Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 26 settembre 2007
Revoca del decreto 3 agosto 2007 e integrazione del decreto 5 luglio 2007, concernenti la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Coppa di Parma», per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche di sviluppo

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;
Visto il decreto ministeriale 5 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007 con il quale e' stata accordata, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, la protezione nazionale transitoria alla denominazione «Coppa di Parma»;
Visto il decreto ministeriale 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 13 agosto 2007, recante modifica dell'art. 2 del decreto ministeriale 5 luglio 2007 concernente la protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Coppa di Parma» per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta;
Visto l'art. 8, paragrafo 2 del decreto ministeriale 21 maggio 2007 che prevede le modalita' di gestione delle opposizioni a livello nazionale;
Condiderato che questa amministrazione ha trovato, d'intesa con l'Associazione fra produttori per la tutela della «Coppa di Parma» e con l'Associazione industriali delle carni ASS.I.CA., un accordo che non prevede la concessione del periodo di adattamento previsto dall'art. 5, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006;
Ritenuto, pertanto di revocare il decreto 3 agosto 2007 e di integrare il decreto 4 giugno 2007;
Ritenuto, comunque, al fine di non penalizzare le imprese che hanno utilizzato la denominazione «Coppa Parma», per il prodotto ottenuto al di fuori della zona di produzione prevista dal disciplinare, di dover concedere un periodo di nove mesi per lo smaltimento delle etichette recanti la denominazione «Coppa di Parma»;

Decreta:

Art. 1.
Per i motivi in premesse, e' revocato il decreto 3 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 13 agosto 2007.
 
Art. 2.
All'art. 2 del decreto 5 giugno 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2007, e' inserito il seguente comma 2: «alle imprese che hanno etichettato il loro prodotto con la denominazione "Coppa di Parma", pur operando al di fuori della zona delimitata dal disciplinare di produzione, e' concesso un periodo di nove mesi dalla pubblicazione del predetto decreto, per lo smaltimento del prodotto etichettato "Coppa di Parma"».
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2007

Il capo Dipartimento: Ambrosio
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone