Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 27 settembre 2007 |
Modificazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 27 giugno 2007, n. 156/2007 recante «Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/2007» e sospensione dei termini di cui all'articolo 22 della medesima deliberazione. (Deliberazione n. 236/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2007 Visti: la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: direttiva 2003/54/CE); la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007); la legge 3 agosto 2007, n. 125, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007 (di seguito: legge n. 125/2007); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) del 16 ottobre 2003, n. 118 (di seguito: deliberazione n. 118/03); la deliberazione dell'Autorita' del 9 giugno 2006, n. 111 (di seguito: deliberazione n. 111/06); il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 - decorrenza 1° luglio 2007, approvato con deliberazione 27 giugno 2007, n. 156/2007 (di seguito: TIV); la deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 159 (di seguito: deliberazione n. 159/07); la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2007, n. 208 (di seguito: deliberazione n. 208/07); la comunicazione dell'Autorita' agli esercenti la salvaguardia in data 5 settembre 2007, prot. Autorita' GB/M07/3999/ELT/MRT/iv (di seguito: comunicazione 5 settembre 2007). Considerato che: il decreto-legge 18 giugno 2007 ha disposto un nuovo assetto del mercato della vendita di energia elettrica ai clienti finali, operativo dall'1 luglio 2007 e fino al completo recepimento della direttiva 2003/54/CE, istituendo: all'art. 1, comma 2, un regime di tutela rivolto ai clienti finali domestici non riforniti sul mercato libero ed alle imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro (di seguito: servizio di maggior tutela), prevedendo altresi' che l'erogazione del servizio sia garantita dalle imprese di distribuzione, anche attraverso apposite societa' di vendita (di seguito: esercenti la maggior tutela), e la funzione di approvvigionamento continui ad essere svolta dall'Acquirente unico Spa (di seguito: l'Acquirente unico); all'art. 1, comma 4, un servizio di salvaguardia, la cui assegnazione avverra' sulla base di procedure concorsuali per aree territoriali, rivolto ai clienti finali non aventi diritto al servizio di maggior tutela e che si trovino senza fornitore di energia elettrica o che non abbiano scelto il proprio fornitore, prevedendo altresi' che fino all'operativita' delle procedure concorsuali la continuita' della fornitura per tali clienti sia assicurata dalle imprese distributrici o dalle societa' di vendita ad esse collegate (di seguito: esercenti la salvaguardia) a condizioni e prezzi previamente resi pubblici e non discriminatori; al fine di consentire un'attivazione del servizio di salvaguardia in grado di garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica, l'art. 23 del TIV ha previsto un periodo transitorio, con termine il 30 settembre 2007, durante il quale gli esercenti il servizio di salvaguardia possono approvvigionarsi dall'Acquirente unico ad un prezzo di salvaguardia definito dall'Autorita'; la deliberazione n. 159/2007 ha definito il prezzo di salvaguardia per i mesi di luglio, agosto e settembre 2007; con la comunicazione 5 settembre 2007 l'Autorita' ha richiesto informazioni agli esercenti la salvaguardia, chiedendo in particolare se i medesimi avessero provveduto a sottoscrivere un contratto di dispacciamento in prelievo con riferimento ai punti di prelievo compresi nel servizio di salvaguardia o se, alternativamente, avessero dato mandato a terzi per la sottoscrizione di tale contratto, acquisendo in tal modo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con riferimento ai clienti cui e' erogato il servizio di salvaguardia; in seguito alla comunicazione 5 settembre 2007 alla data del 25 settembre risulta che: a) dei 134 (centotrentaquattro) soggetti la cui comuncazione e' stata registrata entro la suddetta data, 2 (due) erogano il servizio a uno o piu' clienti finali, ma non hanno ancora acquisito la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo a partire dal 1° ottobre 2007 con riferimento a tali clienti; b) 20 (venti) soggetti non hanno inviato risposta alla comunicazione 5 settembre 2007; stanti i tempi previsti dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03, non risulta piu' possibile il trasferimento dei punti di prelievo in salvaguardia serviti dagli esercenti di cui al precedente alinea che non hanno acquisito la qualifica di utente del dispacciamento dal contratto di dispacciamento in prelievo dell'Acquirente unico ad un altro contratto di dispacciamento a far data dal 1° ottobre 2007, comportando pertanto per tale mese la permanenza d'ufficio di tali punti di prelievo nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico; l'art. 1 del TIV ha definito le piccole imprese come i clienti finali non domestici aventi meno di 50 dipendenti ed un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro; l'art. 5, comma 3 del TIV ha disposto che, ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, l'esercente la maggior tutela richieda a tutti i clienti finali non domestici titolari, con riferimento all'ambito territoriale in cui il servizio e' erogato, di soli punti di prelievo in bassa tensione di certificare, mediante