al personale di cui al comma 1 e' attribuita per i
giorni di effettivo impiego un'indennita' speciale di
impiego giornaliera nelle misure stabilite in euro nella
seguente tabella:

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO

=====================================================================
| | | sabato-domenica e
Grado |Fascia|lunedi-venerdi'| festivi ===================================================================== Carabiniere e | | | Finanziere | I | 62,00 | 124,00 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto e | | | Finanziere scelto | | | --------------------------------------------------------------------- Appuntato | | | --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | | | --------------------------------------------------------------------- Vice brigadiere | II | 66,00 | 131,00 --------------------------------------------------------------------- Brigadiere | | | --------------------------------------------------------------------- Brigadiere capo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | | | --------------------------------------------------------------------- Maresciallo A. | | | s.U.P.S. e Maresciallo| | | aiutante | III | 72,00 | 143,00 --------------------------------------------------------------------- S. Tenente | | | --------------------------------------------------------------------- Tenente | | | --------------------------------------------------------------------- Capitano | | | --------------------------------------------------------------------- Maggiore | IV | 85,00 | 165,00 --------------------------------------------------------------------- Tenente Colonnello | | | }.

- Il testo dell'art. 59 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 59 (Informazione). - 1. Le Amministrazioni
informano preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri per la destinazione, l'utilizzazione e
modalita' di attribuzione delle risorse aggiuntive di cui
all'art. 53 da parte delle Amministrazioni;
c) alle modalita' attuative della disciplina del
riposo compensativo.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettera a), b) e c)
entro 20 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro quarantotto ore dalla data
di ricezione della comunicazione e si concludono nel
termine di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve
per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal
quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. Durante il periodo in cui si svolge
l'informazione preventiva le Amministrazioni non adottano
provvedimenti al riguardo. Decorsi tali termini o in caso
di posizioni divergenti o di motivata urgenza, le
rispettive Amministrazioni assumono autonome determinazioni
definitive. In caso di divergenza, i COCER possono inviare
per iscritto le loro osservazioni o richieste, entro 5
giorni, ai rispettivi Ministri, ai sensi dell'art. 19,
quarto comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382.
5. Aggiunge il comma 4-bis all'art. 58, decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.».



 
Art. 24.

Trattamento di missione

1. Al personale comandato in missione fuori dalla sede di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo non di proprieta' dell'amministrazione senza la prevista autorizzazione, e' rimborsata una somma nel limite del costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti in materia.
2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario di 1a classe nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.
3. Al personale che pernotta presso alberghi non convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento in misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati ubicati nella stessa sede.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a presentarsi davanti a consigli o commissioni di disciplina o di inchiesta, compete il trattamento economico di missione previsto dalla legge sulle missioni e successive modificazioni, solo alla conclusione del procedimento ed esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione definitiva. Le spese di viaggio sostenute possono essere rimborsate, di volta in volta, a richiesta, salvo ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda con sentenza definitiva di condanna a titolo doloso. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al personale chiamato a comparire, quale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad organi della Magistratura di Paesi stranieri.
6. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
7. La maggiorazione dell'indennita' oraria di missione, prevista dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissata in Euro 6,00 per ogni ora.
8. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
9. L'amministrazione e' tenuta ad anticipare al personale inviato in missione una somma pari all'intero importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel limite del costo medio della categoria consentita, nonche' l'85 per cento delle presumibili spese di vitto.
10. La localita' di abituale dimora puo' essere considerata la sede di partenza e di rientro dalla missione, ove richiesto dal personale e piu' conveniente per l'amministrazione. Ove la sede di missione coincida con la localita' di abituale dimora del dipendente, al personale compete il rimborso documentato delle spese relative ai pasti consumati.
11. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposta, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di Euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
12. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di missione continuativa nella medesima localita', di cui all'articolo 46, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato in trecentosessantacinque giorni.
13. Al personale comunque inviato in missione compete altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle spese per i mezzi di trasporto urbano o dei taxi nei casi di indisponibilita' dei mezzi pubblici o comunque per impossibilita' a fruirne in relazione alla particolare tipologia di servizio nei casi preventivamente individuati dall'amministrazione.
14. I visti di arrivo e di partenza del personale inviato in missione presso strutture non militari sono attestati con dichiarazione dell'interessato sul certificato di viaggio.



