Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 settembre 2007 |
Revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione al decreto 4 giugno 2007, concernenti la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. |
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IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche di sviluppo
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92; Visto il decreto 4 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 142 del 21 giugno 2007 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Salame Felino»; Visto in particolare l'art. 5 del predetto decreto, che in deroga alle disposizioni di cui all'art. 2 dello stesso, concede un periodo di adattamento di anni due, durante il quale potra' essere utilizzata la denominazione «Salame tipo Felino» alle imprese che abbiano legalmente commercializzato prodotto denominato «Salame tipo Felino» in modo continuativo nei cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di produzione della denominazione «Salame Felino»; Visto il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007 recante modifica dell'art. 5 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Salame Felino» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta; Considerato che alcune imprese hanno commercializzato fuori dalla zona di produzione il prodotto oltre che con la denominazione «Salame tipo Felino» anche con la denominazione «Salame Felino»; Considerato che, nel rispetto delle numerose pronunzie giurisprudenziali, intervenute a vari gradi di giudizio, l'uso della denominazione «Salame Felino» non poteva essere ritenuto legittimo per le imprese operanti al di fuori della zona di produzione e che pertanto non si realizza per esse la condizione di cui all'art. 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006; Ritenuto, comunque di non dover arrecare danni alle imprese che hanno commercializzato il prodotto in questione; Ritenuto di revocare il decreto 3 agosto 2007 e di integrare il decreto 4 giugno 2007;
Decreta:
Art. 1. Per i motivi in premesse, e' revocato il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007. |
| Art. 2. All'art. 5 del decreto 4 giugno 2007 e' aggiunto il seguente comma 2: «La deroga di cui al comma precedente con la conseguente possibilita' di utilizzare la denominazione "Salame tipo Felino", si applica anche alle imprese che hanno commercializzato in modo continuativo il prodotto con denominazioni similari riconducibili alla suddetta denominazione». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2007
Il capo Dipartimento: Ambrosio |
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