Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 12 settembre 2007, n. 169
Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
Vista la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, recante riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 5-bis, della citata legge 14 maggio 2005, n. 80, inserito dal comma 3 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n. 228, che prevede la possibilita' di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 5 del 2006 e del regio decreto n. 267 del 1942;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Esaminate le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica e dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 settembre 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Modifiche al Titolo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. L'articolo 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). - Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.
- Il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma
organica della disciplina delle procedure concorsuali a
norma dell'art. 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n.
80.) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 gennaio
2006, n. 12, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 1, comma 5-bis, della legge
14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di
azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura
civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato
nonche' per la riforma organica della disciplina delle
procedure concorsuali) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 maggio 2005, n. 111, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo adottato nell'esercizio della
delega di cui al comma 5, il Governo puo' adottare
disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la
procedura di cui al medesimo comma 5.».
- La legge 12 luglio 2006, n. 228 (Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006,
n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti
di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio
di deleghe legislative e in materia di istruzione) e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 160.
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.

Modifiche al Titolo II, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 9-bis, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 le parole «La sentenza che dichiara l'incompetenza e' trasmessa» sono sostituite dalle seguenti: «Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso».
2. All'articolo 10, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «salva la facolta», sono aggiunte le seguenti: «per il creditore o per il pubblico ministero».
3. All'articolo 14, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre esercizi».
4. L'articolo 15, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 15 (Procedimento per la dichiarazione di fallimento). - Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalita' dei procedimenti in camera di consiglio.
Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento.
Il decreto di convocazione e' sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi e' delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte, del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
Il decreto contiene l'indicazione che il procedimento e' volto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento e fissa un termine non inferiore a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie e il deposito di documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tribunale dispone che l'imprenditore depositi i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, nonche' una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata; puo' richiedere eventuali informazioni urgenti.
I termini di cui al terzo e quarto comma possono essere abbreviati dal presidente del tribunale, con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale puo' disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalita' non indispensabile alla conoscibilita' degli stessi.
Il tribunale puo' delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio.
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
Il tribunale, ad istanza di parte, puo' emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare e' complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo e' periodicamente aggiornato con le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 1.».
5. L'articolo 16, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Sentenza dichiarativa di fallimento). - Il tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con la quale:
1) nomina il giudice delegato per la procedura;
2) nomina il curatore;
3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonche' dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non e' stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procedera' all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centottanta giorni in caso di particolare complessita' della procedura;
5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza di cui al numero 4 per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione.
La sentenza produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 17, secondo comma.».
6. All'articolo 17, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «codice di procedura civile,» sono aggiunte le seguenti «al pubblico ministero,».
7. L'articolo 18, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Reclamo). - Contro la sentenza che dichiara il fallimento puo' essere proposto reclamo dal debitore e da qualunque interessato con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione della corte d'appello competente;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19, primo comma.
Il termine per il reclamo decorre per il debitore dalla data della notificazione della sentenza a norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessati dalla data della iscrizione nel registro delle imprese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso, si applica la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore e alle altre parti entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio,tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede sul ricorso con sentenza.
La sentenza che revoca il fallimento e' notificata, a cura della cancelleria, al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se non reclamante, e deve essere pubblicata a norma dell'articolo 17.
La sentenza che rigetta il reclamo e' notificata al reclamante a cura della cancelleria.
Il termine per proporre il ricorso per cassazione e' di trenta giorni dalla notificazione.
Se il fallimento e' revocato, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.».
8. All'articolo 19 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole «l'appello» sono sostituite dalle parole «il reclamo» e le parole «il collegio» sono sostituite dalle parole «la corte d'appello»;
b) il secondo comma e' abrogato.
9. L'articolo 20 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' abrogato.
10. All'articolo 22 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi secondo, terzo, quarto e quinto, le parole «Corte di appello» e «Corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «corte d'appello»;
b) nel secondo comma, le parole «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 9-bis, 10, 14, 17,
19 e 22 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 9-bis (Disposizioni in materia di incompetenza).
- Il provvedimento che dichiara l'incompetenza e' trasmesso
in copia al tribunale dichiarato incompetente, il quale
dispone con decreto l'immediata trasmissione degli atti a
quello competente. Allo stesso modo provvede il tribunale
che dichiara la propria incompetenza.
Il tribunale dichiarato competente, entro venti giorni
dal ricevimento degli atti, se non richiede d'ufficio il
regolamento di competenza ai sensi dell'art. 45 del codice
di procedura civile, dispone la prosecuzione della
procedura fallimentare, provvedendo alla nomina del giudice
delegato e del curatore.
Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
compiuti.
Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del
giudizio di cui all'art. 18, l'appello, per le questioni
diverse dalla competenza, e' riassunto, a norma dell'art.
50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di
appello competente.
Nei giudizi promossi ai sensi dell'art. 24 dinanzi al
tribunale dichiarato incompetente, il giudice assegna alle
parti un termine per la riassunzione della causa davanti al
giudice competente ai sensi dell'art. 50 del codice di
procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal
ruolo.».
«Art. 10 (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato
l'esercizio dell'impresa). - Gli imprenditori individuali e
collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno
dalla cancellazione dal registro delle imprese, se
l'insolvenza si e' manifestata anteriormente alla medesima
o entro l'anno successivo.
In caso di impresa individuale o di cancellazione di
ufficio degli imprenditori collettivi, e' fatta salva la
facolta' per il creditore o per il pubblico ministero di
dimostrare il momento dell'effettiva cessazione
dell'attivita' da cui decorre il termine del primo comma.».
«Art. 14 (Obbligo dell'imprenditore che chiede il
proprio fallimento). - L'imprenditore che chiede il proprio
fallimento deve depositare presso la cancelleria del
tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie
concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera
esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore
durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato
ed estimativo delle sue attivita', l'elenco nominativo dei
creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti,
l'indicazione dei ricavi lordi per ciascuno degli ultimi
tre esercizi, l'elenco nominativo di coloro che vantano
diritti reali e personali su cose in suo possesso e
l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge
il diritto.».
«Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento). - Entro il giorno successivo
al deposito in cancelleria, la sentenza che dichiara il
fallimento e' notificata, su richiesta del cancelliere, ai
sensi dell'art. 137 del codice di procedura civile al
debitore, eventualmente presso il domicilio eletto nel
corso del procedimento previsto dall'art. 15, ed e'
comunicata per estratto, ai sensi dell'art. 136 del codice
di procedura civile, al pubblico ministero, al curatore ed
al richiedente il fallimento. L'estratto deve contenere il
nome del debitore, il nome del curatore, il dispositivo e
la data del deposito della sentenza.
La sentenza e' altresi' annotata presso l'ufficio del
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale
e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso
quello corrispondente al luogo ove la procedura e' stata
aperta.
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al
primo comma, trasmette, anche per via telematica,
l'estratto della sentenza all'ufficio del registro delle
imprese indicato nel comma precedente.».
«Art. 19 (Sospensione della liquidazione dell'attivo).
- Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di
parte, ovvero del curatore, puo', quando ricorrono gravi
motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero
temporaneamente, la liquidazione dell'attivo.
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle
parti dinanzi al collegio in camera di consiglio. Copia del
ricorso e del decreto sono notificate alle altre parti ed
al curatore.».
«Art. 22 (Gravami contro il provvedimento che respinge
l'istanza di fallimento). - Il tribunale, che respinge il
ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con
decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle
parti.
Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore
ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono
proporre reclamo contro il decreto alla Corte d'appello
che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con
decreto motivato. Il debitore non puo' chiedere in separato
giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione
delle spese ovvero al risarcimento del danno per
responsabilita' aggravata ai sensi dell'art. 96 del codice
di procedura civile.
Il decreto della Corte d'appello e' comunicato a cura
del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'art.
15.
Se la Corte d'appello accoglie il reclamo del creditore
ricorrente o del pubblico ministero richiedente, rimette
d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di
fallimento, salvo che, anche su segnalazione di parte,
accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti
necessari.
I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con
riferimento al decreto della Corte d'appello.».
- L'art. 20 del citato regio decreto n. 267 del 1942,
abrogato dal presente decreto, recava: «Morte del fallito
durante il giudizio di opposizione.».



 
Art. 3.