dichiarazione sostitutiva (di seguito: autocertificazione), il soddisfacimento dei requisiti di cui alla definizione di piccola impresa; l'art. 22 del TIV ha previsto, ai fini dell'identificazione delle piccole imprese mediante autocertificazione, un ordine di priorita' che l'esercente la maggior tutela e' tenuto a seguire, stabilendo un calendario entro cui gli esercenti devono fare richiesta ai clienti interessati; la legge n. 125/2007 ha convertito in legge con modificazioni le disposizioni previste dal decreto-legge 18 giugno 2007, prevedendo tra l'altro che le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, siano automaticamente comprese nel regime di maggior tutela e che il servizio di salvaguardia sia rivolto ai clienti finali che abbiano autocertificato di non rientrare nel regime di maggior tutela; la deliberazione n. 208/07 ha avviato un procedimento per la definizione delle disposizioni dell'Autorita' relative al mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica e di gas naturale, in attuazione della legge n. 125/07 al fine, tra l'altro, di valutare, alla luce della conversione del decreto-legge 18 giugno 2007, le modalita' previste nel TIV per l'ammissione delle piccole imprese nei regimi di tutela ed, in generale, i criteri per l'identificazione dei clienti ammessi in maggior tutela e dei clienti ammessi in salvaguardia; alcuni operatori hanno chiesto chiarimenti in merito all'applicazione della definizione di piccola impresa, con riferimento a specifici casi, per poter procedere alla richiesta di autocertificazione di cui all'art. 5, comma 3 del TIV. Ritenuto opportuno: prevedere che, al fine di garantire la continuita' delle forniture di energia elettrica ai clienti finali, gli esercenti la salvaguardia che erogano il servizio a uno o piu' clienti finali e che non hanno acquisito per tempo la qualifica di utente del dispacciamento in prelievo con decorrenza 1° ottobre 2007, possano eccezionalmente continuare ad approvvigionarsi dell'energia elettrica destinata al servizio di salvaguardia dall'Acquirente unico, limitatamente a detto mese, pagando un prezzo definito dall'Autorita', con riserva di avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni pecuniarie nei confronti di tali esercenti per inottemperanza delle disposizioni del TIV, ai sensi dell'art. 2, comma 20, della legge n. 481/95; prevedere che gli esercenti la salvaguardia, di cui al precedente alinea, debbano richiedere l'acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento entro e non oltre il 15 ottobre 2007 derogando, per ragioni di urgenza, alle tempistiche previste dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03, relative alla variazione dell'utente del dispacciamento per uno o piu' punti in prelievo; prevedere specifiche modifiche al TIV in materia di comunicazione all'Autorita' a carico degli esercenti la salvaguardia che non riforniscono clienti finali in salvaguardia dell'avvenuta acquisizione della qualifica di utente del dispacciamento nel caso di richiesta di attivazione da parte dei clienti finali; sospendere i termini previsti all'art. 22 del TIV, riguardanti l'ordine di priorita' che l'esercente la maggior tutela e' tenuto a seguire ai fini dell'identificazione delle piccole imprese, in quanto il procedimento avviato con la deliberazione n. 208/07 e le richieste da parte degli operatori comportano ulteriori interventi da parte dell'Autorita' non compatibili con i termini sinora previsti dal predetto articolo;
Delibera:
1. Di modificare il TIV nei termini di seguito indicati: a) all'art. 16, dopo il comma 16.4, e' aggiunto il seguente comma: «16.5. L'esercente la salvaguardia comunica per iscritto alla Direzione mercati dell'Autorita' l'avvenuta stipula del contratto di dispacciamento in prelievo con riferimento ai punti di prelievo compresi nel servizio di salvaguardia, o, alternativamente, l'avvenuto conferimento di mandato alla sottoscrizione a terzi, comunicando altresi' in quest'ultimo caso l'identita' del soggetto mandatario, entro tre giorni dalla data di stipula del contratto.»; b) all'art. 23, al comma 23.1: le parole «compreso dal 1° luglio fino al 30 settembre 2007» sono sostituite dalle parole «fino al 31 ottobre 2007»; dopo le parole «gli esercenti la salvaguardia» sono aggiunte le parole «che erogano il servizio a uno o piu' clienti finali e che alla data del 1° ottobre 2007 non fossero utenti del dispacciamento con riferimento a tali clienti»; c) all'art. 23, il comma 23.2, e' sostituito dal seguente comma: «23.2. L'esercente la salvaguardia che eroga il servizio a uno o piu' clienti finali e che alla data del 1° ottobre 2007 non fosse utente del dispacciamento con riferimento a tali clienti e' tenuto a richiedere l'acquisizione di tale qualifica entro e non oltre il 15 ottobre 2007, in deroga alle tempistiche previste dall'art. 9, comma 2, della deliberazione n. 118/03.». 2. Di sospendere i termini previsti dall'art. 22 del TIV sino a nuovo provvedimento dell'Autorita' riguardanti l'ordine di priorita' che l'esercente la maggior tutela e' tenuto a seguire ai fini dell'identificazione delle piccole imprese. 3. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' il TIV, con le modifiche risultanti dall'applicazione del presente provvedimento. 4. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 27 settembre 2007
Il Presidente: Ortis |
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