Gazzetta n. 239 del 13 ottobre 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 9 ottobre 2007
Definizione delle modalita' e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione prevista dall'articolo 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice della amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'art. 13, comma 8-octies, il quale prevede che l'Agenzia del territorio, con proprio provvedimento, definisca le modalita' di trasmissione della comunicazione, di cui al comma 8-septies dello stesso articolo, che il creditore e' tenuto a trasmettere al conservatore dei registri immobiliari al fine della cancellazione delle ipoteche a garanzia dei mutui concessi da soggetti esercenti attivita' bancaria o finanziaria, ovvero da enti di previdenza obbligatoria;
Visto il decreto interdirigenziale 23 maggio 2007, emanato dal direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale e' stato istituito presso il servizio di pubblicita' immobiliare degli uffici dell'Agenzia del territorio il registro delle comunicazioni attestanti la data di estinzione dell'obbligazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, il quale determina le modalita' di trasmissione della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, e prevede l'emanazione di un apposito provvedimento per la definizione delle modalita' e delle specifiche tecniche relative alla forma ed alla trasmissione telematica della comunicazione, nonche' la data dalla quale tale modalita' di trasmissione viene resa obbligatoria;

Dispone:

Art. 1.

Modalita' e forma della trasmissione in via telematica della
comunicazione

1. A decorrere dal 5 novembre 2007 e' attivata una fase sperimentale per la trasmissione per via telematica della comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, in regime di facoltativita'.
2. Dal 1° marzo 2008 la comunicazione di cui al comma 1, e' trasmessa dal creditore al responsabile del competente servizio di pubblicita' immobiliare esclusivamente per via telematica.
3. La comunicazione di cui ai commi precedenti e' redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento. Il file contenente le comunicazioni e' sottoscritto con firma digitale.
4. L'Agenzia del territorio, per ogni file ricevuto, rende disponibile per via telematica l'esito positivo dei controlli di conformita' ai requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di non conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento e nel caso di mancata sottoscrizione del file con firma digitale la trasmissione delle comunicazioni non si considera effettuata. L'esito del controllo viene reso disponibile per via telematica.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, la comunicazione che contenga dati incompleti od inesatti in relazione a quanto previsto dall'art. 2 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007, o che non sia sottoscritta in conformita' al successivo art. 2, e' inefficace ai fini della cancellazione ed e' pertanto irricevibile; il responsabile del competente servizio di pubblicita' immobiliare rende disponibile al creditore, per via telematica, la dichiarazione di irricevibilita' della comunicazione.
 
Art. 2.

Provenienza delle comunicazioni

1. La verifica della provenienza delle comunicazioni trasmesse per via telematica e' effettuata con le modalita' di cui al presente articolo.
2. Il creditore, tramite il legale rappresentante ovvero altro soggetto munito di idonei poteri, trasmette all'Agenzia del territorio, per via telematica, l'elenco dei soggetti abilitati alla sottoscrizione e alla trasmissione della comunicazione di cui all'art. 1 in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato B del presente provvedimento. L'elenco e' sottoscritto con firma digitale.
3. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti dell'elenco di cui al comma 2, sono trasmessi con le medesime modalita'.
4. Al fine di consentire la validazione dell'elenco di cui al comma 2, il creditore invia preventivamente all'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Roma, Servizio di pubblicita' immobiliare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, idoneo titolo, autenticato nelle forme di legge, da cui risultino l'identita' e i poteri dei soggetti legittimati alla trasmissione dell'elenco medesimo. Eventuali modificazioni ed aggiornamenti sono comunicati mediante l'invio, con le medesime modalita', di titolo sostitutivo del precedente.
5. La verifica della sottoscrizione della comunicazione e della legittimazione dei soggetti sottoscrittori viene effettuata in base all'elenco dei soggetti abilitati di cui al comma 2 validato ai sensi del presente articolo.
 
Art. 3.

Irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica

1. In caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione di cui all'art. 13, comma 8-septies, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, redatta in conformita' alle specifiche tecniche di cui all'allegato A del presente provvedimento e sottoscritta con firma digitale, e' trasmessa al responsabile del competente servizio di pubblicita' immobiliare dell'Agenzia del territorio su supporto informatico.
2. Durante il regime sperimentale di cui all'art. 1, comma 1, in caso di irregolare funzionamento del servizio di trasmissione telematica, la comunicazione e' redatta su supporto informatico con le modalita' di cui all'art. 4 del provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 25 maggio 2007.
 
Art. 4.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 9 ottobre 2007

Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
Allegato A

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Allegato B

----> Vedere immagini da pag. 19 a pag. 20 <----
 
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