Modifiche al Titolo II, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 24 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' abrogato.
2. All'articolo 25, primo comma, n. 6), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «agli avvocati» sono sostituite dalla seguente: «ai difensori».
3. L'articolo 26, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 26 (Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale). - Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale, puo' essere proposto reclamo al tribunale o alla corte di appello, che provvedono in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto dal curatore, dal fallito, dal comitato dei creditori e da chiunque vi abbia interesse.
Il reclamo e' proposto nel termine perentorio di dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti e' stato chiesto il provvedimento; per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La comunicazione integrale del provvedimento fatta dal curatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica con garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo comma, il reclamo non puo' piu' proporsi decorso il termine perentorio di novanta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Il reclamo si propone con ricorso che deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura fallimentare;
2) le generalita' del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa il reclamo, con le relative conclusioni;
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore ed ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalita' per questa previste.
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume anche d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il collegio provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato».
4. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il secondo comma e' abrogato.
5. All'articolo 32, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «giudice delegato» sono sostituite dalle seguenti: «comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter.».
6. All'articolo 33, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo le parole: «Relazione al giudice» sono aggiunte: «e rapporti riepilogativi.»;
b) nel primo comma le parole «dell'istruttoria penale» sono sostituite con «delle indagini preliminari in sede penale.».
7. All'articolo 34 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, dopo le parole «scelti dal curatore.» e' aggiunta la seguente frase: «Su proposta del curatore il comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche' sia garantita l'integrita' del capitale»;
b) il terzo comma e' abrogato.
8. All'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.»;
b) al secondo comma, le parole «approvati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter» sono sostituite dalla seguente: «autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma ottavo».
9. All'articolo 37-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma, e' sostituito dal seguente: «Conclusa l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei soggetti designati dai creditori salvo che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40»;
b) nel terzo comma, le parole «allo stato» sono soppresse.
10. All'articolo 41 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al quarto comma, dopo le parole «In caso di inerzia, di impossibilita» sono inserite le seguenti: «di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilita' dei creditori, o»;
b) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
«Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 24, 25, 28, 32,
33, 34, 35, 37-bis e 41 del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 24 (Competenza del tribunale fallimentare). - Il
tribunale che ha dichiarato il fallimento e' competente a
conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne
sia il valore.».
«Art. 25 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo
sulla regolarita' della procedura e:
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale
e' richiesto un provvedimento del collegio;
2) emette o provoca dalle competenti autorita' i
provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio,
ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi
che rivendichino un proprio diritto incompatibile con
l'acquisizione;
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori
nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi
opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della
procedura;
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e
dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle
persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo
curatore nell'interesse del fallimento;
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui
reclami proposti contro gli atti del curatore e del
comitato dei creditori;
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in
giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione
deve essere sempre data per atti determinati e per i
giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su
proposta del curatore, liquida i compensi e dispone
l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori
nominati dal medesimo curatore;
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri,
verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla
legge;
8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti
reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
Il giudice delegato non puo' trattare i giudizi che
abbia autorizzato, ne' puo' far parte del collegio
investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati
con decreto motivato.».
«Art. 28 (Requisiti per la nomina a curatore). -
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore:
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e
ragionieri commercialisti;
b) studi professionali associati o societa' tra
professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere
designata la persona fisica responsabile della procedura;
c) coloro che abbiano svolto funzioni di
amministrazione, direzione e controllo in societa' per
azioni, dando prova di adeguate capacita' imprenditoriali e
purche' non sia intervenuta nei loro confronti
dichiarazione di fallimento.
Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dell'impresa durante i due anni anteriori alla
dichiarazione di fallimento, nonche' chiunque si trovi in
conflitto di interessi con il fallimento.».
«Art. 32 (Esercizio delle attribuzioni del curatore). -
Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio
ufficio e puo' delegare ad altri specifiche operazioni,
previa autorizzazione del comitato dei creditori, con
esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92,
95, 1997 e 104-ter. L'onere per il compenso del delegato,
liquidato dal giudice, e' detratto dal compenso del
curatore.
Il curatore puo' essere autorizzato dal comitato dei
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone
retribuite, compreso il fallito, sotto la sua
responsabilita'. Del compenso riconosciuto a tali soggetti
si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso
finale del curatore.».
«Art. 33 (Relazione al giudice e rapporti
riepilogativi). - Il curatore, entro sessanta giorni dalla
dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e
circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal
fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilita'
del fallito o di altri e su quanto puo' interessare anche
ai fini delle indagini preliminari in sede penale.
Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
gia' impugnati dai creditori, nonche' quelli che egli
intende impugnare. Il giudice delegato puo' chiedere al
curatore una relazione sommaria anche prima del termine
suddetto.
Se si tratta di societa', la relazione deve esporre i
fatti accertati e le informazioni raccolte sulla
responsabilita' degli amministratori e degli organi di
controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla
societa'.
Il giudice delegato ordina il deposito della relazione
in cancelleria, disponendo la segretazione delle parti
relative alla responsabilita' penale del fallito e di terzi
ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora
possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari,
nonche' alle circostanze estranee agli interessi della
procedura e che investano la sfera personale del fallito.
Copia della relazione, nel suo testo integrale, e'
trasmessa al pubblico ministero.
Il curatore, ogni sei mesi successivi alla
presentazione della relazione di cui al primo comma, redige
altresi' un rapporto riepilogativo delle attivita' svolte,
con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la
prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione.
Copia del rapporto e' trasmessa al comitato dei creditori,
unitamente agli estratti conto dei depositi postali o
bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o
ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni
scritte. Altra copia del rapporto e' trasmessa, assieme
alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio
del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito delle
osservazioni nella cancelleria del tribunale.».
«Art. 34 (Deposito delle somme riscosse). - Le somme
riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate
entro il termine massimo di dieci giorni dalla
corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura
fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una
banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il
comitato dei creditori puo' autorizzare che le somme
riscosse vengano in tutto o in parte investite con
strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purche'
sia garantita l'integrita' del capitale.
La mancata costituzione del deposito nel termine
prescritto e' valutata dal tribunale ai fini della revoca
del curatore.
Il prelievo delle somme e' eseguito su copia conforme
del mandato di pagamento del giudice delegato.».
«Art. 35 (Integrazione dei poteri del curatore). - Le
riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le
rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la
cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo
svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredita' e
donazioni e gli atti di straordinaria amministrazione sono
effettuate dal curatore, previa autorizzazione del comitato
dei creditori.
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche
sulla convenienza della proposta.
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a
cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il
curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo
che gli stessi siano gia' stati autorizzati dal medesimo ai
sensi dell'art. 104-ter, comma ottavo.
Il limite di cui al secondo comma puo' essere adeguato
con decreto del Ministro della giustizia.».
«Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei
componenti del comitato dei creditori). - Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima della
dichiarazione di esecutivita' dello stesso, i creditori
presenti, personalmente o per delega, che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi, possono effettuare nuove
designazioni in ordine ai componenti del comitato dei
creditori nel rispetto dei criteri di cui all'art. 40;
possono chiedere la sostituzione del curatore indicando al
tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo nominativo.
Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta di
sostituzione del curatore, provvede alla nomina dei
soggetti designati dai creditori salvo che non siano
rispettati i criteri di cui agli articoli 28 e 40.
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o piu'
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto
di interessi.
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresentano la
maggioranza di quelli ammessi, indipendentemente
dall'entita' dei crediti vantati, possono stabilire che ai
componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre
al rimborso delle spese di cui all'art. 41, un compenso per
la loro attivita', in misura non superiore al dieci per
cento di quello liquidato al curatore.».
«Art. 41 (Funzioni del comitato). - Il comitato dei
creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza
gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge,
ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato,
succintamente motivando le proprie deliberazioni.
Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni
di competenza o quando sia richiesto da un terzo dei suoi
componenti.
Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza
dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni
successivi a quello in cui la richiesta e' pervenuta al
presidente. Il voto puo' essere espresso in riunioni
collegiali ovvero per mezzo telefax o con altro mezzo
elettronico o telematico, purche' sia possibile conservare
la prova della manifestazione di voto.
In caso di inerzia, di impossibilita' di costituzione
per insufficienza di numero o indisponibilita' dei
creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza,
provvede il giudice delegato.
Il comitato ed ogni componente possono ispezionare in
qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della
procedura ed hanno diritto di chiedere notizie e
chiarimenti al curatore e al fallito.
I componenti del comitato hanno diritto al rimborso
delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai
sensi e nelle forme di cui all'art. 37-bis, terzo comma.
Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in
quanto compatibile, l'art. 2407, primo e terzo comma, del
codice civile.
L'azione di responsabilita' puo' essere proposta dal
curatore durante lo svolgimento della procedura. Con il
decreto di autorizzazione il giudice delegato sostituisce i
componenti del comitato dei creditori nei confronti dei
quali ha autorizzato l'azione.».



 
Art. 4.

Modifiche al Titolo II, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 48 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo comma, le parole da «L'imprenditore» a «sono tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «Il fallito persona fisica e' tenuto»;
b) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica e' consegnata al curatore.».
2. All'articolo 52 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
«Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 51.».
3. All'articolo 53, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole da «disponendo» fino a «relative», sono sostituite dalle seguenti: «determinandone le modalita' a norma dell'articolo 107».
4. All'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera c) del terzo comma e' sostituita dalla seguente:
«c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;»;
b) alla lettera d) del terzo comma dopo le parole «sia attestata», sono aggiunte le seguenti: «da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b)».
5. All'articolo 70, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «atti estintivi di», sono aggiunte le seguenti: «posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque».
6. All'articolo 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia gia' avvenuto il trasferimento del diritto»;
b) al quarto comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno»;
c) il settimo comma e' sostituito dai seguenti:
«In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-bis del codice civile a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado».
7. L'articolo 72-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire). - I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresi' comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non puo' essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.».
8. All'articolo 72-quater, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole « del bene stesso» sono inserite le seguenti: «avvenute a valori di mercato».
9. L'articolo 73 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 73 (Vendita con riserva di proprieta). - Nella vendita con riserva di proprieta', in caso di fallimento del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore puo' subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori; il venditore puo' chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo gia' riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa.
Il fallimento del venditore non e' causa di scioglimento del contratto.».
10. L'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica). - Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne gia' avvenute o dei servizi gia' erogati.».
11. L'articolo 79 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 79 (Contratto di affitto d'azienda). - Il fallimento non e' causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela e' regolato dall'articolo 111, n. 1.».
12. L'articolo 80 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80 (Contratto di locazione di immobili). - Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facolta' di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
In caso di fallimento del conduttore, il curatore puo' in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
Il credito per l'indennizzo e' soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile.».
13. L'articolo 80-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo degli articoli 48, 52, 53, 67,
70, 72 e 72-quater del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). - Il
fallito persona fisica e' tenuto a consegnare al curatore
la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella
elettronica, riguardante i rapporti compresi nel
fallimento.
La corrispondenza diretta al fallito che non sia
persona fisica e' consegnata al curatore.».
«Art. 52 (Concorso dei creditori). - Il fallimento apre
il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione
o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1),
nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o
immobiliare, deve essere accertato secondo le norme
stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della
legge.
Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai
crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51.».
«Art. 53 (Creditori muniti di pegno o privilegio su
mobili). - I crediti garantiti da pegno o assistiti da
privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice
civile possono essere realizzati anche durante il
fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con
prelazione.
Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa
istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore
e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il
tempo della vendita, determinandone le modalita' a norma
dell'art. 107.
Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori,
se e' stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore a
riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio,
pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi
stabiliti dal comma precedente.».
«Art. 67 (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie).
- Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non
conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno
anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le
prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
sorpassano di oltre un quarto cio' che a lui e' stato dato
o promesso;
2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi
normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla
dichiarazione di fallimento;
3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie
costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di
fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
Sono altresi' revocati, se il curatore prova che
l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a
titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di
prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente
creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla
dichiarazione di fallimento.
Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attivita' d'impresa nei termini d'uso;
b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purche' non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito
nei confronti della banca;
c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti
ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della
suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi
ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a
costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di
suoi parenti e affini entro il terzo grado;
d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su
beni del debitore purche' posti in essere in esecuzione di
un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento
della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il
riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui
ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti
previsti dall'art. 28, lettere a) e b) ai sensi dell'art.
2501-bis, quarto comma, del codice civile;
e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata, nonche' dell'accordo
omologato ai sensi dell'art. 182-bis;
f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di
lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori,
anche non subordinati, del fallito;
g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di
servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali
di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano
all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su
pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni
delle leggi speciali.».
«Art. 70 (Effetti della revocazione). - La revocatoria
dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati,
procedure di compensazione multilaterale o dalle societa'
previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966,
si esercita e produce effetti nei confronti del
destinatario della prestazione.
Colui che, per effetto della revoca prevista dalle
disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva
ricevuto e' ammesso al passivo fallimentare per il suo
eventuale credito.
Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di
posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente
bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il
terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra
l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel
periodo per il quale e' provata la conoscenza dello stato
d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data
in cui si e' aperto il concorso. Resta salvo il diritto del
convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo
corrispondente a quanto restituito.».
«Art. 72 (Rapporti pendenti). - Se un contratto e'
ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe
le parti quando, nei confronti di una di esse, e'
dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte
salve le diverse disposizioni della presente Sezione,
rimane sospesa fino a quando il curatore, con
l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di
subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo
tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal
medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia
gia' avvenuto il trasferimento del diritto.
Il contraente puo' mettere in mora il curatore,
facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non
superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto
si intende sciolto.
La disposizione di cui al primo comma si applica anche
al contratto preliminare salvo quanto previsto nell'art.
72-bis.
In caso di scioglimento, il contraente ha diritto di
far valere nel passivo il credito conseguente al mancato
adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del
danno.
L'azione di risoluzione del contratto promossa prima
del fallimento nei confronti della parte inadempiente
spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta
salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione
della domanda; se il contraente intende ottenere con la
pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di
un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la
domanda secondo le disposizioni di cui al Capo V.
Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno
dipendere la risoluzione del contratto dal fallimento.
In caso di scioglimento del contratto preliminare di
vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis
del codice civile, l'acquirente ha diritto di far valere il
proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il
risarcimento del danno e gode del privilegio di cui
all'art. 2775-bis del codice civile a condizione che gli
effetti della trascrizione del contratto preliminare non
siano cessati anteriormente alla data della dichiarazione
di fallimento.
Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano
al contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi
dell'art. 2645-bis del codice civile avente ad oggetto un
immobile ad uso abitativo destinato a costituire
l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti
ed affini entro il terzo grado.».
«Art. 72-quater (Locazione finanziaria). - Al contratto
di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento
dell'utilizzatore, l'art. 72. Se e' disposto l'esercizio
provvisorio dell'impresa il contratto continua ad avere
esecuzione salvo che il curatore dichiari di volersi
sciogliere dal contratto.
In caso di scioglimento del contratto, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare
alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma
ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene
stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito
residuo in linea capitale; per le somme gia' riscosse si
applica l'art. 67, terzo comma, lettera a).
Il concedente ha diritto ad insinuarsi nello stato
passivo per la differenza fra il credito vantato alla data
del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione
del bene.
In caso di fallimento delle societa' autorizzate alla
concessione di finanziamenti sotto forma di locazione
finanziaria, il contratto prosegue; l'utilizzatore conserva
la facolta' di acquistare, alla scadenza del contratto, la
proprieta' del bene, previo pagamento dei canoni e del
prezzo pattuito.».
- L'art. 80-bis del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, abrogato dal presente decreto, recava: «Disciplina
del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.».



 
Art. 5.

Modifiche al Titolo II, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 88, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «annotato» e' sostituita dalla seguente: «trascritto».
2. All'articolo 89, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «e delle» sono sostituite dalle seguenti: «e alle».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 88 e 89 del citato
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal
presente decreto:
«Art. 88 (Presa in consegna dei beni del fallito da
parte del curatore). - Il curatore prende in consegna i
beni di mano in mano che ne fa l'inventario insieme con le
scritture contabili e i documenti del fallito.
Se il fallito possiede immobili o altri beni soggetti a
pubblica registrazione, il curatore notifica un estratto
della sentenza dichiarativa di fallimento ai competenti
uffici, perche' sia trascritto nei pubblici registri.».
«Art. 89 (Elenchi dei creditori e dei titolari di
diritti reali mobiliari e bilancio). - Il curatore, in base
alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie
che puo' raccogliere, deve compilare l'elenco dei
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e
diritti di prelazione, nonche' l'elenco di tutti coloro che
vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari,
su cose in possesso o nella disponibilita' del fallito, con
l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono
depositati in cancelleria.
Il curatore deve inoltre redigere il bilancio
dell'ultimo esercizio, se non e' stato presentato dal
fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche
necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli
elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14.».



 
Art. 6.