Note all'art. 24:
- Il testo dell'art. 46, comma 4 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 46 (Trattamento di missione). - 4. In caso di
missioni di durata superiore a trenta giorni connesse con
particolari attivita' di servizio di carattere operativo
che coinvolgano piu' unita' di personale, l'Amministrazione
ove lo ritenga piu' conveniente e comunque con costi non
superiori al rimborso medio delle spese di pernottamento
degli eventuali fruitori, ha facolta' di locare, con oneri,
compresi quelli per gestione e consumi, a carico dei
relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da reperire sul
libero mercato da concedere al personale interessato in
luogo della sistemazione alberghiera e con riduzione del
trattamento di missione per fruizione di alloggio gratuito
secondo le normative in vigore. Al predetto personale le
spese per il vitto sono rimborsate secondo le disposizioni
vigenti.».
- Il testo dell'art. 46, commi 5 e 10 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, e' il seguente:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di
missione, prevista dall'art. 46, comma 3, secondo
quadriennio normativo Polizia, e' rideterminata in
Euro 6,00 per ogni ora.».
«10. A decorrere dal 1° gennaio 2003 per la Polizia ad
ordinamento militare, impegnato nella frequenza di corsi
addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta
giorni di missione continuativa nella medesima localita',
previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.».



 
Art. 25.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.
2. Il personale trasferito d'autorita', ove sussista l'alloggio di servizio, ne abbia titolo in relazione all'incarico ricoperto, ed abbia presentato domanda per ottenerlo, ove prevista, puo' richiedere, dietro presentazione di formale contratto di locazione o di fattura quietanzata, il rimborso del canone dell'alloggio per un importo massimo di Euro 775,00 mensili, fino all'assegnazione dell'alloggio di servizio e, comunque, per un periodo non superiore a tre mesi.
3. Nelle stesse condizioni indicate al comma 2 il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata del beneficio e comunque non oltre i sei mesi.
4. A richiesta dell'interessato il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 29 marzo 2001, n. 86, puo' essere anticipato nella misura corrispondente a tre mensilita', fermi restando i limiti massimi previsti dallo stesso comma 3.
5. Al personale con famiglia a carico trasferito d'autorita' che non fruisca dell'alloggio di servizio o che, comunque, non benefici di alloggi forniti dall'amministrazione, e' dovuta in un'unica soluzione, all'atto del trasferimento del nucleo familiare nella nuova sede di servizio, o nelle localita' viciniori consentite, un emolumento di Euro 1500,00. Tale indennita' e' corrisposta nella misura di Euro 775,00 al personale senza famiglia a carico o al seguito.
6. Il personale militare trasferito all'estero puo' optare, mantenendo il diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dalla normativa vigente, per il trasporto dei mobili e delle masserizie nel domicilio eletto nel territorio nazionale anziche' nella nuova sede di servizio all'estero.
7. In caso di assunzione e rilascio di alloggio di servizio connesso con l'incarico, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, per le spese di trasporto dei mobili e delle masserizie da uno ad altro alloggio di servizio ovvero da alloggio privato ad alloggio di servizio e viceversa anche nell'ambito dello stesso comune.



Note all'art. 25:
- Il testo dell'art. 19, comma 8, della citata legge
18 dicembre 1973, n. 836, e' il seguente:
«8. Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.».
- Il testo dell'art. 1, comma 3, della citata legge
29 marzo 2001, n. 86, e' il seguente:
«3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di
alloggio di servizio puo' optare, in luogo del trattamento
di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del
canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad
un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo
non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al
presente comma si applica l'art. 48, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».



 
Art. 26.

Indennita' per servizi esterni
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254 e dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, l'indennita' per servizi esterni viene corrisposta in misura unica giornaliera.
2. Il compenso giornaliero di cui al comma 1 e' corrisposto per due volte nella medesima giornata lavorativa esclusivamente qualora il personale sia impiegato per almeno 12 ore e svolga sia nelle prime sei ore di servizio che nelle successive 6 ore un servizio esterno di durata non inferiore a 3 ore. Ai fini dell'invarianza della spesa le indennita' per servizi esterni attribuibili a ciascun dipendente, nell'arco del mese, non possono essere superiori a 30.



