Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo: «Volete voi, al fine di realizzare un'effettiva democrazia sindacale nei posti di lavoro, che sia abrogato l'art. 19, comma I, della legge del 20 maggio 1970, n. 300 denominata «norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento», limitatamente alle parole: «nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nella unita' produttiva»?» Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo: «Volete voi, al fine della effettiva attuazione della direttiva 1999/70/CE mirante a contrastare l'abuso dell'utilizzo dei contratti a termine e la precarizzazione nei rapporti di lavoro, che sia parzialmente abrogato il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, titolato «Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES» (Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 2001, n. 235) nei limiti di seguito specificati: A. Art. 1, I comma, limitatamente alle sole parole «tecnico» e «organizzativo»; B. l'intero art. 2; C. l'art. 3 limitatamente: - al punto b del I comma le sole parole «salva diversa disposizione degli accordi sindacali»; - al punto c del I comma le sole parole «che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine»; D. l'art. 5 limitatamente: - all'intero I comma; - al II comma limitatamente alle parole «oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi» e «dalla scadenza dei predetti termini»; E. l'art. 8 limitatamente alle parole «ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi»; F. all'art. 10 limitatamente: - all'intero comma I; - all'intero comma 2; - all'intero comma 3; - al comma VII limitatamente alle seguenti parole «sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi: a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici; b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963. n. 1525, e successive modificazioni; c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno; d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale»; - l'intero comma VIII; - il comma IX limitatamente alle parole «esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'art. 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223»?». Dichiarano di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 16 ottobre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: titolo: «Volete voi, al fine di contrastare la precarieta' del lavoro e la privatizzazione e mercificazione del complessivo mercato del lavoro» che siano abrogati: 3) legge 14 febbraio 2003, n. 30 denominata «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»; 4) il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 denominato «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30»? Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso lo studio degli avvocati Pier Luigi Panici e Carlo Guglielmi in via Germanico 172, Roma. |