Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DELIBERAZIONE 20 luglio 2007 |
Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a. (Deliberazione n. 60/2007). |
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IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, prevedendo, fra l'altro, l'approvazione da parte del CIPE delle delibere adottate dalla detta commissione; Vista la delibera di questo Comitato 5 agosto 1998, n. 79 recante l'istituzione e il regolamento delle commissioni previste dalla precedente delibera 9 luglio 1998, n. 63; Vista la nota prot. n. 90426 del 2 luglio 2007 con la quale il Ministero del commercio internazionale ha fra l'altro trasmesso alla segreteria del CIPE, per il seguito di competenza, copia conforme della delibera adottata dalla V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, in data 28 giugno 2007, concernente la modifica della delibera n. 161/1999 relativa alla tipologia e alle caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;
Delibera:
E' approvata l'allegata delibera concernente la «Modifica della delibera n. 161/1999 concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.», adottata in data 28 giugno 2007 dalla V commissione permanente del CIPE, che forma parte integrante della presente delibera. Roma, 20 luglio 2007
Il Presidente: Prodi
Il segretario del CIPE: Gobbo
Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 215 |
| Allegato
MODIFICA DELLA DELIBERA N. 161/1999 CONCERNENTE LA TIPOLOGIA E LE CARATTERISTICHE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO ALL'ESPORTAZIONE AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO AGEVOLATO DELLA SIMEST S.P.A. LA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL CIPE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l'art. 24, paragrafo 1, che ha costituito presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante, tra l'altro, norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione dei ministeri e, in particolare, gli articoli 23, 27 e 33 concernenti rispettivamente l'istituzione e le attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero delle attivita' produttive e del Ministero per le politiche agricole e forestali; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la quale il CIPE ha adeguato il proprio regolamento interno alle disposizioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la delibera 5 agosto 1998, n. 79, con la quale il CIPE ha istituito e regolamentato le commissioni previste dalla delibera n. 63/1998 citata; Vista la delibera adottata in data odierna con cui la V commissione permanente del CIPE ha modificato alcune disposizioni del proprio regolamento interno di funzionamento, approvato con delibera 21 aprile 1999, n. 51, alla luce riordino delle attribuzioni dei Ministeri, disposte con il decreto-legge n. 181/2006 summenzionato; Visto il decreto 2 agosto 2006 con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro del commercio internazionale a presiedere la V commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, istituita ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 143/1998 summenzionato; Vista la delibera 6 agosto 1999, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, concernente la tipologia e le caratteristiche delle operazioni di credito all'esportazione ammissibili all'intervento agevolato della Simest S.p.a.; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 2, della predetta delibera, il quale prevede che i finanziamenti di cui al comma 1, lettera a) della medesima delibera, denominati in una delle valute convertibili per le quali sono periodicamente comunicati i tassi di interesse commerciali di riferimento (CIRRs), sono ammissibili all'intervento anche in caso di mancanza di identita' di denominazione con la valuta del contratto commerciale sottostante, solo se assistiti da garanzia di Sace S.p.a. e nei limiti della stessa; Considerata l'opportunita' di rivedere i criteri di ammissibilita' all'intervento agevolato gestito da Simest S.p.a., allo scopo di rendere l'intervento stesso sempre piu' aderente alle modalita' operative del mercato, del rapporto esistente negli altri principali paesi industrializzati tra assicurazione e agevolazione del credito all'esportazione e del percorso intrapreso, in materia di assunzione e gestione dei rischi, dalla Sace in seguito alla trasformazione in societa' per azioni; Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del commercio internazionale;
Delibera:
Dopo l'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 2 della delibera del 6 agosto 1999, n. 161, e successive modifiche e integrazioni, citata nelle premesse, viene aggiunto quanto segue: «Qualora Sace S.p.a., manifesti la propria indisponibilita', totale o parziale, a concedere la garanzia, i finanziamenti di cui al presente comma possono essere ammessi all'intervento anche per la quota non garantita, nei limiti delle intese e della normativa internazionale e comunitaria». Roma, 28 giugno 2007 Il Ministro: Bonino Il segretario: Di Stasi |
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