Modifiche al Titolo II, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 93, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, n. 4), le parole «anche in relazione alla graduazione del credito,» sono soppresse;
b) il settimo comma e' abrogato.
2. L'articolo 95, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e' sostituito dal seguente: «Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare osservazioni scritte e documenti integrativi fino all'udienza.».
3. All'articolo 96 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma:
1) dopo le parole «con decreto», sono aggiunte le seguenti: «succintamente motivato»;
2) il secondo periodo e' soppresso;
b) il secondo comma e' abrogato.
4. L'articolo 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 99 (Procedimento). - Le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 97 ovvero in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento.
Il ricorso deve contenere:
1) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e del fallimento;
2) le generalita' dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha dichiarato il fallimento;
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;
4) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale puo' delegare la trattazione del procedimento e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore ed all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonche' l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalita' per queste previste.
Il giudice provvede, anche ai sensi del terzo comma, all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori.
Il giudice delegato al fallimento non puo' far parte del collegio.
Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.
Il decreto e' comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.».
5. All'articolo 101, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.».
6. All'articolo 102, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma primo le parole «e sentiti il comitato dei creditori ed il fallito» sono sostituite dalle seguenti «e dal parere del comitato dei creditori, sentito il fallito»;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo».
7. All'articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: «Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 93, 95, 96, 101,
102 e 103 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
come modificato dal presente decreto:
«Art. 93 (Domanda di ammissione al passivo). - La
domanda di ammissione al passivo di un credito, di
restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si
propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del
tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata
per l'esame dello stato passivo.
Il ricorso puo' essere sottoscritto anche personalmente
dalla parte e puo' essere spedito, anche in forma
telematica o con altri mezzi di trasmissione purche' sia
possibile fornire la prova della ricezione.
Il ricorso contiene:
1) l'indicazione della procedura cui si intende
partecipare e le generalita' del creditore;
2) la determinazione della somma che si intende
insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui
si chiede la restituzione o la rivendicazione;
3) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi
di diritto che costituiscono la ragione della domanda;
4) l'eventuale indicazione di un titolo di
prelazione, nonche' la descrizione del bene sul quale la
prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;
5) l'indicazione del numero di telefax, l'indirizzo
di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un comune
nel circondario ove ha sede il tribunale, ai fini delle
successive comunicazioni. E' facolta' del creditore
indicare, quale modalita' di notificazione e di
comunicazione, la trasmissione per posta elettronica o per
telefax ed e' onere dello stesso comunicare al curatore
ogni variazione del domicilio o delle predette modalita'.
Il ricorso e' inammissibile se e' omesso o
assolutamente incerto uno dei requisiti di cui ai
numeri 1), 2) o 3) del precedente comma. Se e' omesso o
assolutamente incerto il requisito di cui al n. 4), il
credito e' considerato chirografario.
Se e' omessa l'indicazione di cui al n. 5), tutte le
comunicazioni successive a quella con la quale il curatore
da' notizia della esecutivita' dello stato passivo, si
effettuano presso la cancelleria.
Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del
diritto del creditore ovvero del diritto del terzo che
chiede la restituzione o rivendica il bene.
Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il
terzo puo' chiedere la sospensione della liquidazione dei
beni oggetto della domanda.
Il ricorso puo' essere presentato dal rappresentante
comune degli obbligazionisti ai sensi dell'art. 2418,
secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi
di creditori.
Il giudice ad istanza della parte puo' disporre che il
cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o
all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione
dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.».
«Art. 95 (Progetto di stato passivo e udienza di
discussione). - Il curatore esamina le domande di cui
all'art. 93 e predispone elenchi separati dei creditori e
dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di
proprieta' o in possesso del fallito, rassegnando per
ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore puo'
eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del
diritto fatto valere, nonche' l'inefficacia del titolo su
cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se e'
prescritta la relativa azione.
Il curatore deposita il progetto di stato passivo nella
cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima
dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. I
creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito
possono esaminare il progetto e presentare osservazioni
scritte e documenti integrativi fino all'udienza.
All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il
giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su
ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate ed
avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle
rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri
interessati. Il giudice delegato puo' procedere ad atti di
istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le
esigenze di speditezza del procedimento.
Il fallito puo' chiedere di essere sentito.
Delle operazioni si redige processo verbale.».
«Art. 96 (Formazione ed esecutivita' dello stato
passivo). - Il giudice delegato, con decreto
successivamente motivato, accoglie in tutto o in parte
ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda
proposta ai sensi dell'art. 93.
La dichiarazione di inammissibilita' della domanda non
ne preclude la successiva ripropozione.
Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi
al passivo con riserva:
1) i crediti condizionati e quelli indicati
nell'ultimo comma dell'art. 55;
2) i crediti per i quali la mancata produzione del
titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo
che la produzione avvenga nel termine assegnato dal
giudice;
3) i crediti accertati con sentenza del giudice
ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunziata
prima della dichiarazione di fallimento. Il curatore puo'
proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.
Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola
udienza; il giudice ne rinvia la prosecuzione a non piu' di
otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per
gli assenti.
Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice
delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con
decreto depositato in cancelleria.
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le
decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di
cui all'art. 99, producono effetti soltanto ai fini del
concorso.».
«Art. 101 (Domande tardive di crediti). - Le domande di
ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili e immobili, depositate in
cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima
dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non
oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di
esecutivita' dello stato passivo sono considerate tardive;
in caso di particolare complessita' della procedura, il
tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, puo'
prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.
Il procedimento di accertamento delle domande tardive
si svolge nelle stesse forme di cui all'art. 95. Il giudice
delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza
ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza.
Il curatore da' avviso a coloro che hanno presentato la
domanda, della data dell'udienza. Si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99.
Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme gia'
distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'art. 112.
Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova
che il ritardo e' dipeso da causa non imputabile, puo'
chiedere che siano sospese le attivita' di liquidazione del
bene sino all'accertamento del diritto.
Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque
fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni
dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono
ammissibili se l'istante prova che il ritardo e' dipeso da
causa a lui non imputabile.».
«Art. 102 (Previsione di insufficiente realizzo). - Il
tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima
dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza
del curatore depositata almeno venti giorni prima
dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle
prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato
dei creditori, sentito il fallito, dispone non farsi luogo
al procedimento di accertamento del passivo relativamente
ai crediti concorsuali se risulta che non puo' essere
acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che
abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la
soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di
procedura.
Le disposizioni di cui al primo comma si applicano, in
quanto compatibili, ove la condizione di insufficiente
realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato
passivo.
Il curatore comunica il decreto di cui al primo
comma ai creditori che abbiano presentato domanda di
ammissione al passivo ai sensi degli articoli 93 e 101, i
quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare
reclamo alla corte di appello, che provvede con decreto in
camera di consiglio, sentito il reclamante, il curatore, il
comitato dei creditori ed il fallito.».
«Art. 103 (Procedimenti relativi a domande di rivendica
e restituzione). - Ai procedimenti che hanno ad oggetto
domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il
regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di
procedura civile. Se il bene non e' stato acquisito
all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche
nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, puo' modificare
l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del
controvalore del bene alla data di apertura del concorso.
Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla
acquisita, il titolare del diritto puo' chiedere che il
controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice
civile.».



 
Art. 7.

Modifiche al titolo II, capo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 104-ter, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: «Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'articolo 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'articolo 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti»;
b) al quarto comma, il secondo periodo e' soppresso;
c) dopo il settimo comma e' inserito il seguente:
«Il programma approvato e' comunicato al giudice delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso conformi.».
2. Prima dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono inserite le seguenti parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI».
3. Prima dell'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione II DELLA VENDITA DEI BENI MOBILI» sono soppresse.
4. All'articolo 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella rubrica, la parola «Vendita», e' sostituita dalla seguente: «Cessione».
5. Prima dell'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «Sezione III DELLA VENDITA DEI BENI IMMOBILI» sono soppresse.
6. All'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la massima informazione e partecipazione degli interessati.»;
b) dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«Il curatore puo' prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;
c) al secondo comma, dopo le parole «Per i beni immobili» sono inserite le seguenti: «e gli altri beni iscritti nei pubblici registri».
7. All'articolo 108 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, al secondo comma le parole «Per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico e per i beni immobili» sono sostituite dalle seguenti: «Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,».
8. L'articolo 108-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo degli articoli 104-ter, 106, 107
e 108 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come
modificato dal presente decreto:
«Art.104-ter (Programma di liquidazione). - Entro
sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il
curatore predispone un programma di liquidazione da
sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori.
Il programma costituisce l'atto di pianificazione e di
indirizzo in ordine alle modalita' e ai termini previsti
per la realizzazione dell'attivo, e deve specificare:
a) l'opportunita' di disporre l'esercizio provvisorio
dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi
dell'art. 104, ovvero l'opportunita' di autorizzare
l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi
dell'art. 104-bis;
b) la sussistenza di proposte di concordato ed il
loro contenuto;
c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o
revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;
d) le possibilita' di cessione unitaria dell'azienda,
di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici
individuabili in blocco;
e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.
Il curatore puo' essere autorizzato dal giudice
delegato ad affidare ad altri professionisti alcune
incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo.
Il comitato dei creditori puo' proporre al curatore
modifiche al programma presentato.
Per sopravvenute esigenze, il curatore puo' presentare,
con le modalita' di cui ai commi primo, secondo e terzo, un
supplemento del piano di liquidazione.
Prima della approvazione del programma, il curatore
puo' procedere alla liquidazione di beni, previa
autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato
dei creditori se gia' nominato, solo quando dal ritardo
puo' derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.
Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei
creditori, puo' non acquisire all'attivo o rinunciare a
liquidare uno o piu' beni, se l'attivita' di liquidazione
appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il
curatore ne da' comunicazione ai creditori i quali, in
deroga a quanto previsto nell'art. 51, possono iniziare
azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella
disponibilita' del debitore.
Il programma approvato e' comunicato al giudice
delegato che autorizza l'esecuzione degli atti a esso
conformi.».
«Art. 106 (Cessione dei crediti, dei diritti e delle
quote, delle azioni, mandato a riscuotere). - Il curatore
puo' cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o
futuri, anche se oggetto di contestazione; puo' altresi'
cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi
giudizi sono gia' pendenti.
Per la vendita della quota di societa' a
responsabilita' limitata si applica l'art. 2471 del codice
civile.
In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il
curatore puo' stipulare contratti di mandato per la
riscossione dei crediti.».
«Art. 107 (Modalita' delle vendite). - Le vendite e gli
altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione
del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore
tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti
specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il
caso di beni di modesto valore, da parte di operatori
esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicita', la
massima informazione e partecipazione degli interessati.
Il curatore puo' prevedere nel programma di
liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e
mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato
secondo le disposizioni del codice di procedura civile in
quanto compatibili.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei
pubblici registri, prima del completamento delle operazioni
di vendita, e' data notizia mediante notificazione da parte
del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque
muniti di privilegio.
Il curatore puo' sospendere la vendita ove pervenga
offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo
non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto.
Degli esiti delle procedure, il curatore informa il
giudice delegato ed il comitato dei creditori, depositando
in cancelleria la relativa documentazione.
Se alla data di dichiarazione di fallimento sono
pendenti procedure esecutive, il curatore puo' subentrarvi;
in tale caso si applicano le disposizione del codice di
procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il
giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilita'
dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'art. 51.
Con regolamento del Ministro della giustizia, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti requisiti di
onorabilita' e professionalita' dei soggetti specializzati
e degli operatori esperti dei quali il curatore puo'
avvalersi ai sensi del primo comma, nonche' i mezzi di
pubblicita' e trasparenza delle operazioni di vendita.».
«Art. 108 (Poteri del giudice delegato). - Il giudice
delegato, su istanza del fallito, del comitato dei
creditori o di altri interessati, previo parere dello
stesso comitato dei creditori, puo' sospendere, con decreto
motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi
e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli
stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al
quarto comma dell'art. 107, impedire il perfezionamento
della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente
inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di
mercato.
Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in
pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso
interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con
decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai
diritti di prelazione, nonche' delle trascrizioni dei
pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro
vincolo.».
- L'art. 108-bis del citato regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, abrogato dal presente decreto, recava:
«Disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa.».



 
Art. 8.

Modifiche al Titolo II, Capo VII, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 110 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51.»;
b) al secondo comma, le parole «sentito il comitato dei creditori» sono soppresse;
c) nel terzo comma, dopo la parola: «reclamo» sono aggiunte le seguenti: «al giudice delegato» e le parole «nelle forme di cui all'articolo 26.» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 36.».
2. All'articolo 111, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «debiti» e' sostituita dalla seguente: «crediti».
3. All'articolo 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma e' abrogato;
b) nel terzo comma, le parole: «secondo un criterio proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «tenuto conto delle rispettive cause di prelazione»;
c) al quarto comma, le parole da «se l'importo» fino a «costo della vita», sono soppresse.
4. All'articolo 115, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «formale dello stato passivo.» sono aggiunte le seguenti: «Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo degli articoli 110, 111, 111-bis
e 115 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come
modificato dal presente:
«Art. 110 (Progetto di ripartizione). - Il curatore,
ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto
dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice
delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed
un progetto di ripartizione delle medesime, riservate
quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono
collocati anche i crediti per i quali non si applica il
divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51.
Il giudice, ordina il deposito del progetto di
ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i
creditori, compresi quelli per i quali e' in corso uno dei
giudizi di cui all'art. 98, ne siano avvisati con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalita'
telematica, con garanzia di avvenuta ricezione in base agli
articoli 8, comma 2, 9, comma 4, e 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
I creditori, entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato
contro il progetto di riparto ai sensi dell'art. 36.
Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta
del curatore, dichiara esecutivo il progetto di
ripartizione. Se sono proposti reclami, il progetto di
ripartizione e' dichiarato esecutivo con accantonamento
delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di
contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo
dispone in ordine alla destinazione delle somme
accantonate.».
«Art. 111 (Ordine di distribuzione delle somme). - Le
somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate
nel seguente ordine:
1) per il pagamento dei crediti prededucibili;
2) per il pagamento dei crediti ammessi con
prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato
dalla legge;
3) per il pagamento dei creditori chirografari, in
proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di
essi fu ammesso, compresi i creditori indicati al n. 2,
qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero
per la parte per cui rimasero non soddisfatti da questa.
Sono considerati crediti prededucibili quelli cosi'
qualificati da una specifica disposizione di legge, e
quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure
concorsuali di cui alla presente legge; tali debiti sono
soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n.
1).».
«Art. 111-bis (Disciplina dei crediti prededucibili). -
I crediti prededucibili devono essere accertati con le
modalita' di cui al capo V, con esclusione di quelli non
contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti
durante l'esercizio provvisorio, e di quelli sorti a
seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei
soggetti nominati ai sensi dell'art. 25; in questo ultimo
caso, se contestati, devono essere accertati con il
procedimento di cui all'art. 26.
I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il
capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della
liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto
conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione
di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di
pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori
garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del
pagamento.
I crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento
che sono liquidi, esigibili e non contestati per
collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti ai
di fuori del procedimento di riparto se l'attivo e'
presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari
di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal
comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.
Se l'attivo e' insufficiente, la distribuzione deve
avvenire secondo i criteri della graduazione e della
proporzionalita', conformemente all'ordine assegnato dalla
legge.».
«Art. 115 (Pagamento ai creditori). - Il curatore
provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori
nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice
delegato, purche' tali da assicurare la prova del pagamento
stesso.
Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono
stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto
ai cessionari, qualora la cessione sia stata
tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione
che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate
di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo
caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello
stato passivo. Le stesse disposizioni si applicano in caso
di surrogazione del creditore.».



 
Art. 9.

Modifiche al Titolo II, Capo VIII, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267

