Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 14 settembre 2007
Approvazione delle modalita' di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 ai sensi dell'articolo 9, comma 9.3 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 marzo 2006, n. 50/2006. (Deliberazione n. 223/2007).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 14 settembre 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 3 marzo 2006, n. 50/2006 (di seguito: deliberazione n. 50/06);
nota della Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 4 settembre 2007 (prot. Autorita' n. 23083 del 5 settembre 2007) (di seguito: nota del 4 settembre 2007).
Considerato che:
con la deliberazione n. 50/06, l'Autorita' ha definito i criteri per la determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio, prevedendo all'art. 9, comma 9.3 che ciascuna impresa di stoccaggio comunichi alla Cassa entro il 30 giugno di ogni anno successivo al primo, le informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione relativo all'anno termico precedente; e che, ai sensi del medesimo comma, la Cassa definisce le modalita' di trasmissione entro 120 giorni dalla pubblicazione del suddetto provvedimento, previa approvazione da parte dell'Autorita';
la Cassa, con nota del 4 settembre 2007 ha informato l'Autorita', che, pur non essendo stato possibile il rispetto del termine previsto dall'art. 9, comma 9.3 delle suddette modalita' di trasmissione, cio' non ha impedito l'invio da parte delle imprese, entro il termine del 30 giugno 2007, delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 sulla base di prospetti omogenei.
Ritenuto che:
sia necessario, anche al fine di rispettare i termini previsti dall'art. 9, comma 9.7 della deliberazione n. 50/06 per la liquidazione a ciascuna impresa delle relative spettanze, procedere all'approvazione dei prospetti che esplicitano le modalita' di trasmissione delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione per l'anno termico 2006-2007 di cui all'art. 9, comma 9.3, secondo lo schema riportato in allegato alla predetta comunicazione della Cassa;

Delibera:

1. Di approvare le modalita' di trasmissione per l'anno termico 2006-2007 delle informazioni necessarie al calcolo dell'ammontare di perequazione di cui all'art. 9, comma 9.3 della deliberazione n. 50/06 riportate nel prospetto in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A).
2. Di dare mandato al direttore della Direzione tariffe dell'Autorita' della verifica:
a) del rispetto della tempistica dei versamenti e delle liquidazioni relativi all'anno termico 2006-2007 secondo quanto previsto dall'art. 9 della deliberazione n. 50/06;
b) dell'attuazione da parte della Cassa della disciplina a regime delle modalita' di trasmissione di cui all'art. 9 della deliberazione n. 50/06.
3. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore alla data di pubblicazione.
4. Di notificare il presente provvedimento alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Milano, 14 settembre 2007

Il Presidente: Ortis
 
Allegato A

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