Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 ottobre 2007
Deroga, per la campagna vitivinicola 2007/2008, all'articolo 5, comma 9, del decreto 12 marzo 2003, relativo al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella» tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Valpolicella» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;
Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2003, e successive integrazioni, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini DOC «Valpolicella»;
Visto il decreto ministeriale 14 settembre 2007, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata di cui sopra;
Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vino Valpolicella intesa ad ottenere, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, la deroga all'art. 5, comma 9, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», al fine di anticipare al 1° dicembre 2007 l'inizio delle operazioni di vinificazione per le tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;
Visto il parere favorevole espresso dalla regione del Veneto sulla sopra citata richiesta di deroga;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT nella seduta del 27 settembre 2007;
Tenuto conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi nel corso del periodo vegetativo dell'annata 2007, che hanno portato ad anticipare le operazioni di raccolta delle uve, in particolare per la produzione delle tipologie «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella»;
Ritenuto, pertanto, necessario accogliere la citata richiesta di deroga all'art. 5, comma 9, per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valpolicella», annesso al decreto ministeriale 12 marzo 2003, e successive modifiche, conformemente al parere espresso dal citato Comitato nazionale vini DO e IGT;

Decreta:
Articolo unico

1. Per la sola campagna vitivinicola 2007/2008, le uve messe ad appassire per ottenere i vini «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» possono essere vinificate a partire dal 1° dicembre 2007.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 ottobre 2007

Il direttore generale: La Torre
 
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