1. All'articolo 118, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «Ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3) e 4), ove si tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese»;
b) dopo le parole «della societa» sono inserite le seguenti: «nei casi di cui ai numeri 1) e 2)».
2. All'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel terzo comma, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
«Contro il decreto della corte d'appello il ricorso per cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicita' di cui all'articolo 17 per ogni altro interessato.»;
b) dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
«Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e' decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente rigettato.»;
3. L'articolo 120, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Con la chiusura cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono gli organi preposti al fallimento.».
4. All'articolo 121, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appellata» e' sostituita dalla seguente: «reclamata»;
5. All'articolo 124 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il primo comma e' sostituito dal seguente:
«La proposta di concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa' sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.»;
b) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.»;
c) al quarto comma:
1) dopo le parole: «La proposta presentata» sono inserite le seguenti: «da uno o piu' creditori o»;
2) nel secondo periodo le parole «Il terzo» vengono sostituite dalle seguenti: «Il proponente».
6. All'articolo 125, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «comitato dei creditori e» sono soppresse e dopo le parole «della liquidazione» sono aggiunte le seguenti: «ed alle garanzie offerte»;
b) i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:
«Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualita' della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo conto della relazione resa ai sensi dell'articolo 124, terzo comma.»;
7. All'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi primo e secondo sono sostituiti dal seguente:
«Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.»;
b) nel comma quarto le parole: «una sentenza emessa» sono sostituite dalle seguenti: «un provvedimento emesso»;
8. L'articolo 129, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 129 (Giudizio di omologazione). - Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.
Se la proposta e' stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, affinche' richieda l'omologazione del concordato, al fallito e ai creditori dissenzienti e, con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 17, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo; se il comitato non provvede nel termine, la relazione e' redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.
L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 26.
Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 128, se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 17.».
9. L'articolo 131 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 131 (Reclamo). - Il decreto del tribunale e' reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.
Il reclamo e' proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte d'appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.
Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 18, secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4).
Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non sono reclamanti, nel fallito, nel proponente e negli opponenti.
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.
Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'appello.
La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonche' l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.
L'intervento di qualunque interessato non puo' aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalita' per queste previste.
All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.
La corte provvede con decreto motivato.
Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed e' impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.».
10. L'articolo 137 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 137 (Risoluzione del concordato). - Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore puo' chiederne la risoluzione.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 15 in quanto compatibili.
Al procedimento e' chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.
La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva.
La sentenza e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.
Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o piu' creditori con liberazione immediata del debitore.
Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori del fallito verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 124, non abbia assunto responsabilita' per effetto del concordato.».
11. L'articolo 138 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 138 (Annullamento del concordato). - Il concordato omologato puo' essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che e' stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non e' ammessa alcuna altra azione di nullita'. Si procede a norma dell'articolo 137.
La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di fallimento ed e' provvisoriamente esecutiva. Essa e' reclamabile ai sensi dell'articolo 18.
Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 118, 119, 120,
121, 124, 125 e 128 del citato regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 come modificato dal presente decreto:
«Art. 118 (Casi di chiusura). -
Salvo quanto disposto nella sezione seguente per il
caso di concordato, la procedura di fallimento si chiude:
1) se nel termine stabilito nella sentenza
dichiarativa di fallimento non sono state proposte domande
di ammissione al passivo;
2) quando, anche prima che sia compiuta la
ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai
creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti
ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati
tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;
3) quando e' compiuta la ripartizione finale
dell'attivo;
4) quando nel corso della procedura si accerta che la
sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in
parte, i creditori concorsuali, ne' i crediti prededucibili
e le spese di procedura. Tale circostanza puo' essere,
accertata con la relazione o con i successivi rapporti
riepilogativi di cui all'art. 33.
Nei casi di chiusura di cui ai numeri 3 e 4), ove si
tratti di fallimento di societa' il curatore ne chiede la
cancellazione dal registro delle imprese. La chiusura della
procedura di fallimento della societa' nei casi di cui ai
numeri 1) e 2) determina anche la chiusura della procedura
estesa ai soci ai sensi dell'art. 147, salvo che nei
confronti del socio non sia stata aperta una procedura di
fallimento come imprenditore individuale.».
«Art. 119 (Decreto di chiusura). - La chiusura del
fallimento e' dichiarata con decreto motivato del tribunale
su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio,
pubblicato nelle forme prescritte nell'art. 17.
Quando la chiusura del fallimento e' dichiarata ai
sensi dell'art. 118, primo comma, n. 4), prima
dell'approvazione del programma di liquidazione, il
tribunale decide sentiti il comitato dei creditori ed il
fallito.
Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne
respinge la richiesta e' ammesso reclamo a norma dell'art.
26. Contro il decreto della Corte d'appello il ricorso per
cassazione e' proposto nel termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del
provvedimento per il curatore, per il fallito, per il
comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o
e' intervenuto nel procedimento; dal compimento della
pubblicita' di cui all'art. 17 per ogni altro interessato.
Il decreto di chiusura acquista efficacia quando e'
decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia
stato proposto, ovvero quando il reclamo e' definitivamente
rigettato.
Con i decreti emessi ai sensi del primo e del terzo
comma del presente articolo, sono impartite le disposizioni
esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione.
Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza di revoca del fallimento o della
definitivita' del decreto di omologazione del concordato
fallimentare.».
«Art. 120 (Effetti della chiusura). - Con la chiusura
cessano gli effetti del fallimento sul patrimonio del
fallito e le conseguenti incapacita' personali e decadono
gli organi preposti al fallimento.
Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di
diritti derivanti dal fallimento non possono essere
proseguite.
I creditori riacquistano il libero esercizio delle
azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei
loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto
previsto dagli articoli 142 e seguenti.
Il decreto o la sentenza con la quale il credito e'
stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli
effetti di cui all'art. 634 del codice di procedura
civile.».
«Art. 121 (Casi di riapertura del fallimento). - Nei
casi preveduti dai numeri 3 e 4 dell'art. 118, il
tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su
istanza del debitore o di qualunque creditore, puo'
ordinare che il Fallimento gia' chiuso sia riaperto, quando
risulta che nel patrimonio del fallito esistano attivita'
in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando
il fallito offre garanzia di pagare almeno il dieci per
cento ai creditori vecchi e nuovi.
Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se
accoglie l'istanza:
1) richiama in ufficio il giudice delegato ed il
curatore o li nomina di nuovo;
2) stabilisce i termini previsti dai numeri 4) e 5)
del secondo comma dell'art. 16, eventualmente abbreviandoli
non oltre la meta'; i creditori gia' ammessi al passivo nel
fallimento chiuso possono chiedere la conferma del
provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare
al passivo ulteriori interessi.
La sentenza puo' essere reclamata a norma dell'art. 18.
La sentenza e' pubblicata a norma dell'art. 17.
Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori,
tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.
Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite
nei capi precedenti.».
«Art. 124 (Proposta di concordato). - La proposta di
concordato puo' essere presentata da uno o piu' creditori o
da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo
stato passivo, purche' sia stata tenuta la contabilita' ed
i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili
consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio
dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione
del giudice delegato. Essa non puo' essere presentata dal
fallito, da societa' cui egli partecipi o da societa'
sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un
anno dalla dichiarazione di fallimento e purche' non siano
decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato
passivo.
La proposta puo' prevedere:
a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo
posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
b) trattamenti differenziati fra creditori
appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei
trattamenti differenziati dei medesimi;
c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri
strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d) designato dal tribunale. Il
trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di
prelazione.
La proposta presentata da uno o piu' creditori o da un
terzo puo' prevedere la cessione, oltre che dei beni
compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di
pertinenza della massa, purche' autorizzate dal giudice
delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del
fondamento della pretesa. Il proponente puo' limitare gli
impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi
al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno
proposto opposizione allo stato passivo o domanda di
ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso,
verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito,
fermo quanto disposto dagli articoli 142 e seguenti in caso
di esdebitazione.».
«Art. 125 (Esame della proposta e comunicazione ai
creditori). - La proposta di concordato e' presentata con
ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del
curatore, con specifico riferimento ai presumibili
risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte.
Una volta espletato tale adempimento preliminare, il
giudice delegato, acquisito il parere favorevole del
comitato dei creditori, valutata la ritualita' della
proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del
curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai
creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati
per la sua valutazione ed informandoli che la mancata
risposta sara' considerata come voto favorevole. Nel
medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine
non inferiore a venti giorni ne' superiore a trenta, entro
il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria
del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Qualora la proposta contenga condizioni differenziate
per singole classi di creditori essa, prima di essere
comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i
pareri di cui al primo e secondo comma, al giudizio del
tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di
cui all'art. 124, secondo comma, lettere a) e b) tenendo
conto della relazione resa ai sensi dell'art. 124, terzo
comma.
Se la societa' fallita ha emesso obbligazioni o
strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato,
la comunicazione e' inviata agli organi che hanno il potere
di convocare le rispettive assemblee, affinche' possano
esprimere il loro eventuale dissenso. Il termine previsto
dal terzo comma e' prolungato per consentire l'espletamento
delle predette assemblee.».
«Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il
concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la
maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste
diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se
tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di
classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso
nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono
consenzienti.
La variazione del numero dei creditori ammessi o
dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto
di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza
del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni,
non influisce sul calcolo della maggioranza.».



 
Art. 10.

Modifiche al Titolo II, Capo IX, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 142, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «non compresi nel fallimento ai sensi dell'articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «estranei all'esercizio dell'impresa».
2. All'articolo 144, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: «rispetto a quanto i creditori avrebbero avuto diritto di percepire nel concorso.» sono sostituite dalle seguenti: «alla percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 142 e 144 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 142 (Esdebitazione). - Il fallito persona fisica
e' ammesso al beneficio della liberazione dai debiti
residui nei confronti dei creditori concorsuali non
soddisfatti a condizione che:
1) abbia cooperato con gli organi della procedura,
fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile
all'accertamento del passivo e adoperandosi per il proficuo
svolgimento delle operazioni;
2) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a
ritardare lo svolgimento della procedura;
3) non abbia violato le disposizioni di cui all'art.
48;
4) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei
dieci anni precedenti la richiesta;
5) non abbia distratto l'attivo o esposto passivita'
insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo
gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e
del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al
credito;
6) non sia stato condannato con sentenza passata in
giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri
delitti compiuti in connessione con l'esercizio
dell'attivita' d'impresa, salvo che per tali reati sia
intervenuta la riabilitazione. Se e' in corso il
procedimento penale per uno di tali reati, il tribunale
sospende il procedimento fino all'esito di quello penale.
L'esdebitazione non puo' essere concessa qualora non
siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori
concorsuali.
Restano esclusi dall'esdebitazione:
a) gli obblighi di mantenimento e alimentari e
comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei
all'esercizio dell'impresa;
b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto
illecito extracontrattuale nonche' le sanzioni penali ed
amministrative di carattere pecuniario che non siano
accessorie a debiti estinti.
Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei
confronti di coobbligati, dei fideiussori del debitore e
degli obbligati in via di regresso.».
«Art. 144 (Esdebitazione per i crediti concorsuali non
concorrenti). - Il decreto di accoglimento della domanda di
esdebitazione produce effetti anche nei confronti dei
creditori anteriori alla apertura della procedura di
liquidazione che non hanno presentato la domanda di
ammissione al passivo; in tale caso, l'esdebitazione opera
per la sola eccedenza alla percentuale attribuita nel
concorso ai creditori di pari grado.».



