Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2007 (vai al sommario) |
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO |
COMUNICATO |
Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche - Approvazione delle modificazioni degli articoli 16, 17, 19, 21 e 32 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. |
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Con deliberazione n. 2049 del 21 settembre 2007;
LA GIUNTA PROVINCIALE (Omissis); Delibera:
1. Di prendere atto che la Conferenza di servizi, prevista dall'art. 3, comma 4, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, tenutasi in data 6 settembre 2007, nel riscontrare la sussistenza delle condizioni di cui al comma 3 dello stesso art. 3, ha riconosciuto applicabile la procedura semplificata e ha espresso all'unanimita' dei presenti parere tecnico favorevole in relazione alle modifiche di cui al successivo punto 2, secondo quanto riportato nel verbale della seduta stessa, allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 2. Di approvare, le modifiche delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006, che riguardano i commi 1 e 2 dell'art. 16 (interventi consentiti nelle aree R4), il comma 1 dell'art. 17 (interventi consentiti nelle aree R3), il comma 1 dell'art. 19 (modifica delle aree a rischio), il comma 1 dell'art. 21 (rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) e il comma 4 dell'art. 32 (ambiti fluviali di interesse idraulico), il cui testo e' riportato nell'allegato B «Modifiche alle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche», quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale e nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, come previsto dall'art. 3, comma 8, delle norme d'attuazione del Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche, e di trasmettere la stessa deliberazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Di dare atto che le modifiche di cui al punto 2, del presente provvedimento entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 3, comma 8, delle norme d'attuazione del Piano generale di utilizzazione della acque pubbliche. 5. Di incaricare il Dipartimento protezione civile e tutela del territorio di dare la piu' ampia diffusione delle modifiche di cui al punto 2 del presente provvedimento, anche mediante la redazione di un testo coordinato delle norme di attuazione del P.G.U.A.P., da trasmettersi ai comuni e agli altri soggetti interessati. Trento, 21 settembre 2007 Il presidente: Dellai La dirigente: Gentile |
| Allegato B
MODIFICHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DI UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE
1. All'art. 16 (Interventi consentiti nelle aree R4) sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato - contrassegnate R4 nella cartografia del piano -, a condizione che con apposito studio di compatibilita' si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonche' quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumita' delle persone ed a ridurre la vulnerabilita' dei beni, possono essere realizzati, previa autorizzazione della provincia: a) gli interventi di difesa e di prevenzione volti alla riduzione o all'eliminazione del rischio; b) le opere di infrastrutturazione di rilevanza pubblica che non risultino delocalizzabili e che non contribuiscano ad incrementare il carico insediativo esposto a rischio; c) le attivita' estrattive, le bonifiche agrarie e gli interventi di rimodellazione dei terreni nei casi in cui queste attivita' migliorano le condizioni di sicurezza delle persone e dei beni e, piu' in generale, della stabilita' dei suoli; d) nelle sole aree a rischio molto elevato di valanga, gli interventi conformi alla disciplina concernente la difesa dal pericolo di valanghe prevista dalle norme provinciali in materia di piste da sci e relativi impianti nonche' quelli aventi funzionalita' a carattere stagionale; e) gli interventi sotterranei o aerei che non risultino esposti ai rischi presenti in superficie e che non possano influire negativamente sugli stessi; f) gli interventi di miglioramento strutturale, igienico-sanitario e energetico di edifici esistenti, senza aumenti di volume. Gli stessi edifici possono essere demoliti e ricostruiti, anche su diverso sedime, quando cio' consenta di ridurne il rischio a livelli non superiori a medio (R2); g) cambi di destinazione d'uso che non determinano un significativo aumento dell'esposizione al rischio.»; b) il comma 2 e' abrogato. 2. Il comma 1 dell'art. 17 (Interventi consentiti nelle aree R3) e' sostituito dal seguente: «1. Nelle aree a rischio idrogeologico elevato - contrassegnate R3 nella cartografia di piano - a condizione che con apposito studio di compatibilita' si analizzino dettagliatamente le condizioni di rischio e si definiscano gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonche' quelli per la loro utilizzazione atti a tutelare l'incolumita' delle persone ed a ridurre la vulnerabilita' dei beni, possono essere autorizzati: a) gli interventi ammessi nelle aree a rischio idrogeologico molto elevato; in particolare per quelli di cui alla lettera f) del primo comma sono ammessi ampliamenti di volume fino al dieci per cento; b) le opere di infrastrutturazione e le bonifiche agrarie, previa autorizzazione della provincia; c) gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, gia' previsti dai piani regolatori generali vigenti alla data di entrata in vigore di questo piano, a condizione che, nel rispetto di quanto disposto dal primo comma dell'art. 19, lo studio di compatibilita' di cui all'alinea attesti un grado di rischio non superiore a medio (R2). I comuni interessati autorizzano detti interventi previo parere favorevole della provincia. d) le nuove previsioni urbanistiche di interventi di cui alla lettera c), nel rispetto della condizione ivi prevista e previa autorizzazione della provincia in merito alla compatibilita' degli interventi dal punto di vista idrogeologico.». 3. Il comma 1 dell'art. 19 (Modifica delle aree a rischio) e' sostituito dal seguente: «1. La modifica della perimetrazione o del livello di rischio delle aree di cui al presente capo e' effettuata sulla base di: a) variazioni della pericolosita' dovute al miglioramento delle conoscenze inerenti alle dinamiche idrogeologiche; b) realizzazione o adeguamento di opere di difesa in grado di mitigare il livello di rischio o il grado di esposizione allo stesso dei beni interessati; c) variazioni del valore d'uso del suolo; d) variazioni della vulnerabilita' correlate a specifici accorgimenti costruttivi, condizioni o misure di sicurezza afferenti l'utilizzazione degli immobili in relazione ai fenomeni attesi.». 4. Il comma 1 dell'art. 21 (Rapporti con la pianificazione urbanistica e forestale) e' sostituito dal seguente: «1. La disciplina delle aree a rischio idrogeologico dettata dal presente piano prevale sulla corrispondente disciplina stabilita dal piano urbanistico provinciale, dagli strumenti urbanistici ad esso subordinati e da ogni altri piano o programma adottato in base alla legislazione provinciale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 e qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Nel caso di contrasto tra le norme del PGUAP e le norme previste dagli strumenti urbanistici prevale la norma piu' restrittiva.». 5. Il comma 4 dell'art. 32 (Ambiti fluviali di interesse idraulico) e' sostituito dal seguente: «4. La realizzazione di qualsiasi intervento o manufatto negli ambiti fluviali di interesse idraulico ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni: a) non si riduca apprezzabilmente la capacita' di invaso complessiva dell'ambito o si prevedano interventi idraulicamente compensativi, fermo restando lo specifico assenso della competente autorita' idraulica; b) non si determini l'incremento delle condizioni di rischio idrogeologico; c) non si determini l'aggravamento delle condizioni di pericolo nei territori posti a valle, anche al di fuori del territorio provinciale; d) non si precluda la possibilita' di attenuare o eliminare le cause che determinano la condizione di pericolo.». ---------- Avvertenza. Per la consultazione dell'allegato A si rimanda alla pubblicazione del medesimo nel bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 40 del 2 ottobre 2007, accessibile al sito www.regione.taa.it |
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