Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 26 settembre 2007
Direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di cui alla deliberazione 18 dicembre 2006, n. 292/2006, e per l'introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione. (Deliberazione n. 235/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS;

Nella riunione del 26 settembre 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 4/2004, come successivamente modificata e integrata e, in particolare, l'Allegato A, come successivamente modificato e integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 5 dicembre 2006, n. 275/06;
la deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione n. 292/06);
il documento per la consultazione 26 luglio 2006, recante proposte per la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione per l'utenza di bassa tensione, atto n. 23/06 (di seguito: documento per la consultazione 26 luglio 2006);
le osservazioni pervenute all'Autorita' da parte dei soggetti interessati in merito alle proposte di cui al documento per la consultazione 26 luglio 2006.
Considerato che:
con la deliberazione n. 292/06 l'Autorita' ha introdotto direttive per l'installazione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, caratterizzati da requisiti funzionali minimi, per i punti di prelievo in bassa tensione, rinviando a successivo provvedimento la determinazione dei tempi per la messa in servizio delle funzioni di telegestione e di telelettura;
nel documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorita' ha proposto un tempo pari a tre-quattro mesi per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, una volta installati;
le osservazioni pervenute, in particolare da parte di alcune imprese distributrici, hanno evidenziato che un periodo di tre-quattro mesi potrebbe non essere sufficiente per la messa in servizio dei misuratori e dei sistemi di telegestione, quanto meno nelle prime fasi di avvio del progetto;
con il documento per la consultazione 26 luglio 2006 l'Autorita' ha proposto di caratterizzare i sistemi di telegestione dei misuratori attraverso una serie di requisiti prestazionali;
le osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati hanno evidenziato che l'introduzione di requisiti prestazionali sarebbe prematura e che sarebbe meglio fissare le modalita' di erogazione del servizio piuttosto che i requisiti prestazionali di un sistema a supporto della erogazione del servizio;
l'art. 12 della deliberazione n. 292/06 prevede un incentivo per i soggetti responsabili del servizio di misura che entro il 30 settembre 2007 comunichino all'Autorita' l'adozione di un sistema che utilizza i misuratori elettronici per la registrazione dei clienti di bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico, ai sensi della deliberazione n. 4/04, e che per avere diritto a tale incentivo il numero di punti di prelievo in bassa tensione con contratto di trasporto attivo al 31 dicembre 2009 equipaggiati con misuratori elettronici debba essere superiore all'85% del numero totale di punti di prelievo in bassa tensione;
il comma 4.2, lettera a., della deliberazione n. 292/06 prevede che l'orologio/calendario dei misuratori deve essere sincronizzato almeno una volta al giorno a cura del soggetto responsabile del servizio di misura dell'energia elettrica;
il comma 4.2 della deliberazione n. 292/06 prevede l'installazione di misuratori elettronici bidirezionali di energia attiva per tutti i punti di prelievo in bassa tensione per i quali viene attivata l'immissione nella rete di distribuzione di energia attiva a decorrere dal 1° gennaio 2008;
l'art. 11 della deliberazione n. 292/2006 prevede forme di penalita' in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di installazione obbligatori di cui all'art. 8 della stessa deliberazione n. 292/06.
Ritenuto che sia opportuno:
determinare i tempi di messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione, prevedendo la conclusione di tale attivita', come suggerito da alcune osservazioni al documento per la consultazione 26 luglio 2006, in particolare da parte di alcune delle imprese distributrici, entro sei mesi dal termine previsto per la conclusione delle corrispondenti attivita' di installazione di cui al comma 8.1 della deliberazione n. 292/06;
tenere conto delle osservazioni pervenute al documento per la consultazione 26 luglio 2006 e introdurre indicatori di prestazione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione al fine di valutare solo successivamente l'eventuale introduzione di requisiti prestazionali;
introdurre altresi' indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione;
prevedere la posticipazione della data di comunicazione all'Autorita' di cui al comma 12.3 della deliberazione n. 292/06, in modo da consentire alle imprese distributrici di valutare con un maggior numero di informazioni l'opportunita' di avvalersi dell'incentivo di cui al comma 12.1 della stessa deliberazione n. 292/06;
prevedere che l'incentivo di cui al comma 12.1 della deliberazione n. 292/06 sia erogato a condizione che i misuratori elettronici dei quali sono equipaggiati i punti di prelievo siano stati messi in servizio;
prevedere, in alternativa alla frequenza giornaliera di sincronizzazione dell'orologio/calendario dei misuratori, una frequenza di sincronizzazione tale da comportare una deriva massima mensile non superiore a ¯+ 60 secondi;
prevedere che l'installazione di misuratori elettronici bidirezionali di energia attiva sia da estendere a tutti i punti di connessione in bassa tensione per i quali viene attivata l'immissione o la possibile immissione, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, di energia attiva nella rete di distribuzione, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2008;
effettuare la rettifica di errori materiali di cui ai commi 4.2, 8.1 e 10.1 della deliberazione n. 292/06; &a4@; determinare con successivo provvedimento forme di penalita' analoghe a quelle gia' previste dall'art. 11 della deliberazione n. 292/06 in caso di mancato rispetto dei tempi di messa in servizio dei misuratori di cui al presente provvedimento.