 
Art. 11.

Modifiche al Titolo II, Capo X, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 147, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola: «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 147 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 147 (Societa' con soci a responsabilita'
illimitata). - La sentenza che dichiara il fallimento di
una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi
III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice
civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non
persone fisiche, illimitatamente responsabili.
Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo'
essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del
rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita'
illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o
scissione, se sono state osservate le formalita' per
rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di
fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa'
attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data
della cessazione della responsabilita' illimitata.
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei
soci illimita-tamente responsabili, deve disporne la
convocazione a norma dell'art. 15.
Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa'
risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente
responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un
creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei
medesimi.
Allo stesso modo si procede, qualora dopo la
dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale
risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui
il fallito e' socio illimitatamente responsabile.
Contro la sentenza del tribunale e' ammesso reclamo a
norma dell'art. 18.
In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del
tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte
d'appello a norma dell'art. 22.».



 
Art. 12.

Modifiche al Titolo III, Capo I, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. Nella rubrica dell'articolo 160 la parola «Condizioni» e' sostituita dalla parola «Presupposti».
2. All'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
«La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, inragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».
3. All'articolo 161, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
«Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il comma seguente:
«La domanda di concordato e' comunicata al pubblico ministero».
4. L'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 162 (Inammissibilita' della proposta). - Il Tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti.
Il Tribunale, se all'esito del procedimento verifica che non ricorrono i presupposti di cui agli articoli 160, commi primo e secondo, e 161, sentito il debitore in camera di consiglio, con decreto non soggetto a reclamo dichiara inammissibile la proposta di concordato. In tali casi il Tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5 dichiara il fallimento del debitore.
Contro la sentenza che dichiara il fallimento e' proponibile reclamo a norma dell'articolo 18. Con il reclamo possono farsi valere anche motivi attinenti all'ammissibilita' della proposta di concordato.».
5. All'articolo 163, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole «verificata la completezza e la regolarita' della documentazione» sono sostituite dalle seguenti: «ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo,»;
b) al secondo comma, n. 4), le parole: «che si presume necessaria per l'intera procedura» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma»;
c) al terzo comma, le parole «quarto comma», sono sostituite dalle seguenti: «primo comma».
6. All'articolo 166, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il decreto e' pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'articolo 17».



Note all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 160, 161, 163 e
166 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come
modificato dal presente decreto:
«Art. 160 (Presupposti per l'ammissione alla
procedura). - L'imprenditore che si trova in stato di crisi
puo' proporre ai creditori un concordato preventivo sulla
base di un piano che puo' prevedere:
a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante
cessione dei beni, accollo, o altre operazioni
straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori,
nonche' a societa' da questi partecipate, di azioni, quote,
ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri
strumenti finanziari e titoli di debito;
b) l'attribuzione delle attivita' delle imprese
interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore;
possono costituirsi come assuntori anche i creditori o
societa' da questi partecipate o da costituire nel corso
della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad
essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;
c) la suddivisione dei creditori in classi secondo
posizione giuridica e interessi economici omogenei;
d) trattamenti differenziati tra creditori
appartenenti a classi diverse.
La proposta puo' prevedere che i creditori muniti di
privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti
integralmente, purche' il piano ne preveda la soddisfazione
in misura non inferiore a quella realizzabile,in ragione
della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di
liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa
di prelazione indicato nella relazione giurata di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per
ciascuna classe non puo' avere l'effetto di alterare
l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si
intende anche lo stato di insolvenza.».
«Art. 161 (Domanda di concordato). - La domanda per
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e'
proposta con ricorso, sottoscritto dal debitore, al
tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede
principale; il trasferimento della stessa intervenuto
nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
b) uno stato analitico ed estimativo delle attivita'
e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei
rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o
personali su beni di proprieta' o in possesso del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.
Il piano e la documentazione di cui ai commi precedenti
devono essere accompagnati dalla relazione di un
professionista in possesso dei requisiti di cui all'art.
67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicita' dei
dati aziendali e la fattibilita' del piano medesimo.
Per la societa' la domanda deve essere approvata e
sottoscritta a norma dell'art. 152.
La domanda di concordato e' comunicata al pubblico
ministero.».
«Art. 163 (Ammissione alla procedura). - Il tribunale,
ove non abbia provveduto a norma dell'art. 162, commi primo
e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara
aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano
previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede
analogamente previa valutazione della correttezza dei
criteri di formazione delle diverse classi.
Con il provvedimento di cui al primo comma, il
tribunale:
1) delega un giudice alla procedura di concordato;
2) ordina la convocazione dei creditori non oltre
trenta giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il
termine per la comunicazione di questo ai creditori;
3) nomina il commissario giudiziale osservate le
disposizioni degli articoli 28 e 29;
4) stabilisce il termine non superiore a quindici
giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella
cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento
delle spese che si presumono necessarie per l'intera
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al
20 per cento di tali spese, che sia determinata dal
giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice
delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano
investite secondo quanto previsto dall'art. 34, primo
comma.
Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il
commissario giudiziale provvede a norma dell'art. 173,
primo comma.».
«Art. 166 (Pubblicita' del decreto). - Il decreto e'
pubblicato, a cura del cancelliere, a norma dell'art. 17.
Il tribunale puo', inoltre, disporne la pubblicazione in
uno o piu' giornali, da esso indicati.
Se il debitore possiede beni immobili o altri beni
soggetti a pubblica registrazione, si applica la
disposizione dell'art. 88, secondo comma.».



 
Art. 13.

Modifiche al Titolo III, Capo II, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 168, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo».



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 168 del citato regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato dal presente
decreto:
«Art. 168 (Effetti della presentazione del ricorso). -
Dalla data della presentazione del ricorso e fino al
momento in cui il decreto di omologazione del concordato
preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o
causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di
nullita', iniziare o proseguire azioni esecutive sul
patrimonio del debitore.
Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli
atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si
verificano.
I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti,
salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi
previsti dall'art. precedente.».



 
Art. 14.

Modifiche al Titolo III, Capo III, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267

1. L'articolo 173, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura). - Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o piu' crediti, esposto passivita' insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori.
All'esito del procedimento, che si svolge nelle forme di cui all'articolo 15, il tribunale provvede con decreto e, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore con contestuale sentenza, reclamabile a norma dell'articolo 18.
Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche se il debitore durante la procedura di concordato compie atti non autorizzati a norma dell'articolo 167 o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'ammissibilita' del concordato.».
 
Art. 15.

Modifiche al Titolo III, Capo IV, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 175, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
«La proposta di concordato non puo' piu' essere modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto».
2. L'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 177 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorche' la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 160, la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato».
3. All'articolo 178 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il quarto comma e' sostituito dal seguente:
«Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini del computo della maggioranza dei crediti.».



Note all'art. 15:
- Si riporta il testo degli articoli 175 e 178 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 175 (Discussione della proposta di concordato). -
Nell'adunanza dei creditori il commissario giudiziale
illustra la sua relazione e le proposte definitive del
debitore.
La proposta di concordato non puo' piu' essere
modificata dopo l'inizio delle operazioni di voto.
Ciascun creditore puo' esporre le ragioni per le quali
non ritiene ammissibile o accettabile la proposta di
concordato e sollevare contestazioni sui crediti
concorrenti.
Il debitore ha facolta' di rispondere e contestare a
sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice
gli opportuni chiarimenti.».
«Art. 178 (Adesioni alla proposta di concordato). - Nel
processo verbale dell'adunanza dei creditori sono inseriti
i voti favorevoli e contrari dei creditori con
l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei
rispettivi crediti.
Il processo verbale e' sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.
Se nel giorno stabilito non e' possibile compiere tutte
le operazioni, la loro continuazione viene rimessa dal
giudice ad un'udienza prossima, non oltre otto giorni,
senza bisogno di avviso agli assenti.
Le adesioni, pervenute per telegramma o per lettera o
per telefax o per posta elettronica nei venti giorni
successivi alla chiusura del verbale, sono annotate dal
cancelliere in calce al medesimo e sono considerate ai fini
del computo della maggioranza dei crediti.».



 
Art. 16.

Modifiche al Titolo III, Capo V, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. All'articolo 179, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole «raggiungono le maggioranze richieste negli articoli 177 e 178» sono sostituite dalle seguenti: «raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177».
2. L'articolo 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 180 (Giudizio di omologazione). - Se il concordato e' stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.
Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.
Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarita' della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.
Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale puo' omologare il concordatoqualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.
Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto e' pubblicato a norma dell'articolo 17 ed e' provvisoriamente esecutivo.
Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresi' le condizioni e le modalita' per lo svincolo.
Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.».
3. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «nella sentenza» vengono sostituite dalle seguenti: «nel decreto»;
b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
«Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37, 38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40 e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco devono essere autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili.».
4. L'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilita' dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Si applica l'articolo 168, secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.».
5. L'articolo 182-ter ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Il debitore puo' effettuare la proposta di cui al primo comma anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipula dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. La proposta di transazione fiscale e' depositata presso gli uffici indicati nel secondo comma, che procedono alla trasmissione e alla liquidazione ivi previste. Nei successivi trenta giorni l'assenso alla proposta di transazione e' espresso relativamente ai tributi non iscritti a ruolo, ovvero non ancora consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del direttore dell'ufficio, su conforme parere della competente direzione regionale, e relativamente ai tributi iscritti a ruolo e gia' consegnati al concessionario del servizio nazionale della riscossione alla data di presentazione della domanda, con atto del concessionario su indicazione del direttore dell'ufficio, previo conforme parere della competente direzione generale. L'assenso cosi' espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.».
6. L'articolo 183 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Reclamo). - Contro il decreto del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte di appello, la quale pronuncia in camera di consiglio.
Con lo stesso reclamo e' impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente emessa a norma dell'articolo 180, settimo comma.».



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 179 e 182 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 179 (Mancata approvazione del concordato). - Se
nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze
richiese dal primo comma dell'art. 177, il giudice delegato
ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve
provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.».
«Art. 182 (Provvedimenti in caso di cessione di beni).
- Se il concordato consiste nella cessione dei beni e non
dispone diversamente, il tribunale nomina nel decreto di
omologazione uno o piu' liquidatori e un comitato di tre o
cinque creditori per assistere alla liquidazione e
determina le altre modalita' della liquidazione.
Si applicano ai liquidatori gli articoli 28, 29, 37,
38, 39 e 116 in quanto compatibili.
Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 40
e 41 in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri
del comitato provvede in ogni caso il tribunale.
Le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili
e altri beni iscritti in pubblici registri, nonche' le
cessioni di attivita' e passivita' dell'azienda e di beni o
rapporti giuridici individuali in blocco devono essere
autorizzate dal comitato dei creditori.
Si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto
compatibili.».



 
Art. 17.

Modifiche al Titolo III, Capo VI, del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267

1. L'articolo 186, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sosituito dal seguente:
«Art. 186 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Ciascuno dei creditori puo' richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
Il concordato non si puo' risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
Si applicano le disposizioni degli articoli 137 e 138, in quanto compatibili, intendendosi sostituito al curatore il commissario giudiziale».
 
Art. 18.

Modifiche al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

1. All'articolo 195, quinto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la parola «appello» e' sostituita dalla seguente: «reclamo».
2. L'articolo 209, commi secondo e terzo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono sostituiti dal seguente:
«Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore.».
3. L'articolo 211 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' abrogato.
4. L'articolo 213, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 213 (Chiusura della liquidazione). - Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorita', che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario.
Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, e' data comunicazione ai creditori ammessi al passivo ed ai creditori prededucibili nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, ed e' data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei giornali designati dall'autorita' che vigila sulla liquidazione.
Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del primo comma per i creditori e dalla inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorita' che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 26.
Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 117, e se del caso degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.»;
5. L'articolo 214, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 214 (Concordato). - L'autorita' che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, puo' autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o piu' creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 124, osservate le disposizioni dell'articolo 152, se si tratta di societa'.
La proposta di concordato e' depositata nella cancelleria del tribunale col parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al passivo nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma, e pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.
I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalita' pubblicitarie di cui al secondo comma per ogni altro interessato.
Il tribunale, sentito il parere dell'autorita' che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 129, 130 e 131.
Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 135.
Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.».
6. L'articolo 215, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 215 (Risoluzione e annullamento del concordato). - Se il concordato non e' eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o piu' creditori, pronuncia, con sentenza in camera di consiglio, la risoluzione del concordato. Si applicano le disposizioni dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 137.
Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato puo' essere annullato a norma dell'articolo 138.
Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione amministrativa e l'autorita' che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari.».



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 195 e 209 del
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 come modificato
dal presente decreto:
«Art. 195 (Accertamento giudiziario dello stato
d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta
amministrativa). - Se un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa con esclusione del fallimento si
trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove
l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu'
creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza
sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con
sentenza. Il trasferimento della sede principale
dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura
del procedimento, non rileva ai fini della competenza.
Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta
i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni
nell'interesse dei creditori fino all'inizio della
procedura di liquidazione.
Prima di provvedere il tribunale deve sentire il
debitore, con le modalita' di cui all'art. 15, e
l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa.
La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma
dell'art. 136 del codice di procedura civile, all'autorita'
competente perche' disponga la liquidazione. Essa e'
inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei
termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di
fallimento.
Contro la sentenza predetta puo' essere proposto
reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18
e 19.
Il tribunale che respinge il ricorso per la
dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato.
Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'art. 22.
Il tribunale provvede su istanza del commissario
giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di
questo articolo quando nel corso della procedura di
concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione
coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si
verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato
di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di
cui al terzo comma.
Le disposizioni di questo art. non si applicano agli
enti pubblici.».
«Art. 209 (Formazione dello stato passivo). - Salvo che
le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro
novanta giorni dalla data del provvedimento di
liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti
ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo
comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella
cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale,
dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento
a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte
ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa
esecutivo.
Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le
domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate
dagli articoli 98, 99, 101 e 103, sostituiti al giudice
delegato il giudice istruttore ed al curatore il
commissario liquidatore.
Restano salve le disposizioni delle leggi speciali
relative all'accertamento dei crediti chirografari nella
liquidazione delle imprese che esercitano il credito.».
- L'art. 211 del citato regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, abrogato dal presente decreto, recava: «Disciplina del
fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa.».



 
Art. 19.

Disciplina transitoria in materia di esdebitazione

1. Le disposizioni di cui al Capo IX «della esdebitazione» del Titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, si applicano anche alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5.
2. Qualora le procedure fallimentari di cui al comma 1 risultino chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto, la domanda di esdebitazione puo' essere presentata nel termine di un anno dalla medesima data.



Nota all'art. 19:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 20.

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera a) e' abrogata.



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento
ordinario, come modificato dal presente decreto:
«Art. 5 (Requisiti di accesso all'attivita). - . Ai
sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo'
essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale,
salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:
a) (abrogata);
b) coloro che hanno riportato una condanna, con
sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel
minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in
concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per
uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del
codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio,
emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a
pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita',
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei
delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis,
515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode
nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti
da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o
nei cui confronti sia stata applicata una delle misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano
stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e'
effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art.
688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall'art. 10-bis della legge
31 maggio 1965, n. 575, e dall'art. 18 della legge 7 agosto
1990, n. 241 .
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale,
ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la
durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena
e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero,
qualora sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare,
anche se effettuata nei confronti di una cerchia
determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio relativo al settore
merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla
regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita
all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere
prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel
settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al
registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno
1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati
dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti
di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale
rappresentante o ad altra persona specificamente preposta
all'attivita' commerciale.
7. Le regioni stabiliscono le modalita' di
organizzazione, la durata e le materie del corso
professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone
l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con
soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via
prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni
imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli
enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee
a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative
alla salute, alla sicurezza e all'informazione del
consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo
agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e
trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono le modalita' di
organizzazione, la durata e le materie, con particolare
riferimento alle normative relative all'ambiente, alla
sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori,
oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il
livello professionale o riqualificare gli operatori in
attivita'. Possono altresi' prevedere forme di
incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari
delle piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni
formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri
programmi di formazione professionale.
11. L'esercizio dell'attivita' di commercio
all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti
ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al
possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo
istituito dall'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e'
soppresso.».



 
Art. 21.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313

1. Le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) articolo 3 (L), comma 1, lettera q);
b) articolo 5 (L), comma 2, lettera i);
c) articolo 24 (L), comma 1, lettera n);
d) articolo 25 (L), comma 1, lettera n);
e) articolo 26 (L), comma 1, lettera b).
2. Per le procedure concorsuali aperte a far data dal 16 gennaio 2006, il richiamo alla riabilitazione civile del fallito disposta con sentenza definitiva, nell'articolo 24 (L), comma 1, lettera n), e nell'articolo 26 (L), comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002, si intende riferito al decreto definitivo di chiusura del fallimento.



Nota all'art. 21:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
14 novembre 2002, n. 313, recante: (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti. (Testo A), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
13 febbraio 2003, n. 36, supplemento ordinario.



 
Art. 22.

Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore.
3. Gli articoli 7, comma 6, 18, comma 5, e 20 si applicano anche alle procedure concorsuali pendenti.
4. L'articolo 19 si applica alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, pendenti o chiuse alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 22:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 9 gennaio
2006, n. 5, si vedano le note alle premesse.



 
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