L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 9 ottobre 2007 ed, in particolare, nella sua prosecuzione dell'11 ottobre 2007; Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313; Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»; Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione» ed, in particolare, l'art. 7, comma 1; Visto lo Statuto speciale della regione autonoma Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 e successive modificazioni; Vista la legge della regione autonoma della Sardegna 28 ottobre 2001, n. 21, recante «Disciplina del referendum sulle leggi statutarie»; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261; Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Visto il decreto del Presidente della Regione autonoma della Sardegna n. 69 del 1° agosto 2007, recante «Referendum popolare regionale sulla legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della regione autonoma della Sardegna»; Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione dei Commissari, Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera: Articolo unico
1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum regionale ex art. 15 dello Statuto speciale per la Sardegna sulla legge regionale 7 marzo 2007 «Legge statutaria della regione autonoma della Sardegna», fissato per il giorno 21 ottobre 2007, nei territori interessati dalla consultazione referendaria e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8 recante «modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005». 2. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di indizione dei comizi elettorali per il referendum regionale sino a tutto il 21 ottobre 2007. 3. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2 e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it Roma, 11 ottobre 2007
Il presidente Calabro' I commissari relatori Sortino - Magri |