Delibera:

1. Di approvare le seguenti modifiche e integrazioni dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 dicembre 2006, n. 292/06:
a) dopo l'art. 8 e' aggiunto il seguente art. 8-bis:

Art. 8-bis

Obblighi di messa in servizio dei misuratori elettronici monofase e
trifase

1. Ogni soggetto responsabile del servizio di misura rende disponibili alle funzioni di telegestione e di telelettura di cui alla lettera m) del comma 4.2, come successivamente richiamata agli articoli 5, 6 e 7, i misuratori di cui al comma 8.1, lettere a) e b), entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello ivi indicato per l'installazione, in percentuali eguali.
b) all'art. 10, comma 10.1, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente lettera c):
«c) il numero totale di punti di cui alle precedenti lettere a) e b) dotati di misuratori effettivamente messi in servizio ai sensi dell'art. 8-bis.»;
c) dopo l'art. 9 sono aggiunti il seguente art. 9-bis e la Tabella 1:

Art. 9-bis
Indicatori di prestazione del sistema di telegestione

1. Sono definiti i seguenti indicatori di prestazione del sistema di telegestione:
a) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine entro le 24 ore, considerando come tempo iniziale quello di ricezione da parte del sistema di telegestione della richiesta di effettuazione della transazione da parte del sistema commerciale o di un operatore del sistema di telegestione e come tempo finale quello di notifica al sistema commerciale, da parte del sistema di telegestione, o all'operatore del sistema di telegestione che la transazione e' andata a buon fine;
b) percentuale annua di transazioni remote di cui al comma 4.2, lettera m., alinea iv e v, andate a buon fine entro le 48 ore, considerando i tempi iniziali e finali come alla precedente lettera a);
c) numero annuo di misuratori che, ai sensi del comma 4.2, lettere l) e m), alinea iii, hanno segnalato almeno una volta irregolarita' di funzionamento;
d) con riferimento alla Tabella 1:
(i) numero annuo di misuratori, gia' in servizio al 1 gennaio, con frequenza di lettura dei dati di cui al comma 4.2, lettera m), alinea ii della deliberazione n. 292/2006, come indicato nella stessa Tabella 1;
(ii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i), con numero di letture andate a buon fine, anche con piu' di un tentativo, inferiore o uguale alla soglia S;
(iii) numero di misuratori, di cui alla precedente lettera (i), con numero di letture andate a buon fine, anche con piu' di un tentativo, uguale a zero.

Tabella 1

=====================================================================
| | | | Numero di |
| | | |misuratori con| Numero di
| | | | numero di |misuratori con
| | Numero di | |letture andate| numero di
| |misuratori in | | a buon fine |letture andate
| Frequenza |servizio al 1°|Soglia | inferiore o | a buon fine
| letture | gennaio | (S) | uguale a S | uguale a 0 ===================================================================== 1|Mensile | | 6 | | --------------------------------------------------------------------- 2|Bimestrale | | 3 | | ---------------------------------------------------------------------
|Trimestrale o | | | | 3|quadrimestrale| | 2 | | --------------------------------------------------------------------- 4|Semestrale | | 1 | | --------------------------------------------------------------------- 5|Annuale | | 0 | |

d) dopo l'art. 9-bis, e' aggiunto il seguente art. 9-ter:

Art. 9-ter

Indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del
sistema di telegestione

1. Sono definiti i seguenti indicatori del grado di utilizzo dei misuratori elettronici e del sistema di telegestione:
a) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m), alinea iv e v, andate a buon fine con il sistema di telegestione;
b) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m), alinea iv e v, non andate a buon fine con il sistema di telegestione e per le quali si e' dovuto ricorrere a personale in loco;
c) numero annuo di transazioni di cui al comma 4.2, lettera m), alinea iv e v, non ricomprese tra quelle di cui alla precedente lettera b), effettuate su misuratori elettronici senza l'utilizzo del sistema di telegestione;
d) numero annuo di operazioni analoghe a quelle di cui al comma 4.2, lettera m), alinea iv e v, effettuate su misuratori elettromeccanici.
e) all'art. 10 e' aggiunto il seguente comma 10.5:
«10.5 Gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9-bis e 9-ter sono comunicati all'Autorita' in occasione della comunicazione di cui al comma 10.1 a partire dall'anno 2010, e si riferiscono all'anno precedente quello della comunicazione. I soggetti responsabili del servizio di misura che nell'anno 2009 comunicano una percentuale di punti di prelievo dotati di misuratori messi in servizio, ai sensi del precedente art. 8-bis, superiore o uguale al 50% alla data del 30 giugno 2009, comunicano gli indicatori di cui ai precedenti articoli 9-bis e 9-ter a partire dall'anno 2009 con riferimento all'anno 2008.»;
f) al comma 12.3 le parole «30 settembre 2007» sono sostituite con le parole «31 marzo 2008»;
g) all'art. 12, dopo il comma 12.3, e' aggiunto il seguente comma 12.4:
«12.4 L'incentivo di cui al comma 12.1 e' erogato a condizione che la percentuale di misuratori di cui allo stesso comma 12.1, pari all'85%, sia stata messa in servizio.»;
h) all'art. 4, comma 4.2, lettera a), sono aggiunte, dopo le parole «almeno una volta al giorno» le parole «, o con frequenza tale da comportare una deriva massima mensile non superiore a ¯+ 60 secondi,»;
i) all'art. 4, comma 4.2, lettera n.:
i) le parole «i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere b), c), e) e g)» sono sostituite con le parole «i misuratori devono preservare i valori dei registri di cui alle lettere b), c) ed eventualmente g)»;
ii) le parole «e delle registrazioni di cui alla lettera e),» sono eliminate;
j) all'art. 8, comma 8.1:
i. alla lettera a) le parole «relativi a clienti domestici o a clienti non domestici» sono eliminate;
ii. alla lettera b) le parole «relativi a clienti non domestici» sono eliminate;
k) all'art. 10, al comma 10.1, lettera a) della deliberazione n. 292/06:
i) le parole «domestici, clienti non domestici» sono eliminate;
ii) le parole «clienti non domestici con potenza disponibile superiore a 55 kW» sono sostituite dalle parole «clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW»;
l) all'art. 8, il comma 8.2 della deliberazione n. 292/06 e' sostituito con il seguente comma:
«8.2 Con decorrenza 1° gennaio 2008, per ogni punto di connessione in bassa tensione attraverso cui viene attivata successivamente a tale data l'immissione in rete di energia elettrica attiva, o la possibile immissione in rete di energia elettrica attiva, per via della presenza di un impianto di generazione nell'impianto del cliente, ogni soggetto responsabile del servizio di misura installa un solo misuratore elettronico conforme ai requisiti:
a) di cui all'art. 5 per applicazioni di tipo monofase;
b) di cui all'art. 7 per applicazioni di tipo trifase.»;
m) all'art. 10, comma 10.1, la lettera b), e' sostituita con la seguente lettera:
«b) il numero totale di punti di connessione in bassa tensione attraverso cui avviene immissione in rete di energia elettrica attiva al 31 dicembre e il numero di tali punti dotati di misuratori elettronici conformi ai requisiti di cui all'art. 5 o all'art. 7 al 31 dicembre, separatamente per punti di sola immissione, per clienti con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW e clienti con potenza disponibile superiore a 55 kW.»;
2. Di pubblicare sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la deliberazione n. 292/2006 come risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento;
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.
Milano, 26 settembre 2007

Il Presidente: Ortis
 
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