Note all'art. 26:
- Il testo dell'art. 42, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
seguente:
«Art. 42 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° novembre 1995 al personale
impiegato nei servizi esterni, organizzati in turni sulla
base di ordini formali di servizio, e' corrisposto un
compenso giornaliero pari a lire 5.100 lorde.
2. A decorrere dal 1° novembre 1995 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, sono
incrementate di lire 2.500 lorde per ogni turno».
- Il testo dell'art. 50, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 50 (Servizi esterni ed ordine pubblico in sede).
- 1. A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero
di cui all'art. 42, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, spetta anche al
personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nei
servizi organizzati in turni e sulla base di ordini formali
di servizio che esercita precipuamente attivita' nel campo
della verifica e controllo per il contrasto all'evasione
fiscale e di tutela degli interessi economico finanziari,
svolti all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di
terzi.
2. La corresponsione del compenso di cui al comma 1,
con la stessa decorrenza, e' estesa al personale, di cui
all'art. 41, comma 1, che esercita precipuamente attivita'
di tutela, scorta, traduzioni, vigilanza, lotta alla
criminalita', nonche' tutela delle normative in materia di
lavoro, sanita', radiodiffusione ed editoria, impiegato in
turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti
all'esterno dei comandi o presso enti e strutture di terzi.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le misure
dell'indennita' di ordine pubblico in sede di cui all'art.
5 della legge 27 maggio 1977, n. 284, come rideterminate
dall'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 505, e dall'art.
42, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 395, sono incrementate di lire 1.000
lorde per ogni turno.».
- Il testo dell'art. 48, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' il
seguente:
«Art. 48 (Servizi esterni). - 1. A decorrere dal primo
giorno del mese successivo all'entrata in vigore del
presente decreto il compenso giornaliero corrisposto al
personale impiegato nei servizi esterni di durata non
inferiore a tre ore, secondo le modalita' di cui all'art.
42 del primo quadriennio normativo Polizia, e all'art. 50
del secondo quadriennio normativo Polizia, e' rideterminato
nella misura di Euro 6,00.».



 
Art. 27.

Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.



Note all'art. 27:
- Il testo dell'art. 1, della citata legge 29 maggio
1985, n. 294, e' il seguente:
«Art. 1. - Al personale militare specializzato delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, al personale
specializzato della Polizia di Stato e agli operai
artificieri della Difesa chiamati dall'autorita'
prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza
a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi,
nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo,
ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o
neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, compete un premio di
disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui
esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco
o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un
reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate
dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile
con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione
di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, con le indennita' di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre
indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione
delle norme contenute nei commi precedenti saranno
precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'interno.».
- Il testo dell'art. 18, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359, e' il
seguente:
«Art. 18 (Indennita' di impiego operativo per attivita'
di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e
relative indennita' supplementari). - 1. Fermo restando
quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n.
78, in materia di corresponsione e cumulabilita' di impiego
operativo e delle relative indennita' supplementari,
nonche' dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei
confronti del personale di cui all'art. 10, comma 1, che
presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle
citate norme, le indennita' di aeronavigazione, di volo, di
pilotaggio e di imbarco e relative indennita' supplementari
sono rapportate agli importi vigenti per i militari delle
Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'indennita' di
impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di
volo, di pilotaggio, di imbarco e relative indennita'
supplementari, da attribuire al vice brigadiere, e'
calcolata prendendo a base la misura di cui alla tabella 1
dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativa alla fascia in godimento
nell'ultimo giorno di permanenza nel ruolo degli appuntati
e finanzieri e nel ruolo degli appuntati e carabinieri.
3. Per la corrispondenza dei gradi e dei ruoli del
personale delle Forze armate con quelli dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza si rinvia, per il
personale non direttivo, alle tabelle A/1 e A/2 allegate al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 .
4. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di
disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
e' elevato a L. 200.000 giornaliere.».



 
Art. 28.

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di trentasei ore settimanali.
2. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
3. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale e' corrisposta una indennita' di Euro 5,00, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero.
4. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
5. I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.
6. Le ore eccedenti l'orario di lavoro settimanale che non siano state retribuite possono essere recuperate mediante riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate, tenendo presenti le richieste del personale e fatte salve le improrogabili esigenze di servizio.
 
Art. 29.

Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 55, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.



Note all'art. 29:
- Il testo dell'art. 55, commi 1 e 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e'
il seguente:
«Art. 55 (Licenza ordinaria). - 1. La disciplina
dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi
previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza
ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione
dal servizio per infermita'.».
- Il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge 28
luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».
- Il testo dell'art. 47, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
il seguente:
«2. La durata della licenza ordinaria e' di trentadue
giorni lavorativi. Per il personale con oltre quindici anni
di servizio e per quello con oltre venticinque anni di
servizio la durata della licenza ordinaria e'
rispettivamente di trentasette e di quarantacinque giorni
lavorativi. La durata della licenza ordinaria per i primi
tre anni di servizio e' di trenta giorni lavorativi, con
esclusione del personale che frequenta i corsi di
formazione, per il quale continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti. Al
personale in servizio all'estero o presso Organismi
internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie dell'Organismo
accettate dall'Autorita' nazionale.».



