Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 13 settembre 2007 |
Modificazioni della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 18 gennaio 2007, n. 10/2007 recante procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/2004. (Deliberazione n. 221/2007). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 13 settembre 2007 Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la legge 23 agosto 2004, n. 239/04; il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 settembre 2006; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2001, n. 229/01; la deliberazione dell'Autorita' 4 dicembre 2003, n. 138/03; la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 138/04; la deliberazione dell'Autorita' 29 settembre 2004, n. 168/04; la deliberazione dell'Autorita' 18 gennaio 2007, n. 10/2007 (di seguito: deliberazione n. 10/07); la deliberazione dell'Autorita' 6 settembre 2007, n. 213/2007 (di seguito: deliberazione n. 213/07). Considerato che: con la deliberazione n. 10/07 l'Autorita' ha definito le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitore di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04; con la deliberazione n. 213/07 l'Autorita' ha prorogato i termini di presentazione delle istanze da parte dei soggetti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitura di ultima istanza per l'anno termico 2007-2008 al fine di provvedere a fornire i chiarimenti richiesti da alcuni operatori ed, eventualmente, a modificare le procedure definite dalla deliberazione n. 10/07, anche sulla base di quanto osservato dai medesimi operatori; i chiarimenti richiesti si riferiscono in particolare a: la responsabilita' del precedente fornitore nei relativi rapporti di fornitura e con riferimento ai clienti serviti dal fornitore di ultima istanza; le modalita' di riconoscimento delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio a copertura dei propri costi di cui al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07; le responsabilita' del fornitore di ultima istanza in termini di obblighi di comunicazione all'Autorita' ed al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07; il fornitore di ultima istanza risulta responsabile esclusivamente dell'attivita' svolta e, conseguentemente, non risponde delle partite pregresse del cliente finale e che il fornitore di ultima istanza non e' responsabile del mancato adempimento ad obblighi di comunicazione all'Autorita' e al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 10/07 per cause non imputabili alla sua volonta'; le modifiche delle procedure richieste si riferiscono in particolare alla definizione delle procedure operative e alla necessita' di dati e informazioni con riferimento a: gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 229/01 richiamati al comma 4.2 della deliberazione n. 10/07 e gli obblighi di applicazione della deliberazione n. 168/04 in materia di qualita' commerciale; le modalita' di verifica dello stato dei pagamenti dei clienti finali ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art. 4.9 della deliberazione n. 10/07; le disposizioni in materia di garanzie che il fornitore di ultima istanza e' tenuto a prestare ai sensi del comma 4.5 della deliberazione n. 10/07; le procedure di subentro del fornitore di ultima istanza di cui all'art. 5 della deliberazione n. 10/07, con particolare riferimento a: i. gli obblighi di comunicazione da parte dell'esercente titolare della precedente fornitura, del distributore nonche' alle relative tempistiche; ii. le modalita' di subentro nei rapporti contrattuali conclusi decreto-legge precedente esercente con le imprese di trasporto, stoccaggio e distribuzione; la previsione di un quantitativo annuo di gas che ciascun fornitore di ultima istanza e' disponibile ad erogare ai clienti nell'ambito del servizio di fornitura di ultima istanza consente al medesimo soggetto di contenere i rischi che intende assumersi con la partecipazione alla procedura; e che la medesima previsione, di conseguenza, dovrebbe aumentare il numero di soggetti potenziali partecipanti alla procedura e, pertanto, il livello di concorrenzialita' della medesima. Ritenuto opportuno: eliminare gli elementi di incertezza evidenziati dagli operatori e, conseguentemente, aumentare il numero dei potenziali partecipanti alle procedure per la selezione del fornitore di ultima istanza; chiarire che il fornitore di ultima istanza e' tenuto all'erogazione del servizio alle condizioni economiche offerte nelle procedure concorsuali; e che, conseguentemente, le modalita' di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza, stabilite dall'Autorita' con successivo provvedimento, non