Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 ottobre 2007 |
Proroga della sospensione dei termini tributari e contributivi per gli enti non commerciali della sanita' privata, ai sensi dell'articolo 6, comma 8-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300. |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha previsto a favore degli enti non commerciali, anche in qualita' di sostituti d'imposta, di cui all'art. 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con almeno una sede operativa nei territori dei comuni delle province di Campobasso, Foggia e Catania, interessati dagli eventi calamitosi del mese di ottobre 2002, la sospensione dei termini tributari e contributivi; Visto l'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il quale e' stato prorogato, al 31 dicembre 2006, il termine di scadenza della sospensione prevista dal citato comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004; Visto l'art. 6, comma 8-quinquies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, il quale prevede che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere prevista, tra l'altro, a favore dei predetti enti, la proroga, fino al 31 dicembre 2008, del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei contributi e dei tributi, di cui al comma 255 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, con il quale l'autorizzazione di spesa, di cui all'art. 6, comma 8-quinquies, del decreto-legge n. 300 del 2006, e' stata integrata di ulteriori 700 mila euro per l'anno 2007; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2006, con i quali e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2007 lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici, verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1. 1. Agli enti non commerciali di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' concessa la proroga fino al 31 dicembre 2007 del termine di scadenza della sospensione dei termini di pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali, di cui all'art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. I versamenti tributari e contributivi i cui termini scadono nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, non eseguiti per effetto della proroga della sospensione, sono effettuati entro il mese di gennaio 2008 in un'unica soluzione, ovvero, senza aggravio di sanzioni ed interessi, in ventiquattro rate mensili, di cui la prima da effettuarsi entro la predetta data del 31 gennaio 2008. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 ottobre 2007
Il Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze Carotti Il ragioniere generale dello Stato Canzio |
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