 
Art. 30.

Licenze straordinarie e aspettativa

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernenti la riduzione di un terzo di tutti gli assegni spettanti al dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario non si applicano al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare.
2. Le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sussistono anche per il personale accasermato.
3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
4. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.



Note all'art. 30:
- Il testo dell'art. 40, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito
dall'art. 3, comma 39, della citata legge 24 dicembre 1993,
n. 537:
«Art. 40 (Trattamento economico durante il congedo).-
Per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. Durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario.
All'impiegato in congedo straordinario per richiamo
alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni
personali di cui sia provvisto, nonche' l'eventuale
eccedenza degli assegni per carichi di famiglia su quelli
che risultano dovuti dall'amministrazione militare.
I periodi di congedo straordinario sono utili a tutti
gli altri effetti.».
- Il testo dell'art. 48, comma 2, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e'
il seguente:
«Art. 48 (Licenze straordinarie). - 2. In occasione di
trasferimento del personale, per le esigenze di trasloco e
di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di
servizio, l'Amministrazione concede una licenza
straordinaria speciale nelle durate di seguito specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.».
- Per il testo dell'art. 14, comma 5, della citata
legge 28 luglio 1999, n. 266, si vedano le note all'art.
29.



 
Art. 31.

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
Art. 32.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o dal servizio su turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal servizio notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Nota all'art. 32:
- Per gli articoli 39 e 40 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, e per i riferimenti alle legge n.
104 del 1992, si vedano le note all'art. 14.



 
Art. 33.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Note all'art. 33:
- Per gli articoli 32, 34, 36, 37, 39 e seguenti e 47
del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 151, si vedano le note all'art. 15.
- Il testo dell'art. 48 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e' il
seguente:
«Art. 48 (Licenze straordinarie). - Per il personale di
cui all'art. 34, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni
venti per il personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni dieci per il
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni
trenta al personale ammogliato o con famiglia a carico o
con almeno dieci anni di servizio; giorni venti al
personale senza famiglia a carico con meno di dieci anni di
servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 34, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente articolo si applicano
dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».



 
Art. 34.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale, in tali giornate, non puo' comunque essere impiegato in servizio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, si applicano anche in caso di corsi organizzati presso le Aziende sanitarie locali.



Nota all'art. 34:
- Il testo dell'art. 57 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, e' il
seguente:
«Art. 57 (Diritto allo studio). - 1. Ferme restando le
disposizioni di cui all'art. 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, ove i corsi
richiamati nel predetto art. non siano attivati nella sede
di servizio il diritto alle 150 ore da dedicare alla
frequenza compete anche per i medesimi corsi svolti in
altra localita' ed in tal caso i giorni eventualmente
necessari per il raggiungimento di tale localita' ed il
rientro in sede sono conteggiati, in ragione di 6 ore per
ogni giorno impiegato, nelle 150 ore medesime.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche al
personale trasferito ad altra sede di servizio che abbia
gia' iniziato la frequenza dei corsi nella precedente sede
di servizio.
3. Non si applicano i commi 1 e 2 nel caso di
iscrizione a corsi universitari o post-universitari fuori
dalla sede di servizio e laddove nella sede di appartenenza
siano attivati analoghi corsi, e pertanto il tempo
necessario al raggiungimento di tali localita' ed il
rientro in sede non puo' essere computato nelle 150 ore.
4. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche in
caso di corsi organizzati dagli Enti pubblici territoriali.
5. Per la preparazione ad esami universitari o
post-universitari, nell'ambito delle 150 ore per il diritto
allo studio, possono essere attribuite e conteggiate le tre
giornate immediatamente precedenti agli esami sostenuti in
ragione di sei ore per ogni giorno.».



 
Art. 35.

Tutela legale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.



Nota all'art. 35:
- Per il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975,
n. 152, e dell'art. 18 del decreto-legge n. 67 del 1997, si
vedano le note all'art. 17.



 
Art. 36.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Note all'art. 36:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo del comma 1 dell'art. 8 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note
all'art. 18.



 
Art. 37.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.
 
Art. 38.

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 39.

Norma programmatica

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.



Nota all'art. 39:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio
1995, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 40.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 49,775 milioni di euro per l'anno 2006, in 326,567 milioni di euro per l'anno 2007 e in 720,576 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2007, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 251,567 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 75,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 645,576 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa
Mastella, Ministro della giustizia
De Castro, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 214



Nota all'art. 40:
- Per gli articoli 1, comma 184, della legge
23 dicembre 2005 n. 266, e 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alla premessa.



 
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