precludono in alcun modo il riconoscimento di quanto offerto dai partecipanti alle procedure, pur rimanendo in capo all'Autorita' la possibilita' di accertare ai fini del monitoraggio i costi effettivamente sostenuti e pertinenti all'attivita' del fornitore di ultima istanza; al fine di limitare le difficolta' operative relative all'applicazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 229/01 e alla deliberazione n. 168/04 nelle particolari situazioni in cui il fornitore di ultima istanza potrebbe venirsi a trovare in relazione alle peculiarita' dell'attivazione del servizio, stabilire applicazioni graduali di alcuni degli obblighi previsti dalle citate deliberazioni; definire una nuova modalita' di regolazione delle situazioni di ritardi nei pagamenti o mancati pagamenti dei clienti, tenuto conto dell'eccessiva onerosita' in termini di trasferimento di informazioni della procedura attualmente prevista dalla deliberazione n. 10/07; definire una procedura operativa ai fini della verifica delle garanzie prestate dal fornitore di ultima istanza, attraverso la modifica della documentazione da presentare dagli esercenti al momento dell'istanza di cui al comma 3.3 della deliberazione n. 10/07; stabilire i tempi e gli obblighi di comunicazione dei soggetti coinvolti nella procedura di subentro, definendo in particolare: il contenuto della richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza affinche' questa possa essere considerata valida; l'insieme minimo di informazioni che deve essere trasmesso al fornitore di ultima istanza, considerando in particolare anche le informazioni attualmente previste al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04; prevedere obblighi di comunicazione del fornitore di ultima istanza al cliente finale, al momento dell'attivazione della fornitura, nell'ambito dei quali il fornitore di ultima istanza possa ottenere o avere conferma dal medesimo cliente di informazioni relative alla proprie caratteristiche, quali a titolo di esempio l'indicazione di eventuali agevolazioni su IVA e imposte e la relativa documentazione di supporto; integrare la deliberazione n. 10/07 definendo specifiche misure ai fini di promuovere una pluralita' di operatori nella partecipazione alle procedure concorrenziali, anche tenuto conto dell'incertezza relativa al numero di clienti finali che potrebbero rientrare nel servizio medesimo e, in particolare, prevedere che ciascun partecipante indichi il quantitativo annuo di gas che intende erogare ai clienti serviti nel servizio di fornitura di ultima istanza
Delibera:
1. Di sostituire l'Allegato A alla deliberazione n. 10/07 con l'Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 13 settembre 2007
Il Presidente: Ortis |
| Allegato A Procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei fornitori di ultima istanza per i clienti finali di gas naturale ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 23 agosto 2004, n. 239/04.
Art. 1. Oggetto
1.1 La procedura disciplinata dal presente provvedimento ha ad oggetto l'individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04 e secondo gli indirizzi di cui al decreto ministeriale 29 settembre 2006, assicurano la fornitura di gas naturale limitatamente ai seguenti clienti finali che, anche temporaneamente, sono privi di un fornitore per ragioni indipendenti dalla loro volonta': a) clienti finali con consumi non superiori a 200.000 standard metri cubi/anno; b) clienti finali connessi alle reti di distribuzione, ad eccezione dei clienti finali con consumi di tipo industriale o termoelettrico superiori a 200.000 standard metri cubi nel precedente anno termico della distribuzione.
Art. 2. Macroaree di prelievo
2.1 Al fine di determinare il fornitore di ultima istanza per piu' aree di prelievo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 29 settembre 2006, sono individuate le seguenti 5 (cinque) macroaree di prelievo risultanti dall'aggregazione delle aree di prelievo connesse ai punti di uscita della rete nazionale dei gasdotti, in base ad un criterio di contiguita': 1. Nord Piemontese (E1), Sud Piemontese e Liguria (E2); 2. Lombardo orientale (C ) Lombardo occidentale (D); 3. Friuli-Venezia-Giulia (A), Trentino Alto Adige e Veneto (B), Basso Veneto (G); 4. Emilia e Liguria (F), Romagna (I), Toscana e Lazio (H), Umbria e Marche (L); 5. Lazio (N), Marche e Abruzzo (M), Basilicata e Puglia (O), Campania (P), Calabria (Q) e Sicilia (R). 2.2 L'Autorita', anche sulla base delle evidenze di cui al successivo comma 4.4 verifica entro il 5 settembre di ogni anno, ed eventualmente modifica, la composizione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1.
