Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 26 settembre 2007 |
Disposizioni alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico in materia di erogazione del contributo tariffario derivanti dal conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico nell'anno 2006 ai sensi della deliberazione 16 dicembre 2004, n. 219/2004. (Deliberazione n. 230/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 settembre 2007; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995 (di seguito: legge n. 481/95); il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; i decreti ministeriali 24 aprile 2001; il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79»; il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante «Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164»; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione dell'Autorita' 11 luglio 2001, n. 157/01; la deliberazione dell'Autorita' 18 settembre 2003, n. 103, e sue successive modifiche e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 17 gennaio 2006, n. 7/06; la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04); la deliberazione dell'Autorita' 4 agosto 2005, n. 177/05; la deliberazione dell'Autorita' 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito deliberazione n. 98/06); le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 98/2006, inviate all'Autorita' dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 (di seguito: distributori obbligati); la comunicazione di cui all'art. 4, comma 4, della deliberazione n. 98/06, inviata all'Autorita' dalla societa' Gestore del mercato elettrico S.p.a., prot. Autorita' n. 025569 del 25 settembre 2007. Considerato che: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, l'entita' del contributo tariffario per i costi sostenuti dai distributori obbligati per il conseguimento dell'obiettivo di risparmio di energia primaria posto a loro carico per l'anno 2006 e' pari a 100,00 euro per tonnellata equivalente di petrolio (di seguito: tep) risparmiata; ai sensi dell'art. 5, comma 1, della deliberazione n. 219/04 il contributo di cui al precedente alinea viene erogato per ogni titolo di tipo I e di tipo II consegnato dal distributore obbligato, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico aggiornato in capo al medesimo distributore; ai sensi dell'art. 5, comma 2, della deliberazione n. 219/04 l'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun distributore obbligato viene effettuata dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorita'; l'Autorita' ha verificato il conseguimento degli obiettivi specifici aggiornati in capo ai distributori obbligati nell'anno 2006. Ritenuto di: dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di provvedere, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, al pagamento del contributo tariffario totale annuo spettante per l'anno 2006 ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004; chiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di inviare all'Autorita', successivamente alla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento, un resoconto relativo ai pagamenti effettuati.
Delibera:
1. Di dare mandato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di effettuare, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il pagamento dei contributi tariffari totali annui ai distributori obbligati secondo quanto indicato nella Tabella 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 2. di richiedere alla Cassa conguaglio per il settore elettrico un resoconto relativo ai pagamenti effettuati da inviare all'Autorita' entro trenta giorni dalla liquidazione di tutte le partite economiche in attuazione del presente provvedimento. 3. di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 4. di conferire mandato al Direttore della Direzione consumatori e qualita' del servizio per i seguiti di competenza; 5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita. energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 26 settembre 2007
Il Presidente: Ortis |
| Tabella 1
----> Vedere a pag. 21 <---- |
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