Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 27 settembre 2007
Disposizioni in materia di condizioni economiche del servizio di maggior tutela basate su prezzi biorari e modifica della deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/07 (TIV). (Deliberazione n. 237/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2007, n. 125;
la deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06 e, in particolare l'allegato A, come successivamente modificata e integrata;
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156 (di seguito: deliberazione n. 156/07);
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione n. 156/07 (di seguito: TIV);
la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 159/07;
la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208/07;
la deliberazione dell'Autorita' 27 settembre 2007, n. 236/07;
il documento per la consultazione del 18 giugno 2007, atto n. 24/07, in materia di determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria;
la lettera della societa' Enel SpA in data 30 luglio 2007, ricevuta dall'Autorita' in data 18 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 24938);
la lettera della societa' Enel SpA in data 21 settembre 2007, ricevuta dall'Autorita' in data 25 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 25640).
Considerato che:
l'art. 19 del TIV prevede la riprogrammazione dei misuratori dell'energia elettrica per i clienti in bassa tensione non trattati orari, stabilendo in particolare che siano riprogrammati sulla base delle fasce orarie F1, F2 e F3:
entro il 30 settembre 2007 i punti di prelievo dei clienti ai quali alla data del 30 giugno 2007 erano applicate strutture tariffarie biorarie (di seguito: clienti ex vincolati biorari);
entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta per tutti gli altri punti di prelievo;
la suddetta riprogrammazione e' finalizzata a predisporre i punti di prelievo di cui al precedente alinea all'applicazione di nuovi corrispettivi di vendita articolati per fasce orarie dal 1° ottobre 2007;
alcuni operatori hanno segnalato tardivamente gravi difficolta' ed elevata onerosita' nel modificare in tempi brevi i sistemi informativi per la gestione commerciale e la fatturazione dei clienti finali al fine di rendere possibile l'applicazione di condizioni economiche differenziate su un numero di raggruppamenti orari maggiore di due.
Ritenuto che sia opportuno:
modificare il TIV al fine di introdurre, a partire dal 1° ottobre 2007, condizioni economiche per il servizio di maggior tutela basate su prezzi differenziati tra le ore appartenenti alla fascia F1 e le ore appartenenti alle fasce orarie F2 ed F3 (di seguito: prezzi biorari) da applicare ai clienti ex vincolati biorari ed ai clienti che ne abbiano gia' fatto richiesta o che lo richiedano ai sensi del comma 19.5 del TIV;
nella prima fase di applicazione di prezzi biorari, consentire ai clienti finali a cui sono applicati, alla data del presente provvedimento, prezzi monorari di mantenere tali prezzi ovvero aderire esplicitamente all'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari;
che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano con la massima tempestivita' ad informare i clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela, con particolare riferimento ai clienti ex vincolati biorari, della possibilita' per i medesimi clienti di aderire per l'applicazione di condizioni economiche basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007; e che i medesimi esercenti procedano con la massima tempestivita' all'applicazione dei prezzi biorari ai clienti che ne abbiano fatto richiesta;
che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorita' un programma delle attivita' di cui al precedente alinea, precisando le modalita' e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche basate su prezzi biorari;

Delibera:

1. Di modificare il TIV, a decorrere dal 1° ottobre 2007, nei termini di seguito indicati:
a) all'art. 1, dopo la definizione di «esercente la salvaguardia» sono inserite le seguenti definizioni:
«fascia oraria F23 e' la fascia oraria comprendente tutte le ore incluse nelle fasce orarie F2 e F3;
parametro PDbio (prezzo dispacciamento biorario) e' la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di dispacciamento di cui al titolo 4 della deliberazione n. 111/06, espresso in centesimi di euro/kWh;
parametro PEbio (prezzo energia biorario) e' la stima della media trimestrale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, della componente del prezzo di cessione dell'energia elettrica agli esercenti la maggior tutela a copertura dei costi di acquisto e funzionamento dell'Acquirente unico, espresso in centesimi di euro/kWh;»;
b) al comma 7.3, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) il prodotto tra il parametro \lambda ed il parametro PEF, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;»;
c) al comma 7.3, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera:
«c) il prodotto tra il parametro \lambda ed il parametro PEbio, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23.»;
d) al comma 7.4, la lettera b), e' sostituita dalla seguente:
«b) il prodotto tra il parametro \lambda ed il parametro PDF, per i clienti finali per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1, F2 e F3 e che abbiano richiesto l'applicazione di prezzi differenziati per le medesime fasce entro il 30 settembre 2007;»;
e) al comma 7.4, dopo la lettera b), e' inserita la seguente lettera:
«c) il prodotto tra il parametro \lambda ed il parametro PDbio, per i clienti finali diversi da quelli di cui alla lettera b) per i quali sia possibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23.»;
f) all'art. 25, dopo il comma 25.8, e' inserito il seguente comma:
«25.9. Per il periodo compreso tra il 1° ottobre 2007 e il 31 dicembre 2008 i parametri PEbio e PDbio applicati ai punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a), sono pari alla stima della media annuale, per ciascuna delle fasce orarie F1 e F23, delle corrispondenti componenti del prezzo di cessione dell'energia elettrica.».
2. Di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela procedano entro il 5 ottobre 2007 ad inviare un'informativa individuale ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela di cui al comma 19.3, lettera a), del TIV, relativa alla possibilita' per i medesimi clienti di aderire all'applicazione di condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari a partire dal mese di ottobre 2007;
3. Di prevedere che i medesimi esercenti procedano all'applicazione delle condizioni di cui al precedente punto 2:
a) a decorrere dal 1° ottobre 2007 per i clienti che ne facciano richiesta entro il 31 ottobre 2007;
b) entro novanta giorni dalla richiesta per i clienti che ne facciano richiesta successivamente al 31 ottobre 2007.
4. Di prevedere che, per i clienti di cui al punto 3, lettera a), l'energia prelevata nel periodo compreso tra la data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni di cui al punto 2 e la data a partire dalla quale e' disponibile la rilevazione dell'energia elettrica separatamente per la fascia oraria F1 e per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3, sia ripartita in tali raggruppamenti orari secondo le seguenti percentuali:
a) 30% nella fascia F1;
b) 70% per l'insieme delle fasce orarie F2 ed F3.
5. Di prevedere che gli esercenti il servizio di maggior tutela trasmettano all'Autorita' entro il 3 ottobre 2007 un programma delle attivita' di cui ai punti precedenti precisando le modalita' e le tempistiche previste per l'avvio dell'applicazione delle condizioni economiche per il medesimo servizio basate su prezzi biorari.
6. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www. autorita.energia.it) la nuova versione dell'allegato A alla deliberazione n. 156/07 risultante dalle modifiche di cui al punto 1.
7. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Milano, 27 settembre 2007

Il Presidente: Ortis
 
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