Art. 3. Svolgimento della procedura
3.1 Sono ammessi alla procedura gli esercenti l'attivita' di vendita ai clienti finali (di seguito: esercenti) in possesso dei seguenti requisiti: a) sussistenza della condizione di reciprocita' di cui all'art. 33 del decreto legislativo n. 164/00; b) aver operato forniture a clienti finali nell'ambito del mercato interno europeo per un volume di gas naturale non inferiore a 200 (duecento) milioni di standard metri cubi nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006; c) essere titolari di contratti di approvvigionamento di gas naturale efficaci nel periodo di durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui; d) aver prestato il deposito cauzionale di cui al successivo comma 3.2. 3.2 Entro il 10 settembre di ogni anno gli esercenti interessati all'assunzione dell'incarico di fornitore di ultima istanza devono costituire, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) un deposito cauzionale a garanzia dell'affidabilita' dell'offerta, pari a 15.000 (quindicimila) euro, nella forma di garanzia bancaria emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera, avente validita' non inferiore alla durata dell'incarico di fornitore di ultima istanza. Il deposito cauzionale: a) viene liberato entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di richiesta scritta da parte dei soggetti la cui partecipazione alla procedura e' avvenuta in conformita' alle disposizioni del presente provvedimento; b) viene escusso in caso di non conformita' alle sopraccitate disposizioni. 3.3 Gli esercenti interessati presentano all'Autorita', entro il 15 settembre di ogni anno, istanza in bollo sottoscritta dal legale rappresentante corredata dai seguenti documenti e informazioni: a) descrizione delle modalita' di applicazione delle disposizioni dell'art. 33 del decreto legislativo n. 164/2000 nei mercati degli Stati membri in cui l'instante ha sede; b) dati relativi al volume di gas naturale fornito ai clienti finali nel periodo 1° ottobre 2005-30 settembre 2006; c) dichiarazione in merito alla titolarita' di contratti di approvvigionamento di gas naturale per un volume non inferiore a 500 (cinquecento) milioni di standard metri cubi annui con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, con indicazione dei volumi contrattuali complessivamente disponibili; d) copia dell'autorizzazione alla vendita di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00; qualora l'autorizzazione non sia gia' stata rilasciata all'atto di presentazione dell'istanza, dichiarazione di possedere i requisiti necessari previsti dal decreto ministeriale 24 giugno 2002; e) indicazione delle macroaree di prelievo di cui al precedente comma 2.1 per le quali si partecipa alla procedura; f) per ciascuna macroarea indicata, l'offerta in termini di variazioni di prezzo rispetto al corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'ingrosso (di seguito: CCI) di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06 e il quantitativo annuo di gas naturale minimo che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualita' di fornitore di ultima istanza; g) copia della garanzia bancaria di cui al precedente comma 3.2 rilasciata alla Cassa; h) eventuale dichiarazione sostitutiva in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni che attesti il possesso dei requisiti di cui al comma 4.5. 3.3.1 Il quantitativo annuo di gas che l'esercente si dichiara disponibile a fornire in qualita' di fornitore di ultima istanza in ciascuna macroarea di cui al comma 3.3, lettera f) non puo' essere inferiore a 30 (trenta) milioni di metri cubi. 3.4 Le istanze pervenute oltre il termine di cui al comma 3.3, ovvero non completate entro lo stesso termine, sono considerate irricevibili. 3.5 La partecipazione alla procedura implica, per ciascuna macroarea indicata nell'istanza di cui al precedente comma 3.3, l'assunzione di impegno in caso di individuazione quale fornitore di ultima istanza. 3.6 L'esame delle istanze viene effettuato entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di cui al precedente comma 3.3, da una Commissione istituita dal Direttore generale dell'Autorita' cui partecipano rappresentanti dell'Autorita' e del Ministero dello sviluppo economico (di seguito: Commissione). 3.7 La Commissione, per ciascuna macroarea di prelievo, forma e presenta all'Autorita' per l'approvazione una graduatoria delle offerte pervenute secondo valori crescenti delle variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/2003, espresso in euro/MJ, aggiornato ai sensi della deliberazione n. 134/06, in coerenza con quanto previsto ai successivi commi 3.8 e 3.9. 3.8 Ai fini della formazione delle graduatorie, per ciascuna macroarea: a) in caso di parita' di offerte, sono considerate prioritarie le offerte dei soggetti che hanno dichiarato un quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera f), maggiore; in caso di persistente condizioni di parita', le offerte dei soggetti che risultano vincitori per piu' macroaree di prelievo; in caso di persistente condizione di parita' tra le offerte, viene individuato quale fornitore di ultima istanza l'esercente che, sulla base della dichiarazione di cui al precedente comma 3.3, lettera c), risulta titolare di contratti di approvvigionamento di gas naturale, con efficacia nel periodo di durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza, che presentano maggiori volumi complessivi disponibili; b) la Commissione segnala all'Autorita', dopo aver acquisito le informazioni necessarie, le offerte in termini di variazioni di prezzo rispetto al valore del CCI di cui al comma 7.1 della deliberazione n. 138/03 che comportino un valore complessivo (CCI + variazione di prezzo) inferiore di almeno il 30% del valore medio complessivo derivante dalle offerte al ribasso. 3.9 Qualora con riferimento ad una determinata macroarea non sia presentata o ammessa alcuna istanza, ovvero le offerte non rispettino i criteri definiti con il presente provvedimento, l'Autorita' informa il Ministero dello sviluppo economico per i provvedimenti conseguenti. 3.10 Entro il termine di cui al precedente comma 3.6, l'Autorita' approva e pubblica sul proprio sito internet gli esiti della procedura indicando, per ciascuna macroarea di prelievo, la graduatoria e i nominativi degli esercenti individuati come fornitori di ultima istanza, indicando per ciascun soggetto il quantitativo annuo di gas di cui al comma 3.3, lettera f).
Art. 4. Disciplina dell'incarico
4.1 I fornitori di ultima istanza individuati ai sensi della presente procedura sono responsabili delle forniture di ultima istanza per i clienti finali compresi nelle macroaree di prelievo di loro competenza a partire dall'1 ottobre dell'anno di individuazione e cessano le loro funzioni al 30 settembre dell'anno successivo, salvo i casi di cui ai successivi commi 4.10 e 4.11. E' fatta salva la facolta' anche per il fornitore di ultima istanza di stipulare un contratto di fornitura di gas naturale sul mercato libero con ciascuno dei medesimi clienti finali. 4.1.1 Il fornitore di ultima istanza e' tenuto a fornire tutti i clienti finali di cui al precedente comma 1.1 e, in sede di prima applicazione della procedura, i clienti finali forniti dagli esercenti di cui al successivo comma 7.2, lettera b), per i quali l'impresa di distribuzione o l'impresa di trasporto presenta richiesta di subentro ai sensi dell'art. 5 fino al raggiungimento di un quantitativo annuale di gas non inferiore a quanto comunicato ai sensi del comma 3.3, lettera f), ad eccezione dei clienti finali per i quali e' stata richiesta la chiusura o l'interruzione del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale ai sensi dell'art. 16 della deliberazione n. 138/04. 4.2 Il fornitore di ultima istanza fornisce i clienti finali di cui al comma 4.1.1 alle condizioni e secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 138/03 e dalla deliberazione n. 229/01, ad eccezione del comma 11.1 della deliberazione n. 229/01. 4.2.1 Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 e al comma 6.6 della deliberazione n. 229/01 si applicano, con riferimento a ciascun cliente finale fornito dal fornitore di ultima istanza, a decorrere dal sesto mese successivo dal subentro nella fornitura. E' fatto obbligo al fornitore di ultima istanza di emettere, durante questo periodo, almeno una fattura nei confronti di ciascun cliente finale. 4.2.2 Il termine di 3 giorni previsto dal comma 34.4 della deliberazione n. 168/04 e' aumentato, con riferimento ai primi sei mesi dal subentro nella fornitura di ciascun cliente, a 6 giorni. 4.3 Le modalita' di riconoscimento a ciascun fornitore di ultima istanza delle condizioni economiche per l'erogazione del servizio, come risultanti dalla procedura, sono stabilite con successivo provvedimento. 4.4 Entro il 31 luglio di ogni anno, i fornitori di ultima istanza trasmettono all'Autorita' e al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento a ciascun mese del periodo gia' trascorso dell'incarico e a ciascuna area di prelievo: a) il numero dei clienti forniti dall'esercente l'attivita' di vendita in qualita' di fornitore di ultima istanza ed i volumi corrispondenti, con separata evidenza dei clienti serviti in precedenza da societa' collegate al fornitore di ultima istanza, ad eccezione dei clienti di cui al successivo comma 7.2, lettera b); b) il numero dei clienti di cui al successivo comma 4.9 ed i volumi corrispondenti; c) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti che hanno cambiato fornitore, passando dal fornitore di ultima istanza ad altro esercente l'attivita' di vendita, con separata evidenza dei clienti passati a societa' collegate al fornitore di ultima istanza; d) il numero ed i volumi corrispondenti dei clienti soggetti a sospensione della fornitura da parte del fornitore di ultima istanza per inadempimento dello stesso cliente finale. 4.5 I fornitori di ultima istanza individuati, qualora non siano societa' con rating creditizio, fornito da primari organismi internazionali, pari ad almeno Baa3 (Moody's Investor Services) o BBB - (Standard & Poor's Corporation), sono tenuti a presentare alla Cassa, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, apposita garanzia bancaria pari a 50.000 (cinquantamila) euro emessa da istituto bancario italiano o da filiale/succursale italiana di banca estera e avente validita' non inferiore alla durata dell'incarico del fornitore di ultima istanza. 4.6 L'Autorita', anche tenuto conto della tipologia degli interventi svolti nell'anno precedente e della loro entita', verifica ed eventualmente modifica, entro il 5 settembre di ogni anno, l'importo della garanzia di cui al precedente comma. 4.7 Il fornitore di ultima istanza e' tenuto a richiedere al Ministero dello sviluppo economico, entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla pubblicazione di cui al precedente comma 3.10, l'autorizzazione alla vendita ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 164/00, qualora non ne sia gia' in possesso. 4.8 E' fatta salva per i clienti finali approvvigionati dal fornitore di ultima istanza la facolta' di concludere un contratto di fornitura nel mercato libero secondo le modalita' previste dalla deliberazione n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni. 4.9 Qualora i clienti finali di cui al precedente comma 4.1.1 non abbiano rispettato, negli ultimi 12 (dodici) mesi precedenti la richiesta di fornitura al fornitore di ultima istanza, le corrette tempistiche e gli impegni di pagamento delle fatture, i fornitori di ultima istanza possono richiedere il pagamento, da parte dei medesimi clienti finali di un deposito cauzionale corrispondente al controvalore dei consumi medi del richiedente nei mesi di gennaio e febbraio dell'anno termico precedente o, ove non disponibili, riferiti ad un'analoga tipologia di cliente finale. 4.10 Il fornitore di ultima istanza decade dall'incarico qualora non abbia prestato la garanzia di cui al precedente comma 4.5 o non richieda, ed ottenga, l'autorizzazione di cui al precedente comma 4.7 e subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10. 4.11 L'Autorita', qualora vengano denunciate violazioni delle norme disciplinanti l'incarico apparentemente fondate, puo' sospendere l'interessato dallo svolgimento dell'attivita' sino all'accertamento definitivo. Nel periodo di sospensione subentra di diritto l'esercente che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10; il subentro diventa definitivo nel caso in cui l'Autorita' adotti un provvedimento di revoca dell'incarico in esito agli accertamenti. 4.12 Nel caso di decadenza o di revoca dell'incarico di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11 e' escussa la garanzia di cui al precedente comma 4.5, qualora gia' versata. L'escussione della garanzia lascia impregiudicata l'eventuale individuazione, nonche' il relativo pagamento, da parte del fornitore di ultima istanza, di ulteriori somme dovute relativamente al periodo di svolgimento dell'incarico e non coperte dalla garanzia.
Art. 5. Procedure di subentro
5.1 La richiesta di subentro deve essere presentata al fornitore di ultima istanza dall'impresa di distribuzione o dall'impresa di trasporto per i clienti connessi alle rispettive reti. 5.1.1 Al fine di rendere esecutivo il subentro nella fornitura a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della richiesta, la richiesta di subentro deve pervenire al fornitore di ultima istanza entro il 15 (quindici) di ciascun mese o, nei casi di cui al comma 5.1.2, entro il 20 (venti) di ciascun mese. 5.1.2 Il fornitore di ultima istanza ha la facolta', in caso di raggiungimento del quantitativo annuo di gas comunicato ai sensi del comma 3.3 lettera f), di rifiutare di assumere l'incarico con riferimento ad alcuni clienti contenuti nella richiesta di cui al comma precedente, comunicando l'elenco di tali clienti al soggetto che ha inviato la richiesta entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta stessa. Con riferimento a tali clienti l'impresa distributrice o l'impresa di trasporto inviano la richiesta di subentro di cui al comma 5.1 al fornitore di ultima istanza che occupa la posizione successiva nella graduatoria di cui al precedente comma 3.10. 5.1.3 La richiesta di subentro deve contenere, ai fini della completezza ed ammissibilita', almeno i seguenti dati: a) codice identificativo del punto di riconsegna; b) ubicazione del punto di riconsegna e matricola del contatore; c) nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita IVA e indirizzo del cliente finale; d) eventuali agevolazioni su IVA e imposte precedentemente praticate al cliente finale; e) eventuale rilevanza del cliente finale, ai fini della continuita' del servizio; f) il profilo di prelievo associato al punto di riconsegna; g) il prelievo annuo previsto; h) il massimo prelievo orario contrattuale, ove esistente; i) il codice del punto di consegna dell'impianto di distribuzione che alimenta il punto di riconsegna; j) la pressione di misura, se diversa a quella corrispondente alla bassa pressione; k) la presenza di un convertitore di volumi; l) l'eventuale coefficiente correttivo dei volumi nel caso di assenza del convertitore dei volumi; m) l'indicazione dell'assenza sul punto di riconsegna della richiesta di chiusura o interruzione del punto di riconsegna per morosita' del cliente finale ai sensi dell'art. 16 della deliberazione n. 138/04. 5.1.4 L'esercente che ha precedentemente fornito il cliente finale per il quale viene presentata la richiesta di subentro al fornitore di ultima istanza e' tenuto a comunicare all'impresa di distribuzione i dati di cui al comma 5.1.3, lettere c) e d) entro il 10 (dieci) di ciascun mese al fine di premettere all'impresa di distribuzione di presentare richiesta di subentro nei termini di cui al comma 5.1.1. 5.1.5 Il fornitore di ultima istanza comunica all'impresa distributrice, entro 10 (dieci) giorni dalla data di subentro su quali punti di riconsegna intende effettuare la lettura dei consumi e le frequenze di lettura. 5.1.6 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al fornitore di ultima istanza i seguenti dati: a) la lettura di subentro, con la caratterizzazione della tipologia di lettura (effettiva o stimata); b) il progressivo del volume annuo prelevato fino alla data della sostituzione. 5.1.7 Entro 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza del subentro, l'impresa di distribuzione comunica al venditore uscente i dati di cui al comma 14.10 della deliberazione n. 138/04. 5.2 I fornitori di ultima istanza subentrano di diritto e in deroga rispetto ai termini previsti dai rispettivi codici di rete e di stoccaggio, a decorrere dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali, nei rapporti contrattuali conclusi dal precedente esercente con le imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione, per le quote relative ai clienti finali ad essi trasferiti avvalendosi, per le esigenze di stoccaggio di modulazione degli stessi clienti, del trasferimento dell'intera corrispondente capacita' di modulazione conferita per i medesimi clienti; a tal fine il fornitore di ultima istanza presenta richiesta di subentro alle imprese di trasporto, di stoccaggio e di distribuzione entro 20 (venti) giorni dalla data di subentro nelle forniture ai clienti finali. 5.3 I volumi di gas in stoccaggio relativi a clienti finali oggetto della fornitura di ultima istanza, per i quali vigono gli obblighi di modulazione che danno diritto alla priorita' di cui al comma 9.2, lettere b) e c), della deliberazione n. 119/05, sono offerti prioritariamente ai fornitori di ultima istanza, per la quota relativa alle esigenze di modulazione dei medesimi clienti. 5.4 In ogni caso, in relazione al subentro del fornitore di ultima istanza, non si applicano, per il periodo intercorrente tra la data del medesimo subentro nelle forniture ai clienti finali e le tempistiche previste nel codice di rete ai fini dell'adeguamento delle capacita' conferite, i corrispettivi di cui all'art. 17 della deliberazione n. 137/02. 5.5 Il fornitore di ultima istanza e' tenuto a comunicare, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione dell'impresa di distribuzione o dell'impresa di trasporto di cui al comma 5.1.1, a ciascun cliente per il quale e' stato richiesto il subentro la data a decorrere dalla quale il cliente e' servito dal fornitore di ultima istanza.
Art. 6.
Obblighi degli esercenti l'attivita' di vendita al cliente finale e di distribuzione
6.1 A partire dalla prima fattura successiva alla pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, gli esercenti l'attivita' di vendita al cliente finale sono tenuti ad indicare, secondo modalita' stabilite con successivo provvedimento dell'Autorita', il nominativo dell'impresa di distribuzione a cui il cliente finale puo' richiedere i dati identificativi e i riferimenti del fornitore di ultima istanza in caso di necessita'. Ai fini della definizione del contenuto di tale comunicazione gli esercenti e le imprese di distribuzione possono inviare proposte all'Autorita' entro il 15 febbraio 2007.
Art. 7. Prima applicazione della procedura
7.1 In sede di prima applicazione della procedura: a) il termine di cui al precedente comma 3.2 e' fissato al 2 febbraio 2007; b) il termine di cui al precedente comma 3.3 e' fissato al 5 febbraio 2007; c) l'istanza di cui al comma 3.3 deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione di rinuncia ad usufruire, per i volumi eventualmente forniti in qualita' di fornitore di ultima istanza, delle misure transitorie previste dall'art. 2 della deliberazione n. 134/06; d) il termine di cui ai precedenti commi 3.6 e 3.10 e' fissato al 13 febbraio 2007; e) il termine di cui al precedente comma 4.5 e' fissato al 20 febbraio 2007; f) il termine di cui al precedente comma 4.7 e' fissato al 22 febbraio 2007; g) il termine di cui al precedente comma 5.5, con riferimento ai subentri ai sensi del successivo comma 7.2, lettera b), e' fissato al 31 marzo 2007. 7.2 In sede di prima applicazione della procedura i fornitori di ultima istanza assumono l'incarico entro l'1 marzo 2007 e cessano le loro funzioni al 30 settembre 2007, salvo i casi di cui ai precedenti commi 4.10 e 4.11. Essi: a) adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 5.1; b) subentrano di diritto, a partire dalla medesima data dell'1 marzo 2007, agli esercenti che alla data di pubblicazione delle graduatorie di cui al precedente comma 3.10, usufruiscono ancora dei servizi erogati dal fornitore grossista di ultima istanza ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 e non hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 4, comma 3, del sopramenzionato decreto. Il subentro avviene secondo le modalita' stabilite all'art. 5 del decreto ministeriale 12 febbraio 2004; contestualmente il fornitore grossista di ultima istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 29 settembre 2006 cessa le proprie funzioni; c) adempiono all'obbligo di cui al precedente comma 4.4 entro il 31 agosto 2007, con riferimento ai dati relativi al periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio e il 31 luglio 2007. 7.3 Entro il 26 gennaio 2007: a) il fornitore grossista di ultima istanza pubblica sul proprio sito internet, per ciascuna macroarea di prelievo, i profili di prelievo mensili relativi alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006; b) le imprese di trasporto pubblicano sul proprio sito internet le capacita' conferite presso i punti di riconsegna relativamente alle forniture di cui all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 29 settembre 2006; c) i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) sono aggiornati, fino alla data di cui al precedente comma 3.10, tenendo conto dei volumi relativi agli esercenti che hanno esercitato la facolta' di cui all'art. 4, comma 3, del decreto 29 settembre 2006.
Art. 8. Disposizioni finali
8.1 L'Autorita' definisce con successivo provvedimento: a) in esito alla pubblicazione dei relativi indirizzi da parte del Ministero dello sviluppo economico, le modalita' di individuazione dei fornitori di ultima istanza che, ai sensi dell'art. 1, comma 46, della legge n. 239/04, sono tenuti ad assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali che risiedono in aree geografiche nelle quali non si e' ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell'offerta di gas; b) le finalita' e le modalita' di impiego degli importi delle garanzie escusse ai sensi dei precedenti commi 3.2 e 4.12. |
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